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Agevolazioni
economiche
Agevolazioni economiche archivio
Agevolazioni territoriali
Agevolazioni fiscali
Le agevolazioni
fiscali
Iva
agevolata sui veicoli
Iva
agevolata sui veicoli ed eredi: risoluzione
Il bonus famiglia
Novità
fiscali 2008 per le ONLUS
Per farmaci e ticket occorre il codice fiscale
Novità fiscali 2007
Novità
2007: il 5 per mille al volontariato
Spese sanitarie: pannoloni per incontinenti
Bonus bebè: prime indicazioni sul contributo di 1.000,00 Euro
Gli aiuti per la casa
(barriere architettoniche)
Agevolazioni fiscali per disabili e anziani
Dal
medico con il codice fiscale
Le novità fiscali 2005
L'indennità di invalidità non è pignorabile
Contribuente invalido: i requisiti non mutano
Non
detraibili le spese per la badante che non ha un diploma di specializzazione
Il
materasso in lattice non è una spesa medica
Acquisto medicinali: detrazione IRPEF
Ristrutturazione edilizia: detrazione IRPEF del 36%
Oneri deducibili: spesa per assistenza specifica sostenute da Istituti di
assistenza
La
richiesta di contributi per i portatori di handicap
Cosa si intende per deducibilità e detraibilità di
una spesa dal proprio reddito
La
distribuzione delle ferie della colf ad ore
Deduzione di spese mediche e di
assistenza specifica
Spese di
assistenza specifica deducibili
Detrazione di spese mediche e di
assistenza specifica
Assistenza infermieristica deducibile per l'invalido
Assistenza
indiretta: rimborso di spese per cure
Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle erogazioni
a favore di associazioni ONLUS
Riconoscimento di handicap (L. 104/92): benefici
fiscali
Soppressione
dell'imposta sulle successioni e donazioni
Agevolazioni
fiscali per i mezzi di locomozione e per gli altri mezzi di ausilio e sussidi
tecnici e informatici
Disabili: per il beneficio serve il certificato ASL- Strumenti di
comunicazione (computer...)
Se il
disabile si dimentica di scalare l'autovettura
Auto:
l'agevolazione dipende dal grado di disabilità
Lavori
con aliquota al 4% per abbattere le barriere architettoniche
Barriere architettoniche: lo sconto per la rimozione
Telefoni cellulari: esenzione tassa di concessione
governativa

IVA AGEVOLATA SUI VEICOLI
Le persone con disabilità che godono di agevolazioni
fiscali sull’acquisto di un veicolo destinato al loro trasporto, non possono
nuovamente accedere all’IVA agevolata e alla detrazione IRPEF del 19% della
spesa sostenuta prima che siano trascorsi
quattro anni.
Per l’IVA
è ammessa una deroga nel caso in cui il veicolo venga distrutto prima dei
quattro anni e cancellato dal pubblico registro automobilistico.
Per l’IRPEF
è ammessa una deroga solo anche nel caso in cui il veicolo venga rubato e
non più ritrovato. La spesa detraibile in questo caso è defalcata dal
rimborso assicurativo.
Misure antielusive
Nel 2006, tuttavia, sono state introdotte nuove misure antielusive.
L'articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito
che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del
decorso del termine di
due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza
fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione delle agevolazioni stesse.
La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Pertanto fino ai due anni se si cede
il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i
benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere
nuovamente alle agevolazioni fiscali.

IVA AGEVOLATA SUI VEICOLI ED EREDI:
NUOVA RISOLUZIONE
L’Agenzia delle Entrate precisa che
gli eredi non sono tenuti alla restituzione dell’IVA agevolata sui veicoli
acquistati da parenti con disabilità deceduti prima che siano trascorsi due
anni dall’acquisto.
La risoluzione n. 136/E dell’Agenzia delle Entrate (28 maggio 2009)
chiarisce un dubbio applicativo finora oggetto di diverse interpretazioni:
nel caso di decesso del disabile prima che siano trascorsi due anni
dall’acquisto, gli eredi devono pagare la differenza fra l’IVA agevolata
(4%) e quella ordinaria (20%)?
A parere dell’Agenzia delle Entrate, l’accettazione
dell’eredità di un “veicolo agevolato” non rientra fra gli intenti
antielusivi previsti dal Legislatore, nemmeno se l’erede decide di rivendere
quel veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto.
Pertanto l’erede non deve pagare la differenza (16%) di IVA né rimborsare le
detrazioni IRPEF.
Si ricorda, invece, che l’esenzione dal pagamento del
bollo auto decade al decesso del disabile per la mancanza del requisito
soggettivo.

IL BONUS FAMIGLIA
Il
bonus famiglia potrà essere erogato dai
datori di lavoro e dagli enti pensionistici fino al 31 marzo 2009, inoltre,
potranno ricevere il contributo anche i nuclei familiari con persone
disabili indipendentemente dal fatto che si tratti dei figli del
richiedente.
Il beneficio è stato esteso agli extracomunitari, purché residenti in
Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero.
Si applica anche la "non cumulabilità" del beneficio per genitori separati,
divorziati o non sposati. I figli a carico di un genitore potranno perciò
partecipare unicamente al bonus di quel nucleo familiare, ma anche i figli a
carico di entrambi i genitori potranno comparire, per l'erogazione del
bonus, solamente in uno dei due nuclei familiari.
Passa poi al 30 aprile 2009 il termine per presentare la richiesta del bonus alle
Entrate in tutti i casi in cui le somme non sono erogate dal sostituto .

