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Agevolazioni economiche
Agevolazioni territoriali
Agevolazioni fiscali
Agevolazioni economiche archivio
Invalidità civile: ricorsi e domande di accertamento
Invalidità degli atti dispositivi del lavoratore nelle transazioni
A
proposito della consegna dei medicinali senza ricetta
Persone con disabilità e finanziaria 2008
Accesso in ZTL in tutta Italia per le auto dei disabili
Programma di assistenza e permessi
lavorativi: precisazioni dell'INPS
Frazionabilità dei permessi: correzioni dell'INPS
Trattamento di fine rapporto
Riforma della previdenza complementare
I
vostri diritti nella fase dell'assistenza
Benefici
ed agevolazioni che si può chiedere in relazione ai diversi gradi di
invalidità
Come
possiamo economizzare l'energia senza cambiare il nostro modo di vita
"Prego
si spogli". Quattro i diritti del paziente messo a nudo
Il
medico di turno ritardatario rischia il carcere
Trasporti un invalido? Tolleranza zero se l'auto intralcia
Perdere la pazienza per le code in ospedale può essere un reato
Tolleranza zero con chi raggira gli anziani
E' on
line l'elenco dei farmaci rimborsabili
Un aiuto poco utilizzato: l'amministratore di
sostegno
Quando l'équipe chirurgica è responsabile
Perché
il siero antivipera non è più in farmacia
Tempi e modi per ritirare la cartella clinica
Quando manca il pediatra di base
Per danno biologico
risarcimenti individuali ai familiari
Se vai all'estero con
la ricetta in valigia
Indirizzi delle strutture di ricovero e ASL
C'è la privacy anche dal medico di base
Il medico d'azienda non può essere ispettivo
Da
un medico di famiglia all'altro, senza "cartella"
Il
bollo fiscale sulla ricetta
Se lo studio medico non è agibile per i
disabili
La responsabilità della clinica privata
Se il
lavoratore malato non si fa trovare in casa
Scadenze più lunghe per le
ricette
Le
provvidenze economiche 2005 per gli invalidi civili

INVALIDITÀ CIVILE:
RICORSI E DOMANDE DI ACCERTAMENTO
La Legge 69/2009
precisa che non sarà più possibile presentare nuove domande di accertamento
o di aggravamento di invalidità civile se sono stati attivati ricorsi non
ancora conclusi. L’INPS ha emesso una propria Circolare in cui ribadisce le
nuove disposizioni.
La Legge 18 giugno 2009, n. 69
(“Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che
riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi
civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo.
L’articolo estende a queste
domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per
la cosiddetta “invalidità pensionabile”.
La norma di riferimento (Legge
222/1984, art. 11), infatti, vieta la presentazione di nuove domande di
accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni – “fino a
quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o,
nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato.”
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni ’80 dal Ministero
dell’Interno con proprie circolari, ora si applica
(dal 4 luglio 2009),
per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).