NOVITA' FISCALI 2008 PER LE ONLUS
IL 5 PER MILLE DEL
GETTITO IRPEF DESTINATO A VOLONTARIATO, RICERCA E SOCIALE
Anche per l’anno d’imposta 2007 (art. 3, commi 4-11 Legge 244/07) sarà
possibile destinare il 5 per mille del gettito IRPEF ad iniziative a
sostegno del volontariato, della ricerca scientifica e della ricerca
sanitaria, secondo il meccanismo già sperimentato per l’anno 2005 e
rinnovato per il 2006, ed analogo a quello per la scelta dell’8 per mille da
destinare alle varie confessioni religiose.
E’ previsto che le associazioni beneficiarie, entro un anno dall’erogazione
del contributo, debbano redigere un apposito rendiconto dell’utilizzo delle
somme ad esse attribuite.
Inoltre, con l’art. 20 della legge 29.11.2007 n° 222, che
ha convertito il D.L. n° 248/07, anche le associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute dal CONI possono partecipare al riparto
pregresso del 5 per mille per gli anni 2005 e 2006; tale disposizione
presumibilmente andrà a vantaggio solo di quelle associazioni che, pur nel
silenzio della legge, si siano comunque iscritte negli appositi elenchi, e
siano state beneficiate dalle preferenze dei contribuenti.
Non sono state ancora emanate le disposizioni applicative
al fine di accedere al beneficio; si presume che le modalità saranno
analoghe a quelle vigenti il precedente anno (domanda da inviare all’Agenzia
delle Entrate esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio
Entratel o a mezzo intermediari abilitati entro un termine prefissato).
La pubblicazione del previsto D.P.C.M. attuativo verrà, come di consueto,
comunicata immediatamente alle associazioni; raccomandiamo peraltro sin da
ora il rispetto della tempistica e delle procedure previste, pena il mancato
riconoscimento – anche per motivazioni strettamente formali - delle somme
destinate dai contribuenti alle associazioni.
MODIFICHE AL REDDITO D’IMPRESA
Con decorrenza 1.1.2008, sono state introdotte modifiche al reddito
d’impresa; le più significative per gli enti non commerciali sono
rappresentate dalla diminuzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,5%, e dalla
diminuzione dell’aliquota IRAP dal 4,25% al 3,9% (ferme restando le aliquote
agevolate previste dalle singole Regioni per ONLUS ed altri enti non profit);
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
Vengono disciplinati i "gruppi di acquisto solidale" che esercitano
l’attività di acquisto collettivo di beni e loro successiva distribuzione
nei confronti degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico. In
particolare per essi, se svolgono tale attività con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale (esclusa l’attività di
somministrazione e vendita) le operazioni attive (quindi rivendita dei beni
agli aderenti) sono escluse da IVA, mentre rimane ovviamente ferma
l’applicazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dal gruppo.
CESSIONE GRATUITA DI BENI ALLE ONLUS DA PARTE DI
IMPRESE
Viene rafforzata l’agevolazione prevista per le cessioni gratuite di beni
prodotti o commercializzati da imprese nei confronti di ONLUS: infatti la
donazione di tali beni, non più normalmente commercializzabili, non è
considerata ricavo sino ad un importo pari al 5% del reddito d’impresa, ed
il relativo costo d’acquisto o produzione è completamente deducibile. Ai
fini IVA i predetti beni sono considerati distrutti (e quindi fuori campo
IVA, con conseguente disapplicazione del meccanismo penalizzante del
"pro-rata" di detraibilità)
AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
E’ stata prorogata al 31.12.2010 e confermata al 36% la detrazione ai fini
IRPEF sulle spese di ristrutturazione edilizia per gli immobili ad uso
abitativo, così come la detrazione IRES ed IRPEF pari al 55% delle spese
sostenute per risparmio energetico (pannelli solari, sostituzione caldaie e
infissi, ecc.). E’ stata altresì confermata sino al 2010 l’aliquota IVA
agevolata al 10% per le spese di manutenzione nel settore dell’edilizia.
DISPOSIZIONI VARIE
Sono state introdotte, con decorrenza 2008, le seguenti
disposizioni:
-
Introduzione di un regime forfettario per contribuenti "minimi" (ricavi
o compensi inferiori ad € 30.000,00) con agevolazioni in merito ad
aliquota d’imposta ed adempimenti contabili;
-
Detrazione IRPEF per canoni di locazione sostenuti da contribuenti a
basso reddito;
-
Detrazione IRPEF per spese di abbonamento a trasporto pubblico (bus e
treno);
-
Esenzione da canone RAI per ultra75enni con reddito annuo inferiore ad €
6.714;
-
Aumento della detrazione ICI per abitazione principale fino ad un
massimo di € 200,00;
MOD 770 - CERTIFICAZIONI PER RITENUTE D’ACCONTO
Ricordiamo che la scadenza per la presentazione del Mod. 770
Semplificato relativo all’anno d’imposta 2007 è stata anticipata al
31.3.2008, salvo eventuali proroghe. Anche il termine per il rilascio delle
le certificazioni di ritenute d’acconto operate nel 2007 nei confronti di
dipendenti (Mod. CUD), professionisti e lavoratori autonomi è stato
anticipato al prossimo 28 Febbraio 2008.

PER FARMACI E TICKET OCCORRE IL CODICE FISCALE
Dall’1 gennaio 2008 è obbligatoria la tessera sanitaria
con il codice fiscale quando il paziente acquista un farmaco a pagamento o
deve pagare il ticket. Ma le tessere sanitarie non sono arrivate a tutti e
molti farmacisti fanno difficoltà. Il Ministero della Salute, in una
circolare inviata alle farmacie, precisa: in attesa che la situazione si
normalizzi, il farmacista è obbligato a fornire il farmaco e il paziente può
utilizzare il documento sul quale è impresso il codice fiscale.
Da La Repubblica del 18.01.08

NOVITA' FISCALI 2007
AGEVOLAZIONI PER
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
È stata prorogata al 31.12.2007 e confermata al 36% la detrazione ai fini
IRPEF sulle spese di ristrutturazione edilizia per gli immobili ad uso
abitativo, entro il limite annuo per abitazione di € 48.000 e con
rateizzazione in 10 anni. E' stata altresì confermata per il 2007 l'aliquota
IVA agevolata al 10% per le spese di manutenzione nel settore dell'edilizia,
con separata indicazione nelle relative fatture dell'importo relativo alle
prestazioni di manodopera.
Viene inoltre introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 55% delle spese
sostenute per risparmio energetico (pannelli solari, sostituzione caldaie e
infissi, ecc.) con rateizzazione in 3 anni, ed una ulteriore detrazione
IRPEF pari al 20% per la sostituzione di frigoriferi e televisori. Ulteriori
chiarimenti verranno diramati entro il 28.2.2007 con apposita circolare
ministeriale.
TERMINI PER VERSAMENTO E
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI
Sono stati anticipati i seguenti termini di versamento di imposte e di
presentazione di dichiarazioni fiscali:
· versamento saldo IRPEF/IRES/IRAP 2006:
16.6.2007 (termine precedente: 20 Giugno);
· versamento acconto ICI 2007: 16.6.2007
(termine precedente: 30 Giugno);
· versamento saldo ICI 2007: 16.12.2007
(termine precedente: 20 Dicembre);
· Invio telematico Mod. 730, UNICO persone
fisiche, soc. di persone e capitali ed enti non commerciali: 31.7.2007
(termine precedente: 31 Ottobre).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
COMMERCIANTI/ARTIGIANI E CO.PRO.
Dal 1.1.2007 viene elevata al 19.50% l'aliquota contributiva dovuta dagli
iscritti alle gestioni commercianti ed artigiani dell'INPS (20% dal
1.1.2008). Viene altresì elevata al 23% (rispetto al precedente 18,20%)
l'aliquota per i titolari di contratti di lavoro a progetto (ex co.co.co.)
non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, mentre viene fissata
al 16% l'aliquota per gli stessi soggetti sia iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria, sia titolari di pensione diretta.
RITENUTA 4% SU PRESTAZIONI A
FAVORE DI CONDOMINI
È stata introdotta dal 1.1.2007 la ritenuta d'acconto del 4% sulle
prestazioni relative a contratti d'appalto d'opera e servizi effettuate a
favore dei condomini, incluse le prestazioni d'impresa occasionali. Sono
escluse le prestazioni svolte da lavoratori autonomi, in quanto già
assoggettate a ritenuta d'acconto del 20%.
LIMITAZIONI A COMPENSAZIONI
CON MOD. F24
È introdotto dal 1.1.2007 l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per
l'effettuazione di compensazioni con Mod. F24 che eccedono l'ammontare di €
10.000,00. Tale autorizzazione andrà richiesta in via telematica entro il 5°
giorno antecedente quello previsto per la compensazione, e si riterrà
concessa se entro i 3 giorni successivi alla richiesta non verrà effettuata
nessuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
(silenzio-assenso). L'operatività di tale disposizione è peraltro
subordinata all'emanazione di apposito provvedimento attuativo, ad oggi non
ancora avvenuta, per cui tale limitazione è da considerarsi non ancora in
vigore.
AGENZIA PER LE ONLUS
Vi segnaliamo che è stata interamente rinnovata la composizione dell'Agenzia
delle ONLUS: in particolare Stefano Zamagni, docente di Economia
all'Università degli Studi di Bologna, è stato nominato Presidente in
sostituzione di Lorenzo Ornaghi.
CERTIFICAZIONI
PER RITENUTE D'ACCONTO
Ricordiamo alle associazioni che devono rilasciare agli interessati, entro
il prossimo 15 Marzo 2007, le certificazioni di ritenute d'acconto operate
nel 2006 nei confronti di dipendenti (Mod. CUD), professionisti e lavoratori
autonomi.
IMPOSTA SU SUCCESSIONI E
DONAZIONI
È stata reintrodotta, con decorrenza 3 Ottobre 2006, la imposta
su successioni e donazioni che, analogamente alla versione antecedente poi
abrogata, prevede aliquote di tassazione crescenti all'aumentare del grado
di parentela con il defunto/donante, come segue:
-
4% per
coniuge e parenti in linea retta, con una franchigia di € 1.000.000,00 per
singolo beneficiario;
- 6% per parenti fino al quarto grado ed affini sino al terzo grado, con una
franchigia di € 100.000,00 per ciascun fratello o sorella;
- 8% per tutti gli altri soggetti, senza alcuna franchigia.
Sono altresì previste ulteriori facilitazioni per il passaggio di proprietà
di aziende e quote di società "di famiglia".
RIFORMA DEL T.F.R.
È stata anticipata al 2007 la riforma del T.F.R., che prevede, in
sintesi, le seguenti opzioni, da esercitarsi entro il 30.6.2007 da parte dei
lavoratori dipendenti del settore privato (compreso il settore non-profit),
per la quota di T.F.R. che maturerà dall'anno 2007 in avanti:
- imprese con meno di 50 dipendenti: si potrà scegliere di destinare la
quota T.F.R. a forme pensionistiche complementari o di lasciarla presso
l'azienda;
- imprese con almeno 50 dipendenti: si potrà scegliere di destinare la quota
T.F.R. a forme pensionistiche complementari o ad costituendo Fondo speciale
gestito dall'INPS.
Viene inoltre profondamente modificata la disciplina delle anticipazioni e
dei riscatti del capitale accumulato, della portabilità dell'investimento
effettuato nel fondo, e delle prestazioni da erogare al termine della
attività lavorativa.


NOVITA' 2007: IL 5 PER MILLE AL VOLONTARIATO
Di seguito le più recenti novità fiscali
e legislative introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006 n°
296) e da altre recenti disposizioni normative fiscali, che riteniamo
possano interessare le associazioni di volontariato, di promozione sociale e
gli enti non commerciali in genere.
5 PER MILLE DEL
GETTITO IRPEF DESTINATO AL VOLONTARIATO,
RICERCA E SOCIALE
Anche per l'anno d'imposta 2006 (art.
1, comma 1234 e segg. Legge 296/06) sarà possibile destinare il 5 per mille
del gettito IRPEF ad iniziative a sostegno del volontariato, della ricerca
scientifica e della ricerca sanitaria, secondo il meccanismo già
sperimentato per l'anno 2005, ed analogo a quello per la scelta dell'8 per
mille da destinare alle varie confessioni religiose.
In particolare, potranno beneficiare della ripartizione dei fondi i seguenti
soggetti:
- ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 (comprese le ONLUS di
diritto di cui al comma 8, quali le Organizzazioni di Volontariato, e le
ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9);
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla
legge 383/2000;
- Associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997 (settori di attività tipici
ONLUS).
Rispetto al precedente anno, sono state escluse dal beneficio le Fondazioni
(che non abbiano anche la qualifica di ONLUS) ed i comuni. Inoltre viene
inserito un tetto complessivo di finanziamento pari a 250 milioni di Euro,
parte del quale verrà destinato a finanziare l'Agenzia delle ONLUS e le
organizzazioni rappresentative del Terzo Settore.
Non sono state ancora emanate le disposizioni applicative al fine di
accedere al beneficio. La pubblicazione del previsto D.P.C.M. attuativo
verrà, come di consueto, comunicata tempestivamente alle associazioni.


SPESE SANITARIE:PANNOLONI PER INCONTINENTI
D.
La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le
spese mediche. I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo
carente o menomato nella sua funzionalità, così come previsto dal D.M. 27
agosto 1999 n. 332 emanato dal Ministero della sanità. Considerato che si
tratta di spesa sanitaria e che la norma non prevede limitazioni riguardo
alla struttura che commercializza il prodotto, possiamo considerare
detraibile la spesa anche se l'acquisto è stato effettuato in un
supermercato?
R. Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25/E
del 6 febbraio 1997 ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie
per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie
elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare
riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono
l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni
specialistiche.
Il D.M. 27 agosto 1999 n. 332, emanato dal Ministero della sanità, elenca,
nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni
di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.
Ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano
tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lettera c), del TUIR.
Per documentare la detrazione in esame si richiede la certificazione fiscale
(ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che deve
necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni
caso, la prescrizione del medico.
In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a
richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

BONUS BEBÈ
2005-2006: PRIME INDICAZIONI SUL CONTRIBUTO DI 1.000,00 EURO
La legge Finanziaria del 2006 ha istituito un Fondo di
1.140 milioni di euro presso il Ministero dell'economia e delle finanze per
la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della
solidarietà per lo sviluppo socio-economico.
E' così predisposta l'erogazione di un bonus di 1.000,00 € per ogni figlio
nato o adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio secondo nato, o ulteriore
per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006. Ha diritto al 'bonus
bebè' chi esercita la potestà sui figli, è cittadino italiano o
comunitario, è residente in Italia ed appartiene a un nucleo familiare con
un reddito complessivo non superiore a 50.000 €, a seconda dell'anno di
riferimento. Sul sito del Ministero del Welfare sono pubblicate le prime
indicazioni, criteri e requisiti, anche in riferimento
all'autocertificazione del reddito. Sarà il Ministero dell'economia e delle
finanze a comunicare agli interessati quali saranno gli Uffici postali
presso i quali sarà possibile riscuotere l'assegno.
Le indicazioni e gli articoli della legge finanziaria:
http://www.welfare.gov.it/EaChannel/Aggiornamenti/bonusbebe120105.htm

GLI AIUTI PER LA CASA
La legge
13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture
private, stabilisce che per le nuove costruzioni tutte le parti comuni di
qualsiasi edificio privato devono permettere l’accesso di persone in
carrozzella, così come gli accessi alle singole unità immobiliari.
Ma cosa è previsto per case o condomini già esistenti?
Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso,
o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni
dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità,
deve sottoporre all’approvazione dei condomini le innovazioni che intende
apportare. Nel caso in cui l’assemblea approvi, le spese delle innovazioni
vengono suddivise tra i condomini come da regolamento.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non
considerare la richiesta del disabile, questi può istallare, ma a sue spese,
servoscala, nonché strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare
l’ampiezza della porta d’accesso per rendere più agevole l’ingresso agli
edifici, garage ed ascensori. Se le innovazioni devono eseguirsi all’interno
dell’alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni
sono possibili previo autorizzazione del proprietario e le spese sono a
carico del conduttore.
La stessa legge 13/89 (art. 9) prevede contributi a fondo perduto per la
realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici esistenti.
Tali contributi (cumulabili con altri eventualmente concessi al singolo o al
condominio) possono essere concessi al singolo portatore di handicap o al
condominio nella misura indicata nella tabella indicata (Tabella A).
Le domande per accedere al contributo vanno presentate entro il 1° marzo
di ogni anno al Comune. Presso i Comuni restano valide le graduatorie di chi
aveva presentato domanda negli anni precedenti.
Il modulo per la presentazione della domanda, contenente l’indicazione di
tutti i documenti necessari, è disponibile sul sito di Cittadinanzattiva
(sezione moduli).
ENTITA’ DELLA SPESA
CONTRIBUTI (QUOTA % DELLA SPESA)
fino a Euro
2.583,28
100%
da Euro 2,583,28 a Euro
12.911,42 25%
da Euro 12.911,42 a Euro
51.645,69 5%
oltre Euro 51.645,69 Euro
7.101,28
Corriere
salute- aprile 2005

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI ED ANZIANI
La nuova "Guida
alle agevolazioni per i disabili", che illustra in dettaglio i nuovi
benefici fiscali, è disponibile alla pagina web
www.agenziaentrate.gov.it.
All'interno della guida sono riportate le novità introdotte dalla Legge
Finanziaria per il 2005, nella quale la principale novità consiste in una
nuova deduzione dal reddito complessivo per le spese pagate dal contribuente
agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella dei
familiari, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana.
(PressVisione n. IV/266, 18-03-2005)

DAL MEDICO CON IL CODICE FISCALE
Dal 1° aprile 2005
cambiano i ricettari utilizzati da tutti i medici del Servizio sanitario per
la prescrizione di farmaci, visite ed esami specialistici, ricoveri
ospedalieri e cure termali. Per effetto della Legge finanziaria 2004 entra
in vigore un nuovo modello in cui, oltre ai dati anagrafici, deve essere
riportato il codice fiscale della persona assistita. Una raccomandazione:
ricordarsi sempre, quando si va dal medico, di portare il numero di codice
fiscale con sé. L’indicazione del codice fiscale è obbligatoria: se non c’è,
non sarà possibile prenotare esami e prestazioni, o ritirare i medicinali in
farmacia. Per cui è necessario che il cittadino porti con sé il codice
fiscale quando va dal proprio medico, dallo specialista, agli sportelli Cup
o nelle farmacie per prenotare visite od esami, o per ritirare i farmaci che
gli sono stati prescritti. I nuovi ricettari serviranno, tra l’altro, a
tenere maggiormente sotto controllo la spesa sanitaria.