INVALIDITÀ DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEL LAVORATORE
NELLE TRANSAZIONI
La consapevolezza dei diritti ai quali rinuncia. Non trattabili i diritti
indisponibili, come la salute
Con sentenza del 18 aprile 2008, n. 10218, la sezione lavoro della Suprema
Corte di Cassazione ha stabilito che la transazione sindacale con cui un
lavoratore rinuncia a far valere determinati diritti, a fronte di una
indennità concordata con il datore di lavoro, non è idonea ad impedire la
domanda di risarcimento del danno alla salute per una specifica malattia, in
quanto la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore ex
articolo 2087 Cc (“Tutela della condizioni di lavoro”) non può essere
sottointesa in nessun tipo di accordo ed in quanto non possono essere
contrattati quelli che l’ordinamento considera diritti indisponibili come
appunto quello della salute.
Quindi, se un lavoratore in sede di transazione sindacale rinuncia al
successivo suo diritto al risarcimento “per qualsiasi titolo”, si presume
che esso sia consapevole di quali diritti si tratti e che esista la volontà
e l'intenzione di accordarsi sugli stessi.
La Cassazione ha così accolto il ricorso degli eredi di un lavoratore che,
dopo quattro anni da una transazione firmata in sede sindacale per la
chiusura del suo rapporto, aveva fatto causa all'azienda per il pagamento
dei danni subiti in seguito ad una malattia (il morbo di Parkinson) che
sosteneva di aver contratto sul posto di lavoro.
Mentre il Tribunale era stato dalla parte del dipendente, condannando il
datore alla liquidazione del danno biologico, la Corte d’Appello aveva
rilevato che il dipendente era consapevole della malattia e della sua
possibile origine professionale e, quindi, la rinuncia del lavoratore anche
a pretese risarcitorie connesse al rapporto di lavoro era stata oggetto
della transazione.
La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso degli eredi sostenendo che la
dichiarazione da parte del lavoratore “di rinuncia a maggiori somme
riferita, in termini generici, a titolo di pretese in astratto ipotizzabili
in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del
relativo rapporto, può assumere valore di rinuncia o di transazione, che il
lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'articolo 2113 Cc,
alla condizione che risulti accertato sulla base dell'interpretazione del
documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde che essa
sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o
obbiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di
transigere sui medesimi”.
Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiamato in giudizio la società per il risarcimento del
danno biologico per aver contratto la malattia di Parkinson a causa del
lavoro svolto e la società era stata ritenuta responsabile dal giudice del
lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
La Corte d’Appello, ritenendo precluse le domande dall’esistenza di un
accordo conciliativo raggiunto dalle parti del rapporto di lavoro in sede
sindacale nell’ambito del quale il dipendente avrebbe validamente
rinunciato, tra l’altro, anche a pretese risarcitorie connesse
all’intercorso rapporto di lavoro, ha ribaltato la decisione del giudice di
primo grado.
Il ricorso è poi proseguito in appello nei confronti dei suoi eredi, a
seguito del decesso del dipendente stesso. Ma la Corte d’appello ha altresì
ritenuto tardiva la riproposizione in appello da parte degli eredi del
lavoratore che avevano sostenuto l’incapacità di intendere e di volere del
loro parente al momento della stipula dell’accordo transattivo citato e che
dagli atti non risultavano elementi sufficienti sia per ritenere la
sussistenza della dedotta incapacità temporanea, sia per attribuire alla
società la consapevolezza di un tale stato e quindi la sua mala fede nel
contrarre l’accordo transattivo.
Contro la sentenza della Corte d’appello, gli eredi hanno presentato ricorso
in Cassazione.
Le ragioni degli eredi
Gli eredi hanno rilevato che il diritto al “risarcimento del danno biologico
ex art. 32 Cost. e 2087 c.c. come tutela del diritto alla salute” sarebbe
indisponibile e pertanto non transigibile. In secondo luogo, al momento
della transazione, la possibilità di chiedere il risarcimento non poteva
essere prevista, essendo ancora in corso l’accertamento della malattia
professionale, per cui il diritto era in fieri e non ancora entrato nel
patrimonio del de cuius. Inoltre la formula usata nella transazione sarebbe
stata generica (“eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo”) e le
somme aggiuntive sarebbero state erogate a titolo di incentivazioni
all’esodo. Per cui, come affermato dalla sentenza di primo grado, si
tratterebbe di mera formula di stile che non esprimerebbe una reale volontà
di rinunciare al relativo diritto.
Inoltre e comunque, il dipendente sarebbe stato in una situazione di
assoluta incapacità di intendere e di volere alla data di stipula della c.d.
transazione, come risulterebbe dalle cartelle cliniche, ignorate dalla Corte
d’appello.
La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, la transazione sindacale con cui un lavoratore rinuncia a
far valere determinati diritti, a fronte di una indennità concordata con il
datore di lavoro, non è idonea ad impedire la domanda di risarcimento del
danno alla salute per una specifica malattia, in quanto la violazione degli
obblighi di sicurezza da parte del datore ex articolo 2087 Cc (“Tutela della
condizioni di lavoro”) non può essere sottointesa in nessun tipo di accordo.
La Cassazione ha così accolto il ricorso degli
eredi, ribadendo che la dichiarazione da parte del lavoratore “di rinuncia a
maggiori somme riferita, in termini generici, a titolo di pretese in
astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e
alla conclusione del relativo rapporto, non può riguardare i diritti
indisponibili, come quello della salute”.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10218 del 18 aprile
2008

A PROPOSITO DEL LA CONSEGNA DEI MEDICINALI SENZA RICETTA
Con Decreto Ministeriale 31.3.2008, in vigore dall’11 maggio 2008, sono
state individuate le condizioni che consentono al farmacista, in caso di
estrema necessità, di consegnare anche senza la prevista ricetta un
medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile o non ripetibile. Le
condizioni includono:
-patologia cronica;
- necessità di non interrompere il trattamento terapeutico;
- presecuzione della terapia dopo dimissione ospedaliera.
Anche in questi casi tuttavia è previsto che “debbano risultare elementi che
ne confermino la sussistenza”. Per le patologie croniche (ad esempio,
diabete, ipertensione, broncopneumopatia
cronica), il farmacista può consegnare il medicinale a patto che siano
disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il
farmaco. La consegna dei medicinali iniettabili è ammessa solo per
l’insulina.
Fra gli elementi ammessi:
- presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente,
nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
- documento rilasciato dall’autorità sanitaria o dal medico curante, che
attesti la patologia cronica ed il relativo trattamento;
- ricetta con validità scaduta da non più di 30 giorni;
- conoscenza diretta del farmacista dello stato di salute del paziente e del
trattamento in corso.
Qualora si presenti la necessità di non interrompere un trattamento, come
nel caso di ulteriore assunzione di un antibiotico (e nel caso di
antibiotici monodose è ammessa anche la consegna di formulazioni
iniettabili), il farmacista può consegnare il medicinale dietro esibizione
da parte del cliente di una confezione non più utilizzabile o terminata; il
cliente deve comunque assumersi per iscritto la responsabilità circa la
veridicità del trattamento. Infine, per la prosecuzione di terapia dopo
dimissione ospedaliera, è possibile la consegna del farmaco da parte del
farmacista dietro presentazione di documentazione di dimissione ospedaliera
emessa il giorno dell’acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti.
In questo caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili. 