LE NOVITA' FISCALI 2005
L’attuale
normativa fiscale prevede di poter dedurre dal proprio reddito complessivo i
cosiddetti oneri di famiglia, cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a
carico.
La cifra è diversa a seconda che il familiare a carico sia il coniuge, i
figli, o un altro parente. Finora la deduzione era ammessa fino ad un certo
limite di reddito.
La Finanziaria per il 2005 modifica la
disciplina precedente eliminando innanzitutto il limite reddituale.
Inoltre innalza notevolmente le cifre forfetarie che ogni contribuente può
dedurre.
Più precisamente:
- per il coniuge a carico si possono dedurre
Euro 3.200,00 .
- per figli o altri familiari a carico si possono dedurre Euro 2.900,00.
Quest’ultima deduzione è aumentata a:
- Euro 3.450,00
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- Euro 3.700,00 per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il testo approvato non richiede la
gravità dell’handicap.
Tutte queste indicazioni vigono a partire dei redditi del 2005
(dichiarazione 2006).
Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi che la precedente
deduzione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro.
Questa misura infatti potrebbe costituire un’agevolazione reale solo per i
ceti più abbienti. Qualsiasi contribuente, grazie a questa agevolazione,
vede diminuire l’imposta lorda dovuta all’Erario. Sull’imposta lorda si
operano tutta una serie detrazioni quali ad esempio le spese per l’acquisto
di un veicolo destinato ad un disabile, le spese mediche, le spese per
ausili.
Chi ha redditi bassi vede sì diminuire l’imposta (IRPEF) dovuta allo Stato,
ma rischia di perdere l’opportunità di detrarre quelle spese, poiché la
detrazione si effettua proprio sull’imposta lorda.
Se il reddito imponibile è talmente basso da non prevedere imposta, le spese
sostenute non possono essere detratte. È un rischio che non corre chi invece
ha redditi superiori.
Un’altra deduzione ammessa è quella per
le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione massima ammessa è di Euro 1.820,00.
Questa deduzione non va confusa con quella, già prevista dalla normativa
vigente, per l’assistenza specifica cioè prestata da personale medico,
paramedico o assimilato. Su questo aspetto, che conserva dei coni d’ombra
applicativi, non mancheranno successive indicazioni del Ministero
dell’economia.
http://www.sorditalia.it/Home/modules.php?name=Newsletter

L’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ NON E’ PIGNORABILE
Ho dato in locazione con
regolare contratto un appartamento di sei vani ad una famiglia
extracomunitaria.
Per motivi di salute del marito da 10 mesi non è stato più corrisposto il
canone di locazione, le spese condominiali e il consumo dell’acqua
quantificato in base ai millesimi di proprietà essendo lo stabile servito da
un unico contatore.
Ho dato incarico all’avvocato di provvedere per il recupero delle spese.
Nell’arco di un mese è avvenuto lo sfratto, sono state consegnate le chiavi
ma non è stato pagato quanto dovuto.
Inoltre, l’appartamento è stato lasciato in uno stato pietoso con
rubinetteria mancante completamente fuori uso, servizi rotti, tapparelle
distrutte, mattonelle del pavimento rotte, ecc..
Alcuni mesi dopo lo sfratto, all’ex inquilino è stato riconosciuto
dall’Ufficio invalidi civili il grado di invalidità al 100%, con indennità
di accompagnamento. Al sostentamento familiare provvede la moglie con lavori
continui ma non ha un posto fisso.
Vorrei sapere se su disposizione del giudice posso ottenere quanto dovuto
rivalendomi con quote mensili sull’indennità di invalidità e di
accompagnamento.
Dalla lettura degli articoli
1587 e 1590 del Codice Civile si evince che il conduttore è tenuto a
restituire la cosa avuta in locazione nel medesimo stato in cui l’ha
ricevuta, osservando la diligenza del buon padre di famiglia per la durata
della locazione e rispondendo della perdita del deterioramento della cosa
medesima avvenuti nel corso della locazione, a meno che non provi che siano
accaduti per causa a lui non imputabile.
Con particolare riguardo alla locazione di immobile, il conduttore ha quindi
il dovere di riconsegnarlo nelle condizioni in cui esso si trovava quando è
stato locato.
La violazione di tale obbligo può dare luogo sia all’esecuzione in forma
specifica ai sensi dell’articolo 2931 del Codice Civile (volta ad ottenere
una sentenza di condanna all’adempimento dell’obbligo di ripristinare
l’anteriore stato delle cose), che all’obbligo del conduttore di risarcire
il danno causato.
Per quanto riguarda la fase esecutiva del provvedimento giudiziale di
condanna del conduttore moroso al pagamento dei canoni e delle spese
condominiali, nonché delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, non
è possibile procedere con un pignoramento presso terzi (articoli 543 e
seguenti del Codice di procedura Civile) sulla indennità di accompagnamento
percepita dall’ex conduttore, poiché l’articolo 545 del Codice Procedura
Civile dichiara espressamente impignorabile i crediti aventi ad oggetto
sussidi di sostentamento o di malattia.
Il sole 24 ore- l’Esperto risponde (18.10.04)

CONTRIBUENTE INVALIDO: I REQUISITI NON MUTANO
I miei genitori sono proprietari di
un appartamento acquistato nel 1986, al quarto piano di un condominio privo
di ascensore. Mia madre è invalida permanente e non è in grado di abitare in
quell'appartamento. E' possibile fruire dell'agevolazione prima casa
indicando nel nuovo rogito l'impossibilità di abitare l'appartamento vecchio
e dichiarando che entro un anno dall'acquisto di un altro appartamento,
questo verrà rivenduto?
La risposta è negativa, in quanto l'inidoneità soggettiva non è un
elemento atto a escludere la necessità della costanza dei normali requisiti
per fruire delle agevolazioni nell'acquisto della prima casa. I genitori del
lettore, se l'immobile da acquistarsi si trova nello stesso Comune ove si
trova quello inabitabile, dovranno necessariamente vendere quest'ultimo
prima del nuovo acquisto, e non successivamente. Se l'immobile da
acquistarsi si trova in comune diverso, la medesima necessità sussisterà
solo se i genitori, nel 1986, hanno fruito delle agevolazioni per l'acquisto
della prima casa.
Il sole 24 ore- l’Esperto risponde (18.10.04)

NON DETRAIBILI LE SPESE PER LA BADANTE CHE NON HA UN DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE
La Corte di Cassazione ha
bocciato la richiesta di un contribuente milanese che aveva chiesto "il
riconoscimento di oneri deducibili relativi alle spese relative
all'assistenza specifica necessaria per la malattia della moglie, ormai in
condizioni terminali.".
La sentenza ribadisce che non sono detraibili dalla dichiarazione dei
redditi le spese per l'assistenza delle persone malate se la badante che se
ne occupa non è in possesso di diploma di specializzazione professionale
sanitaria o parasanitaria.
(La Stampa, 17/09/2004)

IL MATERASSO IN LATTICE NON E’ UNA SPESA MEDICA
E’ possibile considerare spesa
medica detraibile ai fini Irpef, l’acquisto di un materasso in lattice
necessario per la cura di malanni alla schiena. In caso affermativo, è
possibile sostituire la prescrizione medica con un’autocertificazione?
L’acquisto deve essere effettuato esclusivamente presso una negozio di
articoli ortopedici oppure può essere effettuato in un qualsiasi negozio?
Le spese mediche per le quali è ammessa la detrazione del 19% sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e
dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere.
Il materasso in lattice non rientra in alcuna delle fattispecie prima
ricordate, non potendosi configurare neanche alla stregua di una protesi
sanitaria.
Questo oggetto non è configurabile come un dispositivo medico di questo
tipo, infatti, in quanto non si può affermare che esso presenti le
caratteristiche e le finalità proprie degli oggetti di protesi che hanno
una funzione meccanica di ausilio o sostituzione di funzionalità fisiche
ridotte o impedite.
Il sole 24 ore- l’Esperto risponde


ACQUISTO DI MEDICINALI: DETRAZIONE
IRPEF
In relazione alla detrazione per spese
mediche, nel cui ambito devono comprendersi anche le spese sostenute per
l’acquisto di medicinali, si chiede quali siano i documenti idonei a
consentire la detrazione considerato che nella maggioranza dei casi dagli
scontrini emessi dalle farmacie non si evince chiaramente che il bene
acquistato sia un medicinale.
Le istruzioni per la compilazione del
modello 730/2004 dispongono che la documentazione della spesa sostenuta per
i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata
dal medico di base in un unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale
rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui
medicinali indicati sulla ricetta.
Nel caso di acquisto di medicinali da banco, acquistabili senza prescrizione
medica, le stesse istruzioni dispongono che il contribuente deve conservare
“idonea documentazione” rilasciata dal percettore delle somme (che può
consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare
l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta
oltre ad una autocertificazione attestante la necessità di detti acquisti al
contribuente o al familiare a suo carico.
Tale autocertificazione deve essere sottoscritta dal contribuente che
beneficia della detrazione fiscale senza obbligo di autenticazione della
firma, essendo sufficiente che alla certificazione sia allegata una
fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.
Si fa presente che nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalle farmacie
non rechi la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal
contribuente dovrà anche attestare che l’importo pagato è riferito
all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a
suo carico, e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in
farmacia.
SOLE 24 ORE- inserto dell’11 giugno 2004

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Per la ristrutturazione edilizia di
cui spetta la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per la loro
realizzazione da ripartire in quote annuali decennali, si chiede se una
volta compiuti gli anni 75 o 80 la rideterminazione delle quote di
detrazione annuale può essere effettuata in
qualsiasi momento?
L’articolo 2, comma 5, della legge n.
289 del 2002 prevede che i soggetti proprietari o titolari di un diritto
reale sull’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, di età non
inferiore a 75 o 80 anni, possano ripartire la detrazione del 36%
rispettivamente in cinque o tre quote annuali di pari importo.
Il raggiungimento dell’età indicata costituisce un termine iniziale a
partite dal quale può essere derogata la disposizione di carattere generale
che prevede la ripartizione della detrazione in dieci annualità.
Resta quindi nella disponibilità del contribuente la facoltà di operare tale
più favorevole ripartizione anche a partire dai periodi di imposta
successivi a quello in cui si verifica il raggiungimento del
settantacinquesimo o ottantesimo anno di età, in relazione alle restanti
quote di detrazione da far valere negli anni successivi.
SOLE 24 ORE- inserto dell’11 giugno 2004

ONERI DEDUCIBILI: SPESE PER ASSISTENZA SPECIFICA SOSTENUTE
DA ISTITUTI DI ASSISTENZA PER ANZIANI
L’articolo 10, comma 1, lettera b)
del DPR 917/86 prevede che le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, sono deducibili dal reddito complessivo.
Poiché alcuni Istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di
quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale
vengono indicate le “spese per prestazioni assistenziali continue e
specifiche” sostenute da persone definite non autosufficienti e che tale
situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera
regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone
anziane, si chiede se, indipendentemente dalla normativa regionale, è in
ogni caso necessario accertare il riconoscimento dell’invalidità da parte
della commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n.
104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché siano
presenti le condizioni di minorazione previste dall’articolo 3 della citata
legge 104/92.
Inoltre si chiede di conoscere se è comunque necessario che nella
certificazione rilasciata vengano indicate la retta totale pagata e
separatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica in modo da
verificare che in queste ultime spese non siano incluse anche quelle
relative al vitto e alloggio.
E’ sempre necessario il riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge
104 del 5.2.1992 nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche
e di assistenza specifica e spese relative al vitto e alloggio.
SOLE 24 ORE- inserto dell’11 giugno 2004

LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER I PORTATORE DI HANDICAP
Con riferimento alla legge 13 del 9 gennaio 1989 e alla circolare esplicativa
del 22 giugno 1989 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, vorrei avere
chiarimenti in merito al caso seguente. Una persona riconosciuta invalida civile
al 100% con indennità di accompagnamento, acquista un edifico privato da
ristrutturare in un comune diverso da quello di residenza, e presenta domanda di
contributo al sindaco del comune dove sorge l'edificio, dopo aver eseguito le
opere per eliminare le barriere architettoniche presenti.
Tenuto conto che la domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni
anno e deve riguardare opere non ancora esistenti o in corso di esecuzione,
avviene la non concessione del contributo richiesto. L'interessata segnala
l'impossibilità a seguire le modalità previste dalla normativa per ottenere il
beneficio, in quanto la domanda è da indirizzare al sindaco del comune di
residenza e la disabile non può avere la residenza senza l'agibilità
dell'immobile.
L'articolo 11 della legge 13/89 stabilisce che "gli interessati debbono
presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile (non dove
hanno la residenza) con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista".
E' anche vero, però, che la circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669 al
punto 4.2 precisa che le domande devono essere presentate dal portatore di
handicap "per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale".
Si tratta, comunque, di indicazione che non ha la forza di legge e anche
contraddetta dalle note allegate al fac simile della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ove viene precisato:
"Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente che può anche
non coincidere con la sua residenza anagrafica". Pertanto, è da ritenere
prevalente il contenuto dell'articolo 11della legge 13/89 sopra citato che ha
anche una sua logica specialmente in situazioni come quella in esame e,
conseguentemente, è possibile inoltrare la richiesta di contributo; unico limite
è quello che la domanda deve, per evidenti motivi, essere presentata prima di
dare inizio ai lavori, pena la perdita del diritto al contributo.
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore- 17 maggio 2004

COSA SI
INTENDE PER DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’
DI UNA SPESA
DAL PROPRIO REDDITO
La deducibilità consente di sottrarre le spese
sostenute e documentate dal reddito complessivo.
La detraibilità si ha quando è possibile
detrarre dall’imposta lorda che si deve allo Stato una percentuale delle
spese sostenute.