Finanziaria 2008 e persone con disabilità
Il Senato della Repubblica ha
approvato, in via definitiva, la manovra finanziaria per il 2008. Forniamo
alcune iniziali indicazioni, anticipando alcuni elementi della nostra
successiva analisi che comprende anche la presentazione delle disposizioni
contenute nel Collegato fiscale alla Finanziaria, e al cosiddetto protocollo
del Welfare, disposizioni approvate negli stessi giorni della Finanziaria.
Nel testo approvato della Finanziaria le novità per le persone con
disabilità sono estremamente limitate e di scarsa portata innovativa.
Fondo per
le non autosufficienze
La Legge
Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) aveva istituito il Fondo per le non
autosufficienze, per supportare a livello locale l'assistenza a persone con
grave dipendenza assistenziale. La Legge Finanziaria per il 2008 ha
incrementato di 100 milioni di euro la dotazione per quest'anno che quindi
sale a 300 milioni. Per il 2009 il Fondo sarà di 400 milioni di euro. La
cifra viene considerata da molti analisti largamente insufficiente a coprire
le necessità assistenziali delle persone con grave disabilità.
Fondo per
la mobilità dei disabili
È stato
istituito presso il Ministero dei Trasporti un nuovo "Fondo per la mobilità
dei disabili" che, lungi da quanto farebbe supporre il nome, è destinato a
finanziare "interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco
ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti
dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano". Come è
facile intuire, non si tratta di interventi per la piena accessibilità al
trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità, ma piuttosto di
interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate
prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti da alcune associazioni.
Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008, e altri 3 per ciascuno
degli anni 2009 e 2010, ma vi possono confluire donazioni e sponsorizzazioni
di privati o aziende.
5 per
mille
È stato
confermato lo strumento del 5 per mille Irpef pur limitando la spesa massima
a 380 milioni di euro. Come si ricorderà ogni contribuente può destinare il
5 per mille delle imposte dovute allo Stato ad Associazioni ONLUS e di
volontariato.
Sordi e cellulari
La
Finanziaria estende l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione
governativa sui cellulari anche ai sordi. In precedenza spettava solo agli
invalidi ad "entrambi gli arti inferiori" e ai non vedenti.
Congedi e
adozioni
La Legge
Finanziaria interviene sul Testo unico sulla maternità e paternità (D. Lgs.
151/2001) rivedendo in modo più favorevole le disposizioni a favore dei
genitori adottivi e affidatari. Con le nuove regole il congedo di maternità
(5 mesi) può essere fruito dal momento dell'ingresso del minore nel nucleo;
nel caso di adozioni internazioni viene ammessa la concessione anche prima
dell'ingresso in famiglia nel periodo di permanenza all'estero dei genitori
adottivi o affidatari per lo svolgimento delle pratiche burocratiche o di
incontro con il minore. Del congedo di maternità può fruire in alternativa
anche il padre.
Il congedo parentale, invece, potrà essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso nel
nucleo, entro la maggiore età.


ACCESSO IN ZTL DI TUTTA ITALIA PER LE AUTO DEI DISABILI
Le auto degli invalidi possono entrare nelle Ztl di tutta Italia. Lo dice la
Cassazione che, con una sentenza, ha stabilito la circolazione nelle zone a
traffico limitato e in quelle pedonali dei comuni italiani a chi ha
“capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, anche se il permesso di
circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza. La
Cassazione ha accolto il ricorso di un invalido che aveva il permesso
rilasciato a Milano ed era stato multato dai vigili di Roma per essere
entrato nella Ztl. Da La Repubblica del 18.01.08

PROGRAMMA DI ASSISTENZA E PERMESSI
LAVORATIVI:
PRECISAZIONI INPS
La recente
Circolare INPS 90 del 23 maggio 2007 rivede profondamente le precedenti
indicazioni relative alla continuità dell'assistenza. L'INPS precisa che non
è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i
caratteri di sistematicità ed adeguatezza.
In tal senso i permessi lavorativi possono essere concessi anche ai
lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da
quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di
gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee
aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano
allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata.
In questi casi l'INPS introduce un nuovo documento da presentare agli uffici
periferici: il Programma di assistenza. Il successivo
Messaggio INPS 15021
del 7 giugno ha precisato che cosa di intenda per Programma di
assistenza.
Chi deve
presentarlo
Sono
tenuti a presentare il Programma di assistenza i lavoratori che risiedono o
lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore
di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata.
La "lontananza" secondo l'INPS è tale quando il tempo normalmente necessario
per coprire tale distanza (fra l'abitazione o il luogo di lavoro del
lavoratore e l'abitazione del disabile) superi i sessanta minuti. Gli altri
lavoratori che abbiano diritto ai permessi lavorativi ma che non rientrino
in questi casi non sono tenuti a presentare il Programma di assistenza.
Cosa
contiene il Programma
Nel Programma
di assistenza devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta
quali: visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione
programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare
nell'assistenza, ecc. Da sottolineare l'enfasi che l'INPS attribuisce alla
programmazione delle visite o dell'assistenza sostitutiva: lascia intendere
che le eventuali emergenze non sono ammesse quale motivo di richiesta di
permesso retribuito.
Oltre a questo, nel Programma di assistenza (annuale) viene infatti
richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi.
Il Programma
va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito (o
del tutore o dell'amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma
di assistenza si pronuncia il responsabile del Centro medico legale della
sede INPS competente.
Quando va
presentato
Il Programma
di assistenza va presentato congiuntamente alla domanda di rinnovo annuale o
al momento della prima presentazione della domanda della fruizione dei
permessi lavorativi.
Nel caso in cui nel corso dell'anno intervengano variazioni significative
(annullamento del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile,
slittamento di date, ecc.), il fruitore dei permessi deve informare
tempestivamente sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente,
mediante riproposta preventiva del programma.
www.handylex.org

FRAZIONABILITA' IN ORE DEI PERMESSI
Da parte di molti familiari viene espressa
l'esigenza di poter frazionare in ore i tre giorni di permesso. La
normativa istitutiva dei permessi lavorativi (articolo 33 Legge 104/1992) né
le successive modificazioni precisano se i permessi mensili siano
frazionabili o meno. Su questo argomento sono intervenuti, con proprie
circolari, gli enti previdenziali. Prendendo a riferimento le disposizioni
dell'INPS e dell'INPDAP, che assicurano la stragrande maggioranza dei
dipendenti privati e pubblici, le indicazioni erano finora diverse.
L'INPDAP ammette il frazionamento dei
tre giorni di permesso lavorativo in ore per un massimo di 18 ore mensili.
Il riferimento è la
Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 che su questo aspetto precisa:
"5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L.
53/2000) - Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile,
fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il
dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite
massimo di diciotto ore mensili".
L'INPS, finora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al
massimo in mezze giornate. Il riferimento era la
Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211
Tuttavia, ed è questa la novità, sulla scorta
di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche
l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP. Con Messaggio
15995 del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i
beneficiari dei tre giorni di permesso, possono frazionare le assenze
fino ad un massimo di 18 ore. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore
che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale
(verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore
effettivamente lavorate.
È opportuno precisare che il limite delle 18
ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore
di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di
persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento
dell'astensione facoltativa.
PRECISAZIONI DELL'INPS SUI PERMESSI ORARI FRAZIONATI
Dopo il recentissimo
Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, l'INPS torna sulla questione della frazionabilità oraria dei
permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Le
precisazioni espresse nel più recente
Messaggio 16866 del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti poiché
definiscono il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso
questo venga frazionato.
Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso
la frazionabilità in ore (prima la ammetteva solo in mezze giornate),
ponendo il limite massimo a 18 ore mensili.
L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente
quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in
ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui
l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi il monte ore massimo
va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l'orario
di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su
base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana
all'altra. L'INPS fissa dunque due formule diverse.
Primo caso e cioè orario di lavoro fissato
su base settimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi
settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
Secondo caso e cioè orario di lavoro
fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro
medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3
= ore mensili fruibili.
È sufficiente inserire i dati relativi
all'orario settimanale e il numero dei giorni lavorativi, desumibili dal
proprio contratto, per ottenere in automatico il numero di ore di
permesso concedibili con la formula della frazionabilità. 
www.handylex.org

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
I lavoratori che hanno già
manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il
trattamento di fine rapporto (TFR) ad una forma pensionistica complementare
devono confermarla mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 entro 30
giorni dal 1 febbraio 2007.
Lo stabilisce il decreto 30 gennaio 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma
765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina
della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007.
I moduli da utilizzare per esercitare la scelta sono appunto allegati a tale
provvedimento.
Il modulo TFR1 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti del settore
privato che hanno un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006; il
modulo TFR2 deve essere utilizzato da quelli il cui rapporto di lavoro ha
invece inizio dopo il 31 dicembre 2006.
Consulta il dossier su Governo.it

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il 24 novembre 2005 il
Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il
decreto legislativo che riordina la
disciplina delle forme di previdenza complementare e dà attuazione alla
delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 243 del 2004 al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Il testo reca disposizioni tese ad incrementare l'entità di flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire
l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinirne la
disciplina fiscale, a monitorare la gestione delle risorse finanziarie
derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.
Le nuove norme diventeranno operative contestualmente all'entrata in vigore
della riforma della previdenza obbligatoria, cioè dal 1° gennaio 2008.
La riforma - che riguarda circa 12 milioni di lavoratori dipendenti privati
(le norme escludono al momento il versamento ai fondi integrativi della
liquidazione di quelli pubblici) - ha come elemento centrale per il decollo
della previdenza complementare il criterio del ''silenzio assenso''.
Dal 1° gennaio 2008 partiranno i sei mesi in cui il lavoratore potrà
decidere se lasciare il Tfr in azienda o a quale fondo destinarlo. Se, al
termine di questo periodo, il lavoratore non si sarà espresso, il suo Tfr ''maturando''
sarà versato dal datore di lavoro nel fondo previsto dal contratto.
(Notizie dal Governo, 29 novembre 2005)

I VOSTRI DIRITTI NELLE FASI DELL’ASSISTENZA
Colloqui in privato
La consegna di analisi, cartelle cliniche, certificati, ricette e la
prescrizione di farmaci deve avvenire in modo tale che le informazioni del
paziente non vengano a conoscenza di estranei.
Distanze di cortesia
Agli sportelli per le prenotazioni o al momento della comunicazione sullo
stato di salute al paziente, devono essere rispettate opportune distanze tra
l’interessato e altre persone eventualmente presenti.
Meglio non fare nomi
I pazienti in attesa di prestazioni o di referti non devono essere chiamati
per nome (si può usare, per esempio, in codice numerico). No alle liste di
pazienti affisse nei locali di attesa, anche se non è indicata la patologia.
Notizie dal pronto soccorso
Si può dare notizia della presenza di una persona al pronto
soccorso (anche per telefono) o in reparto, ma solo ai familiari o
conviventi. Se l’interessato è cosciente, deve indicare chi può essere
informato.
Volontari con il segreto
Chi ha accesso alle strutture sanitarie, per esempio, come
volontario, deve rispettare gli stessi vincoli di riservatezza, possibilità
e modalità di approccio ai degenti che riguardano il personale sanitario.
Ritiri con delega
Referti diagnostici, risultati di analisi e certificati possono
essere ritirati da persone diverse dal diretto interessato, purché munite di
delega scritta e purché il documento sia consegnato in busta chiusa.
Comunicazioni per pochi
Si possono dare informazioni sulle condizioni del paziente ad
altre persone, con il suo consenso (per impossibilità fisica o incapacità,
può acconsentire un familiare o persona in stretta relazione con
l’interessato).
No a sguardi indiscreti
Nei reparti di rianimazione durante l’orario di visita devono
essere adottati accorgimenti (per esempio, paraventi) per limitare la
visibilità dell’interessato ai solo suoi familiari e conoscenti.
Corriere della Sera- 4 dicembre 2005