LA DISTRIBUZIONE DELLE FERIE DELLA COLF AD ORE
Il rapporto di lavoro domestico, come quello della colf,
è disciplinato, oltre che dal Codice Civile (articoli 2240-2246), anche dal
contratto collettivo per il lavoro domestico.
Il contratto prevede, all’art. 20, che indipendentemente dalla durata
dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di
ferie di 26 giorni lavorativi.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno e
dovranno essere fissate, ferma restando la possibilità di diverso accordo
tra le parti, fra giugno e settembre.
Inoltre, nel caso di collaboratrice domestica di cittadinanza non italiana
che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del
datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un
biennio.
La retribuzione spettante ad una colf a ore per il periodo di ferie deve
essere proporzionato all’entità della retribuzione corrisposta e cioè,
secondo la disciplina collettiva del lavoro, sarà pari a un ventiseiesimo
della retribuzione mensile globale di fatto corrisposta per ciascun giorno
di ferie.
IL SOLE 24 ORE- aprile 2004

DEDUZIONI DI
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
Le spese mediche e di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili per
l’intero dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto dette
spese per sé o per i soggetti indicati nell’articolo 433 C.C. (coniuge,
figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri,
fratelli e sorelle), se fiscalmente a carico.


SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA DEDUCIBILI
La normativa in vigore (articolo 10 del Tuir) prevede la
deducibilità delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai
soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le istruzioni a Unico 2003 precisano che si intendono spese di assistenza
specifica quelle relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente
dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di
nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato
addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Si
tratta di prestazioni riconosciute come sanitarie dall’ordinamento
giuridico.
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore- 1° febbraio 2004

DETRAZIONE
DI SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
E’ possibile detrarre le spese sanitarie eccedenti lire
250.000 sostenute a favore di familiari (coniuge, figli ed altri familiari) non
fiscalmente a carico affetti
da patologie che danno titolo all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria – esenzione ai sensi del DPR 329/99.
Il contribuente può usufruire della detrazione del 19% sulla parte che non
trova capienza nell'imposta dovuta da parte del soggetto affetto dalle
predette patologie e la detrazione del 19% deve essere calcolata su un
importo massimo della spesa pari a Euro 6.197,48.
La detrazione si effettua per le
sole spese riguardanti la patologia.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DEDUCIBILE PER L'INVALIDO
E' legittimo mettere in detrazione nel modello 730 le spese infermieristiche
(regolare fattura che attesta la tipologia di spesa) del genitore portatore di
patologie riconosciute in base alla legge 104/92, ricoverato in casa di riposo,
visto che il familiare (titolare di pensione minima più accompagnamento) non è
soggetto a tassazione alcuna?
Le spese sostenute per l'assistenza specifica (deve trattarsi di prestazioni di
personale paramedico abilitato, per esempio infermieri professionali) a persona
riconosciuta invalida e portatrice di handicap (ai sensi dell'art. 3 della legge
104/92) sono interamente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10,
lettera b, DPR 917/86. E' possibile la deduzione anche se il familiare non è a
carico fiscalmente. In questo caso, l'intestazione del documento di spesa deve
essere riferita al soggetto stesso (genitore portatore di handicap).
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore- 17 maggio 2004

ASSISTENZA INDIRETTA: RIMBORSO DI SPESE PER CURE
La Cassazione ha stabilito che il
rimborso delle spese per cure effettuate privatamente non è possibile se la
richiesta è per metodiche più avanzate di quelle del Servizio Sanitario
Nazionale, quando quelle garantite dallo Stato sono ugualmente efficaci.
Corriere
salute del 11/01/2004

DEDUCIBILITA’ AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI ONLUS
Le erogazioni in denaro a favore di associazioni
ONLUS sono:
- detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi non superiori
a Euro 2.065,83 per le persone fisiche (privati), quando le erogazioni sono
effettuate tramite banca, posta o comunque in uno dei modi previsti
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9/97, n. 241 nei casi di pagamento
con mezzi diversi dal contante (carte di debito, credito e prepagate,
assegni bancari e circolari ovvero con altri sistemi di pagamento);
- deducibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore a Euro
2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.

RICONOSCIMENTO DI HANDICAP (L.104/92):
BENEFICI FISCALI
Per tutti coloro che hanno riconosciuto l’handicap ai sensi
della legge 104 del 5 febbraio 1992, le spese sanitarie specifiche, incluse
quelle infermieristiche domiciliari, sono deducibili dal reddito.


SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI
E’ prevista la totale soppressione dell’imposta per le
successioni.
L’imposta è abolita anche per le donazioni e altre liberalità a favore del
coniuge, dei parenti in linea retta ovvero degli altri parenti entro il quarto
grado, nonché in tutti i casi in cui il valore della quota non superi gli Euro
180.759,91 (Lire 350.000.000).
Per quanto riguarda le donazioni l’esclusione dell’imposta è subordinata al
grado di parentela e all’importo che non deve essere superiore a Euro 180.759,91
(Lire 350.000.000).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE
Coloro a cui sia stata riconosciuta
l’invalidità civile e/o l’handicap grave possono ottenere:
per mezzi di locomozione (auto e
motoveicoli)
-
la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19%
della spesa sostenuta per l’acquisto;
-
l’IVA agevolata al 4%;
-
l’esenzione permanente dal pagamento del
bollo auto;
-
l’esenzione dell’imposta di trascrizione sui
passaggi di proprietà.
per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi
tecnici ed informatici
CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Hanno diritto a tali agevolazioni
direttamente le persone con disabilità o i loro familiari che li abbiano
fiscalmente a carico.
Le agevolazioni fiscali previste, le modalità per usufruire di tali
agevolazioni e la documentazione richiesta variano a seconda del tipo di
disabilità.
Le tipologie di disabilità sono le
seguenti:
- disabilità
motorie;
- disabilità motorie con gravi difficoltà di
deambulazione;
- disabilità sensoriali (non vedenti e
sordomuti).
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Disabili motori:
Nel caso in cui la disabilità
motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o
non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li
abbiano a carico fiscalmente, devono obbligatoriamente adattare il mezzo di
trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.
Rientrano nella categoria dei disabili motori:
-
i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite
capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di
guida;
- i disabili che
abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di idoneità
alla guida;
- i disabili motori
che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono
conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere
trasportati o accompagnati da terzi.
L’auto adattata
I veicoli destinati al trasporto di disabili
devono essere opportunamente adattati con almeno uno dei dispositivi
previsti dal Ministero dei Trasporti:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica-elettrica-idraulica;
- scivolo a
scomparsa ad azione meccanica-elettrica-idraulica;
- braccio
sollevatore ad azione meccanica-elettrica-idraulica;
- paranco ad
azionamento meccanico-elettrico-idraulico;
- sedile
scorrevole-girevole simultaneamente, atto a facilitare l’insediamento del
disabile nell’abitacolo;
- sistema di
ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza);
- sportello
scorrevole;
- altri adattamenti
non elencati, purché vi sia collegamento funzionale con l’handicap.
Si considera ad ogni effetto adattata anche l’auto dotata di
dispositivi di serie (esempio cambio automatico).
Gli adattamenti, che debbono sempre
risultare come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa,
possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la
carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile
in condizioni di accedervi. Devono tuttavia essere effettivi adattamenti
caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo.
Disabili motori con gravi difficoltà di deambulazione:
Le persone con disabilità motoria che comporti una grave
difficoltà di deambulazione o che derivi da una pluriamputazione, non
devono obbligatoriamente adattare il veicolo per poter accedere alle
agevolazioni fiscali. Tali condizioni devono essere dimostrate esibendo il
certificato handicap grave rilasciato dalla ASL competente, ai sensi
dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92. Questo documento non va confuso
con il certificato di invalidità.
Disabili psichici e mentali:
Le persone con disabilità mentale e psichica hanno diritto alle
agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto senza l’obbligo di
adattamento del veicolo.
Il disabile deve essere invalido civile titolare di indennità di
accompagnamento.
Non beneficiano di tali agevolazioni i
disabili titolari di indennità di frequenza.
Disabili non vedenti e sordomuti:
I non vedenti e i sordomuti hanno diritto alle agevolazioni fiscali
sui mezzi di trasporto anche se non adattati al trasporto.
I non vedenti e i sordomuti possono accedere ai benefici solo in caso di
acquisto di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo o per il
trasporto specifico del disabile, sono esclusi i motoveicoli.
Non è prevista per i disabili non vedenti e sordomuti l’esenzione
dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
IL TIPO DI VEICOLO
Le agevolazioni fiscali previste per il settore auto possono essere riferite
ai seguenti veicoli:
- autovetture
- motocarrozzette
- autoveicoli o
motoveicoli per uso promiscuo, o per il trasporto specifico del disabile.
IRPEF -
LA DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DEI MEZZI
DI LOCOMOZIONE
SPESE DI ACQUISTO
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione e dell’eventuale
adattamento danno diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% del loro
ammontare da far valere al momento della denuncia dei redditi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel
corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni (su cui
calcolare la detrazione del 19%).
E’ possibile riottenere il beneficio per
acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato
entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può
optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote
annuali di pari importo.
SPESE PER RIPARAZIONI
Oltre che per le spese di
acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di
ordinaria manutenzione. Anche in questo caso la detrazione ai fini IRPEF
spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il
carburante e il lubrificante.
IVA
- LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
E’ applicabile l’IVA al 4% anziché al
20%:
·
all'acquisto di autovetture,
motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto
specifico del disabile, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se
con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel.
L'I.V.A. ridotta per l'acquisto di veicoli si
applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro
anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio,
qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato
dal Pubblico Registro Automobilistico.
A partire dal 2001, le spese per l’acquisto di Caravan potranno essere
detratte in sede di denuncia dei redditi. Non è però prevista per il Caravan
l’IVA agevolata al 4%, sugli stessi veicoli si applica l’IVA al 20%.
L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL
BOLLO AUTO
L'esenzione dal pagamento del bollo
auto (istituita a decorrere dal gennaio 1998) spetta:
L’esenzione spetta per un solo veicolo.
La targa dell'auto per la quale si chiede l’esenzione dal pagamento del
bollo auto dovrà essere indicata alla competente Direzione Regionale delle
Entrate (Ministero delle Finanze) competente per Provincia, al momento della
presentazione della domanda.
L’esenzione del pagamento del bollo auto spetta, come per l’IVA, per
l'acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per
uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, aventi cilindrata fino
a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri
cubici se con motore diesel.
"L'esenzione dal pagamento del bollo
auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni
successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione".
Dal momento in cui vengono meno,
però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché
l'auto viene venduta), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso
ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
Non è necessario esporre sul
parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.
L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI
PASSAGGI DI PROPRIETÀ
Le auto e gli altri veicoli sono esentati
anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pubblico Registro
Automobilistico PRA in occasione della registrazione dei passaggi di
proprietà, (ad esclusione degli automezzi acquistati dai disabili non
vedenti e sordomuti).
E’ dovuto solo il pagamento dell'imposta di bollo e degli emolumenti al PRA.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di
un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto
usata.
L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di
cui il disabile sia fiscalmente a carico.
Per la richiesta di esenzione presso l'ufficio del PRA può essere utilizzato
lo stesso modulo di richiesta per ottenere l’esenzione del bollo auto.
LE AGEVOLAZIONI PER I MEZZI DI AUSILIO E PER I
SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
Con la dichiarazione annuale dei
redditi sono ammesse alla detrazione IRPEF del 19%, applicata sull'intero
importo della spesa, senza cioè considerare la franchigia di Euro 129,11
(lire 250.000), le spese sostenute per:
- trasporto in
ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- acquisto di
poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della
colonna vertebrale;
- acquisto di arti
artificiali per la deambulazione;
- costruzione di
rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
abitazioni;
- trasformazione
dell'ascensore per adattarlo al trasporto della carrozzella;
- sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese
sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese
riguardanti i mezzi necessari:
La
documentazione da conservare
Ai fini della detrazione sono
considerati disabili non solo i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge 104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi
da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della
legge 104/92, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali
richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge (la sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio può non essere autenticata se accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia
per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare
la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture,
ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta
degli uffici finanziari.
Per ottenere tale detrazione è necessario conservare la seguente
documentazione:
per le protesi
-
prescrizione del medico curante. In alternativa alla prescrizione
medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici finanziari,
un'autocertificazione con la quale attesti la necessità dell’acquisto della
protesi per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la
quale è stata acquistata la protesi stessa;
-
fattura, ricevuta o quietanza del prodotto
acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico;
per i sussidi tecnici e
informatici
- oltre alle
relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una
certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e
informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di
integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 104 del 1992.
L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA: AUSILI, SUSSIDI TECNICI
ED INFORMATICI E PROTESI
L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio.
Si applica l'aliquota I.V.A. agevolata del 4% per i mezzi necessari
alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l'aliquota IVA agevolata al
4 % ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3
della legge 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune
reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve
inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati
(o anche impediti)
- da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
-
· la comunicazione interpersonale
-
· l'elaborazione scritta o grafica
-
· il controllo dell'ambiente
-
· l'accesso all'informazione e alla cultura
b)
assistere la riabilitazione.
LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER I SUSSIDI
TECNICI E INFORMATICI
Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore,
prima dell'acquisto, la seguente documentazione:
1. specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico
specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
2. certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante
l'esistenza di un'invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme
ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il
carattere permanente della stessa.
Per maggiori dettagli sulle agevolazioni
fiscali sui mezzi di trasporto e sugli ausili e sussidi tecnici e
informatici, visitate il sito
http://www.handylex.org
scegliendo la sezione "Agevolazioni fiscali".


DISABILI: PER IL BENEFICIO SERVE IL CERTIFICATO ASL
(STRUMENTI DI COMUNICAZIONE: COMPUTER…)
Sono il papà di un ragazzo di 19 anni audioleso,
riconosciuto invalido civile al 100% ai sensi della legge 508/88, con
conseguente assegno vitalizio.
Quando ai rivenditori di strumenti di comunicazione (computer, televisori,
videoregistratori) chiedo il beneficio dell’IVA al 4% come previsto dalla
legge 104/92, gli stessi avanzano la pretesa di farci presentare, oltre al
certificato attestante l’esistenza dell’invalidità funzionale nella forma
uditiva di carattere permanente, anche la specifica prescrizione
autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza ,
dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il
sussidio tecnico.
A me sembra ridicolo che il legislatore abbia inteso il beneficio
dell’imposta ridotta circoscrivendola ai soli mezzi terapeutici (protesi
ecc…) forniti gratuitamente dalla ASL piuttosto che riferirla più in
generale ai soggetti riconosciuti invalidi totali.
L’articolo 2, ai commi 2 e 3 del DM 14 marzo 1998–
determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata
l’applicazione della aliquota IVA ridotta del 4% ai sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei
soggetti portatori di handicap- prevede che:
“2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota del 4%, per la cessione dei sussidi tecnici ed informatici
effettuata direttamente nei loro confronti, producono il certificato
attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Unità
Sanitaria Locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio
tecnico e informatico e la menomazione di cui sopra.
3. La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente
anteriormente all’effettuazione della cessione”.
IL SOLE 24
ORE DEL 15.02.2004