BENEFICI ED AGEVOLAZIONE CHE SI PUÒ CHIEDERE IN RELAZIONE A DIVERSI GRADI DI
INVALIDITÀ
- Dal 34% di
invalidità si ha diritto alla Concessione di protesi ed ausili da parte
della ASL da richiedersi presso l’Ufficio “Protesi ed ausili” della
competente ASL di residenza;
- dal 46% di
invalidità si ha diritto all’iscrizione alle liste di collocamento per le
categorie protette, presso il Centro per l’Impiego competente per
territorio;
- dal 67% al 100%
invalidi civili, ciechi totali e ciechi con residuo visivo non superiore ad
1/10 ad entrambi gli occhi e sordomuti hanno diritto a Abbonamenti annuali
di vario tipo, con tariffe agevolate, per l’utilizzo del trasporto pubblico.
Informarsi presso gli Uffici competenti dell’Azienda di trasporto locale;
- dal 67% di
invalidità (compresi i minori titolari di indennità di frequenza) si ha
diritto alla esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, da richiedersi
presso l’”Ufficio di scelta del medico di base” presso l’ASL di competenza;
- dal 74% di
invaliditàsi ha diritto alla riduzione del canone mensile di abbonamento al
servizio telefonico (mediante domanda da inoltrare a Telecom spa- Via della
Centralinista, 3 - Roma);
- dal 75% di
invalidità, a decorrere dal 2002 (L. 388 del 23.12.2000) riconoscimento per
ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
In base alle
regolamentazioni interne di ogni Ente, ovviamente modificabili, di anno in
anno, si può avere diritto a punteggi preferenziali, a riduzione economiche
particolari, ad agevolazioni di vario tipo da verificare preso il singolo
Ente per le seguenti prestazioni:
- A)
partecipazioni a bandi pubblici per l’assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, emessi dal Comune di residenza- Ufficio Casa;
- B) agevolazioni
economiche per l’uso di trasporto pubblico locale;
- C) possibili
agevolazioni per il trasporto ferroviario: rilascio della carta blu
(riduzioni tariffarie anche per l’accompagnatore, per il sordomuto e il
cieco e possibilità di accompagnamento);
- D) punteggi
aggiuntivi per la domanda di accesso agli asili nido e scuole materne se nel
nucleo del richiedente siano presenti invalidi civili con invalidità dal 46%
o superiori ai 2/3;
- E) possibilità
di ingresso gratuito a musei della città (anche per accompagnatori) in base
alle regolamentazioni di ogni singola struttura.

COME POSSIAMO ECONOMIZZARE L’ENERGIA SENZA CAMBIARE IL NOSTRO MODO DI VITA?
- Mantenere nella casa una
temperatura non superiore ai 19 gradi durante la giornata e 15 gradi durante
la notte.
- Spegnere la luce quando si lascia una stanza
- Spegnere in modo definitivo (senza lasciare i led accesi) tutte le
apparecchiature elettriche come televisori e stereo (un anno di “veglia”
costa 100 euro)
- Per consumare meno acqua privilegiare la doccia al bagno
- Privilegiare l’utilizzo del forno a microonde per scongelare e riscaldare
i prodotti, anche se la potenza richiesta da tali tipi di forni è notevole,
la velocità con la quale si scaldano gli alimenti è altissima
- Non riscaldare le stanze non occupate
- Installare le lampade fluorescenti a basso consumo di energia
- Caricare interamente la lavastoviglie e selezionare il ciclo economico
- Scegliere una lavatrice che consuma meno acqua e meno energia

“PREGO SI SPOGLI”
QUATTRO I DIRITTI DEL PAZIENTE MESSO A NUDO
1. Il malato ha
diritto ad essere informato e a dare il consenso sulla presenza d’estranei
(universitari, medici, altro personale sanitario che non sia l’infermiere)
durante la visita medica. Tale procedura non è solamente per la privacy dei
dati sanitari, ma per evitare imbarazzo al paziente che non intende
spogliarsi, mettendosi a nudo, davanti ad estranei.
2. Il paziente ha diritto di conoscere preventivamente ogni controllo
o ispezione il medico intende effettuare sul suo corpo e le modalità di
utilizzo degli strumenti clinici- Ha diritto di chiedere spiegazioni e di
rifiutare determinate procedure mediche qualora le ritenesse superflue,
inopportune o addirittura lesive della sua dignità personale.
3. Purtroppo sono
sempre più frequenti i professionisti che, per ragioni di tempo, si occupano
di due pazienti contemporaneamente: di uno steso sul lettino e di un altro
al telefono. Il paziente abbandonato svestito deve considerare un suo
diritto far notare al medico il comportamento scorretto.
4. Il paziente che
si ritiene leso nei propri diritti può: fare esposto all’Ordine dei medici
al quale il medico è iscritto, per l’aspetto disciplinare; procedere per vie
legali; affidarsi alle Associazioni per la tutela dei diritti del malato.
Corriere della Sera, 30 ottobre 2005

IL MEDICO DI TURNO 'RITARDATARIO' RISCHIA IL CARCERE
Rischia il carcere il medico
di turno che ritarda la visita.
Il ritardo, infatti, equivale ''di fatto ad un rifiuto''.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a
sei mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e alla interdizione
temporanea dai pubblici uffici nei confronti di un medico di turno presso la
guardia medica di un ospedale che, pur avendo ricevuto nella notte una
richiesta di intervento a domicilio da un ottantenne che lamentava
''fortissimi dolori addominali e non riusciva ad urinare'', aveva assicurato
''a parole'' il suo intervento che si era fatto attendere tanto che
l'anziano era stato accompagnato da un vicino di casa al pronto soccorso.
Per la Suprema Corte, il medico di turno, ''in quanto dotato,
nell'espletamento dell'attività di diagnosi e di prescrizioni di prestazioni
farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi ed autoritativi,
riveste lo 'status' di pubblico ufficiale che ha il dovere di non rifiutare
indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità deve
essere compiuto senza ritardo''.
(Data: 09/10/2005 - Autore: Adnkronos)

TRASPORTI UN INVALIDO? TOLLERANZA ZERO SE L'AUTO INTRALCIA
La Corte di Cassazione
promette tolleranza zero nei confronti di chi, pure in possesso del permesso
di parcheggio per portatori di handicap, crea disagi o intralci alla
circolazione. Lo fa con due sentenze con le quali ha ripristinato la
sanzione amministrativa a due cittadini, accompagnatori di invalidi, che
avevano parcheggiato rispettivamente l'uno in doppia fila, l'altro in
maniera tale da non consentire il passaggio pedonale.
Per la Suprema Corte non va riconosciuta esimente alcuna a chi provoca
intralcio alla circolazione nemmeno se trasporta un invalido.
“La violazione del divieto di sosta in doppia fila presenterebbe in sé la
caratteristica di intralcio e di pericolo per la circolazione con la
conseguenza che esso dovrebbe essere rispettato anche da coloro che
utilizzano gli autoveicoli per il trasporto degli invalidi''. Stessa
inflessibilità anche per chi, pure trasportando portatori di handicap,
ostacola la circolazione pedonale dal momento che ''è prescritto che sia
lasciato uno spazio di almeno un metro per il passaggio pedonale anche ai
veicoli in possesso del contrassegno relativo al permesso di parcheggio per
invalidi''. (Data: 22/09/2005 - Autore: Adnkronos


PERDERE LA PAZIENZA PER LE CODE IN OSPEDALE PUO' ESSERE REATO
Perdere la pazienza davanti
alle interminabili code in ospedale può essere reato.
Per essersi rivolto ad un medico dicendogli ''ti faccio una faccia da
schiaffi, ti aspetto fuori'', un 35enne è stato definitivamente
condannato dalla Corte di Cassazione a due mesi di reclusione per il reato
di minaccia a pubblico ufficiale ''per essersi rivolto al medico di turno
dell'ospedale pronunciando al suo indirizzo le frasi: 'ti faccio una
faccia da schiaffi, ti aspetto fuori'.
Invano il paziente, condannato dalla Corte d'appello di Roma nell'aprile del
2003, ha presentato ricorso in Cassazione per alleggerire la sua posizione,
facendo notare che aveva dato in escandescenza perchè ''il suo dolore era
tale che non aveva le cognizioni per valutare l'urgenza per curare la sua
patologia rispetto a quelle di altri pazienti''. (Data: 11/08/2005
- Autore: Adnkronos

TOLLERANZA ZERO CON CHI RAGGIRA GLI ANZIANI
Tolleranza zero nei
confronti di chi raggira gli anziani.
A chiedere pene severe per quanti approfittano della ''ingenuità'' e della
''buona fede'' delle persone anziane promettendo, dietro pagamento di
denaro, cose che non potranno mantenere, è la Corte di Cassazione che ha
reso definitiva la condanna ad un anno di reclusione e a 600,00 euro di
multa ciascuno inflitta ad una coppia napoletana, rea di avere
ricevuto da una persona anziana 1.250,00 euro come prezzo della loro
mediazione presso il ministero delle Poste nella prospettiva di fare
assumere in servizio il figlio.
L'anziana, alla ricerca disperata di un lavoro per il figlio disoccupato,
aveva accettato di pagare la somma pensando si trattasse di un prestito.
Per la Suprema Corte di Cassazione, per fare scattare la condanna per
'millantato credito' è sufficiente che la prospettazione del
millantatore sia tale da fare sorgere nel soggetto passivo la ragionevole
convinzione di poter utilizzare un'influenza diretta o indiretta sul
soggetto qualificato e non occorre che costui sia designato nominativamente
o ne sia indicata la specifica funzione, nè che costui esista
effettivamente'' . Il raggiro è avvenuto nell'agosto del 1998 quando la
coppia si era presentata alla porta dell'anziana prospettandole di potere
intervenire presso l'amministrazione centrale delle Poste per l'assunzione
del figlio disoccupato e riuscendo ad ottenere, per la mediazione promessa,
la somma di 1.250,00 euro. (Data: 08/10/2005 - Autore: Adnkronos)


E' "ON LINE" L'ELENCO DEI FARMACI RIMBORSABILI
L'agenzia del farmaco ha
reso noto l'elenco, aggiornato al 26 luglio 2005, dei medicinali autorizzati
e in commercio alla data del 28 giugno 2005 rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale, ovvero appartenenti alla classe A. I medicinali che
erano rimborsabili precedentemente e che ora non figurano nel nuovo elenco,
possono essere comunque dispensati al pubblico fino alla data di scadenza
indicata in Etichetta, purchè già prodotti alla data di pubblicazione della
Determinazione, emanata dall'Agenzia del farmaco il 25 luglio 2005. Il
provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2005,
contiene anche (allegato 3) l'elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale, utilizzati in ambito ospedaliero o in
strutture ad esso assimilabile ed appartenenti alla classe H.
Consulta l'elenco(Notizie dal Governo, 2 agosto 2005)