SE IL DISABILE SI DIMENTICA DI SCALARE L’AUTOVETTURA
Ho comprato un auto due anni fa e l’ho adattata alle mie
esigenze essendo disabile con ridotte capacità motorie.
Non ho fruito di nessuna agevolazione. Navigando sul sito
dell’agenzia delle Entrate ho potuto constatare che potevo avere, tra le
altre, una detrazione del 19% ai fini IRPEF da utilizzare in una unica
soluzione o in quattro rate.
Vorrei sapere, nonostante siano passati due
anni dall’acquisto, se posso recuperare la detrazione, ovviamente partendo
dalla terza rata.
Le istruzioni al modello 730 del 2003 precisano, in primo
luogo, che la detrazione in parola può essere calcolata su un importo
massimo di spesa di Euro 18.074,90 e che spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni.
Ciò detto, il meccanismo previsto dalla legge prevede che
la detrazione possa essere ripartita in quattro quote annuali di pari
importo, partendo dall’anno di imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
In questo caso, indicando nel rigo E4 del modello
730/2003 il numero 1 nell’apposita casella, si poteva segnalare che si
voleva fruire della prima rata.
Questa indicazione è mancata nel modello 730 dell’anno in
cui la spesa è stata sostenuta, e, a tal fine, va detto che la norma prevede
un’opzione irrevocabile circa la modalità di detrazione della spesa
sostenuta, opzione che nel caso concreto non è stata esercitata.
A questo fine, può essere utile richiamare un precedente
ufficiale su un tema analogo.
Con la circolare 95/E del 12 maggio 2000,
l’amministrazione delle Finanze ha affermato che nell’ipotesi in cui il
contribuente che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nel corso
dell’anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della
fruizione della detrazione d’imposta del 41%,… non ha indicato nella
dichiarazione dei redditi presentata l’importo delle spese sostenute e il
numero di rate prescelte, può fruire dell’agevolazione relativamente alla
seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa, indicando il
numero della rata nella corrispondente casella.
Si tratta di capire se, nell’ipotesi prospettata dal
lettore, può essere adottata una soluzione analoga a quella appena citata
nel caso di omessa indicazione nella prima dichiarazione dell’opzione per la
ripartizione della detrazione relativa alle spese sostenute per la
ristrutturazione di immobili, pur nella diversità delle due fattispecie.
Sul punto, va però detto che la soluzione adottata nella
circolare del 2000 appare coerente con il fatto che il contribuente era
costretto a rateizzare la detrazione (in cinque o 10 anni in base alla
disciplina vigente nel 1998) per le spese di ristrutturazione, mentre
nell’ipotesi di cui al quesito la stessa poteva anche essere fruita per
l’intero anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Inoltre, sotto il profilo degli adempimenti richiesti
nella fase preliminare a quella di sostentamento della spesa medesima, nel
caso di cui alla circolare, pur essendo stata omessa l’indicazione in
dichiarazione dell’opzione per il numero di rate, erano stati posti in
essere tutti gli altri adempimenti preliminari previsti dalla legge per
fruire dell’istituto, adempimenti che nel caso in esame sono del tutto
assenti.
In definitiva, si ritiene che la soluzione citata non si
possa estendere al caso prospettato, e che occorre dare risposta negativa al
quesito posto, con l’auspicio di una conferma ufficiale sul punto da parte
dell’agenzia delle Entrate.
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore- 1° febbraio 2004

AUTO:
L’AGEVOLAZIONE DIPENDE DAL GRADO DI DISABILITA’
La Commissione medica di cui
all’articolo 4 della legge 194/92 mi ha giudicato handicappato perché
sussistono le condizioni dell’articolo 3, comma 1 e comma 3, ritenendo non
necessaria una revisione nel tempo. La commissione di prima istanza per
l’invalidità civile, ai sensi dell’articolo 12, legge regionale 9 del 5
febbraio 1982, mi ha dichiarato minorato fisico con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, perciò ho ottenuto il rilascio da parte
del Comune del contrassegno di posteggio per disabili.
Nonostante ciò, non posso acquistare l’autovettura con i benefici di legge
né ottenere l’esenzione del bollo auto perché non necessito dell’adattamento
dell’autovettura.
In seguito a quanto previsto dall’articolo 30, comma 7, legge 388/2000, ho
ottenuto l’esenzione del bollo e pensavo di acquistare anche l’auto con i
benefici.
Ho letto che per usufruire dei benefici fiscali si deve essere in possesso
di una certificazione da cui risulti l’esistenza di una grave limitazione
permanente delle capacità di deambulazione attestata dalla citata
commissione in base alla circolare 46/E dell’11 maggio 2001.
La commissione medica accetterà di eseguire una visita medica in ordine ad
una circolare? E’ possibile, invece, sopperire con l’autocertificazione
richiamata nella medesima?
Per i disabili con ridotte o impedite
capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione il diritto alle agevolazioni
continua a essere condizionato all’adattamento del veicolo.
Il problema è questo: se la commissione medica conferma il livello di
disabilità indicato nel quesito, non si potrà ottenere l’agevolazione. Se la
citata commissione ravvisa invece una grave limitazione della capacità di
deambulazione si potranno godere i benefici in questione.
La circolare non può imporre certo la diagnosi medica, che deve fotografare
la realtà sanitaria del paziente.
L’esperto
risponde- Il Sole 24 ore- 9 febbraio 2004


LAVORI CON
ALIQUOTA AL 4% PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Vorrei sapere se sull’installazione di un nuovo
ascensore l’Iva del 4%(abbattimento delle barriere architettoniche) è ancora
in vigore dopo la proroga della detrazione IRPEF del 41%.
L’Iva per tutti gli interventi diretti alla
eliminazione di barriere architettoniche (ad esempio l’installazione di un
ascensore con i limiti dimensionali previsti per l’accesso ai portatori di
handicap) resta al 4% anche nel 2004.
Infatti, l’aliquota è fissata stabilmente al 4% ai sensi dell’articolo 41
ter della Tabella A, parte II, DPR 633/72.
L’intervento fruisce anche della detrazione Irpef per i lavori di
ristrutturazione (il cosiddetto 36% elevato al 41% per le spese sostenute
dal 2004) di cui all’articolo 1 della legge 449/97 i cui effetti sono stati
prorogati al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2 della legge 350/2003
(finanziaria 2004).
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore-
16 febbraio 2004

BARRIERE ARCHITETTONICHE: LA SCONTO PER LA RIMOZIONE
Nel caso di abbattimento delle
barriere architettoniche, il punto 41-ter della tabella A, parte seconda del
DPR 633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%.
Per abbattimento di barriere architettoniche, la norma si riferisce
esclusivamente all’adeguamento di opere già esistenti oppure anche alla
realizzazione di opere di nuova costruzione effettuate nel rispetto della
normativa urbanistica volta all’abbattimento delle barriere architettoniche
(vedi DPR 503/96)?
Circa l’effettivo ambito di
applicazione dell’aliquota ridotta ai fini IVA per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, si ritiene che debba
essere ricondotta soltanto agli interventi e alle innovazioni sugli immobili
già esistenti, poiché, in caso di nuova costruzione, gli edifici
vengono progettati tenendo conto delle disposizioni normative in materia e,
pertanto, non è necessario effettuare alcuna attività di “superamento” o di
“abbattimento”.
Emblematico, in questo senso, il commento fatto alle operazioni in questioni
dal Ministero delle Finanze, con circolare 1/E del 2 marzo 1994 che tratta
delle barriere architettoniche nel paragrafo dedicato agli interventi di
recupero di cui alla legge 457 del 1978.
L’esperto risponde- Il Sole 24 ore-
16 febbraio 2004

TELEFONI CELLULARI
ESENZIONE TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Riconoscendo che il telefono
cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso
per le persone con disabilità, il legislatore ha disposto per gli invalidi aventi un deficit
funzionale grave agli arti inferiori e per i non vedenti, una specifica
esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa che,
ricordiamo, a tutt’oggi ammonta a Euro 5,16 (lire 10.000) per le utenze
cosiddette residenziali (cosiddetti “family”) e a Euro 12,91 (lire 25.000)
per i contratti “affari” (decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito
nella legge 12 luglio 1991, n. 202). Per usufruire dell’esenzione gli
interessati devono presentare al concessionario del servizio all’atto della
stipula del contratto di abbonamento, una certificazione dell’Unità
Sanitaria Locale attestante l’invalidità.
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