UN AIUTO POCO UTILIZZATO: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
E’ una figura ancora poco
conosciuta dai cittadini, ma anche da molti giudici che dovrebbero estendere
l’utilizzo.
Secondo un sondaggio, realizzato dall'Istituto di ricerca "Barometro" per
conto dell'Agenzia per le Onlus, soltanto il 12 per cento degli italiani ha
sentito parlare dell' "amministratore di sostegno" e sa in che cosa consiste
questa nuova figura giuridica, introdotta un anno e mezzo fa dalla legge n.
6 del 2004.
Eppure si tratta di «uno strumento che tutela chiunque si trovi in
difficoltà e non possa esercitare, temporaneamente o in modo permanente, i
propri diritti in autonomia» afferma Giuliano Vassalli, presidente
emerito della Corte Costituzionale.
L'amministratore di sostegno, infatti, può tutelare gli interessi personali
e patrimoniale di ogni persona non del tutto autosufficiente: disabili,
anziani, persone colpite da ictus, malati terminali, o chi ha avuto un
incidente. Può, per esempio, occuparsi di un affetto o dell’investimento di
una somma di denaro, ma anche manifestare il consenso alle cure per un
soggetto gravemente traumatizzato o con deficit intellettivo.
Nomina e poteri
Ma come si attiva questa figura?
«A richiederla può essere lo stesso interessato, ma anche i familiari, gli
assistenti sociali, il Pubblico Ministero - spiega l'avvocato Annalisa
Baroni, primo amministratore di sostegno in Italia -. Il giudice
tutelare, avvertito che una persona è in difficoltà, s'informa tramite gli
assistenti sociali, se occorre va a parlare con l’interessato e con chi gli
sta vicino. Infine, emette in tempi rapidi un decreto in cui nomina
l'amministratore di sostegno - tra familiari, amici o anche persone di
un'associazione -, specificando le operazioni che può effettuare sempre in
nome e per conto dell'interessato».
«Diversamente da quanto accade con l'interdizione, in questo caso
l'incapacità del soggetto in difficoltà è limitata agli atti specificamente
menzionati - sottolinea Baroni -.
Per il resto, la persona conserva i suoi diritti».
Corriere Salute- luglio 2005

QUANDO TUTTA L’EQUIPE CHIRURGICA E’ RESPONSABILE
La responsabilità per danno
causato al paziente è di tutti i componenti dell’équipe medica, compresi gli
infermieri, quando sia stata accertata la loro responsabilità penale per
avere violato le regole poste alla base della prestazione resa in gruppo.
Il principio è stato affermato dalla sezione quata della Corte di Cassazione
con la sentenza del 26 gennaio scorso.
La vicenda riguardava una paziente che, a causa della dimenticanza di una
pinza nell’addome, aveva riportato laparocele con indebolimento della
funzione contenitiva.
La Cassazione ha ritenuto responsabili sia i chirurghi, sia la ferrista.
A quest’ultima ha addebitato la mancata conta dei ferri ad intervento
ultimato e ai chirurghi l’omessa vigilanza sull’attività della ferrista
stessa.
I chirurghi nel discolparsi, secondo la Cassazione, non potevano invocare di
avere fatto affidamento sulla corretta ottemperanza della ferrista al suo
compito, in quanto erano anch’essi in colpa per essere venuti meno al dovere
di controllo (derivante loro dalla posizione di garanti della salute
dell’assistito), nonché dall’obbligo della conta dei ferri, nonostante la
presenza della ferrista.
Corriere Salute- giugno 2005

PERCHE’ IL SIERO ANTIVIPERA NON E’ PIU’ IN FARMACIA
Gli appassionati delle escursioni in montagna conoscono bene il siero
antivipera, da utilizzare tempestivamente in caso di morso.
Adesso, però, se si va in farmacia a chiedere il siero non lo ritrova più
disponibile.
Perché?
Il siero antivipera è oggi in dotazione soltanto a Ospedali e pronto
soccorso, perché, per le sue caratteristiche di composizione, è un farmaco
che può dare shock anafilattico ed è quindi pericolosa l’autosomministrazione.
Si raccomanda, invece, oggi più che mai particolare cura alla prevenzione:
calzettoni spessi, scarpe alte, attenzione ai bambini, non infilare le mani
tra i rovi e le pietraie.
Se malauguratamente si dovesse essere morsi bisogna raggiungere al più
presto il più vicino presidio ospedaliero, che valuterà se somministrare il
siero o come intervenire.
Assolutamente inutile tagliare la ferita e succhiare il sangue; al più può
essere utile un bendaggio elastico (non un laccio emostatico) al di sopra
della ferita.
Per le emergenze, contattare i Centri Antiveleni,
come quello di Milano, attivo 24 ore su 24, al numero telefonico
02/66101029.
Corriere Salute- giugno 2005

TEMPI E MODI PER RITIRARE LA CARTELLA CLINICA
Se una persona viene
ricoverata in ospedale, indipendentemente dal motivo e dalla durata del
ricovero, la struttura sanitaria che la accoglie (pubblica o privata che
sia) è tenuta ad aprire una cartella clinica del paziente.
Nella cartella clinica vengono raccolti, oltre ai dati anagrafici, tutte le
informazioni relative al motivo del ricovero, all’amnesi, all’esame
obiettivo dello stato di salute, nonché gli esami diagnostici, le terapie,
le prescrizioni e gli interventi effettuati durante il ricovero.
La struttura sanitaria è tenuta ad aggiornare la cartella in caso di
successivi ricoveri della stessa persona e a conservarla per 20 anni.
Il paziente, da parte sua, ha il diritto di richiederne copia integrale-
senza essere tenuto a giustificare il motivo della richiesta- in qualunque
momento e, a seconda degli ospedali, la richiesta può essere fatta dal
paziente o dal suo medico curante.
Richiedere la propria cartella clinica è una operazione che ha un costo,
anche questo differente da situazione a situazione (che talvolta può
limitarsi al costo di fotocopiatura di tutto il materiale cartaceo che lo
compone) e richiede tempi diversi da struttura a struttura.
Corriere Salute- maggio 2005

QUANDO MANCA IL PEDIATRA DI BASE
La Società italiana di pediatria da anni lamenta una carenza di pediatri
che, in prospettiva, sarà sempre maggiore.
Ogni anno, per 600 pediatri che lasciano l’attività (prevalentemente per
anzianità) vengono assegnati dal Ministero non più di 200 dei posti nelle
scuole di specializzazione.
La conseguenza è che sono sempre di più le realtà territoriali in cui manca
il pediatra.
Ma quando si verifica una situazione del genere che cosa devono fare i
genitori?
L’unica alternativa è iscrivere il bambino presso un medico di base
dell’adulto, che lo inserirà in una lista speciale, e attendere che il posto
vacante del pediatra sia coperto.
Attesa che può essere breve o anche molto lunga, perché non è detto che ci
sia necessariamente un pediatra disponibile a coprire il posto lasciato
vuoto (il che accade frequentemente in zone territorialmente disagiate).
Del resto, non c’è, da parte delle Istituzioni competenti, la possibilità di
obbligare un pediatra convenzionato a esercitare in un determinato luogo.
Quindi, non rimane che… attendere e sperare.
Corriere Salute- maggio 2005

PER DANNO BIOLOGICO RISARCIMENTI INDIVIDUALI AI FAMILIARI
Qualora una persona subisca
gravi menomazioni o muoia in seguito alle ferite riportate in un incidente
stradale, il risarcimento dovuto per danno biologico, patrimoniale e morale
ai familiari va calcolato individualmente e non complessivamente.
Questo perché la conseguenza del danno è individuale, al pari del dolore per
le conseguenze dell’evento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (terza
sezione civile, sentenza n. 2653 del 9 febbraio 2005) in relazione a un
evento che ha coinvolto, nei danni, anche la famiglia dell’infortunato.
La sentenza della Corte stravolge quella dei giudici della Corte di Appello
che avevano riconosciuto al marito e ai due figli di una donna deceduta in
seguito ad un incidentate stradale un risarcimento cumulativo di 100 milioni
di lire.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello, affermando che, poiché
nel caso in questione tutti e tre i familiari avevano agito “iure proprio” e
cioè come soggetti direttamente danneggiati, a ciascuno di essi andava
liquidato l’importo relativo al risarcimento del danno biologico nonché i
danni patrimoniali e morali.
Corriere Salute- aprile 2005

SE VAI ALL’ESTERO CON LA RICETTA IN VALIGIA
In Italia i farmaci si
dividono sostanzialmente in: prodotti “da banco” che possono essere
acquistati liberamente in farmacia, perché si considera accettabile l’autoprescrizione,
e farmaci che possono essere acquistati solo con ricetta medica che ne
indichi il dosaggio.
Ma la stessa ricetta è valida solo in Italia o anche fuori dal nostro Paese.
E viceversa, la ricetta “straniera” vale in Italia?
I linea di principio in Italia i farmacisti riconoscono solo le ricette di
medici (naturalmente anche stranieri) iscritti all’Ordine professionale
italiano- ma come segnalano all’ordine nazionale dei farmacisti- se la
ricetta è di un medico della Comunità europea, redatta nel Paese nel quale
esercita e conforme alle specifiche richieste, in Italia può essere
accettata.
Per gli altri Paesi (sia della Comunità Europea che extracomunitari) non c’è
una regola generale: dipende dalla legislazione di ciascuna Nazione.
Indipendentemente dal poterlo acquistare, non è detto però che lo stesso
farmaco, con la medesima denominazione e il medesimo dosaggio, sia
disponibile dovunque. Perciò, se si segue una cura e si va all’estero, è
opportuno avere con sé le scorte necessarie.
Corriere Salute- aprile 2005

INDIRIZZI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO E ASL
Il Sistema Informativo
Sanitario del Ministero della Salute fornisce, alla pagina
www.ministerosalute.it, gli elenchi ed
i recapiti aggiornati al 1 gennaio 2005 relativi a:
- Indirizzi Strutture di ricovero
- Indirizzi Aziende Sanitarie Locali
- Corrispondenze ASL-Comuni.


C’E’ LA PRIVACY ANCHE DAL MEDICO DI BASE
Dal 30 maggio 2004 è
entrata in vigore la nuova legge per la tutela della privacy nell’ambito dei
rapporti medico-paziente. Secondo questa legge il medico deve chiedere
autorizzazione all’assistito per poter trattare i dati personali che lo
riguardano.
Quindi, il paziente deve essere informato sulle finalità e sulle modalità
del trattamento dei dati (connessi all’attività di prevenzione, diagnosi e
cura); sui soggetti e sulle categorie alle quali questi dati possono essere
comunicati (medici sostituti, specialisti, farmacisti, ospedali, ecc.); sul
diritto del paziente all’accesso ai propri dati, con la facoltà di chiederne
aggiornamento, rettifica, cancellazione, nonché di opporsi all’invio di
comunicazioni commerciali; sulla necessità di fornire al medico i dati per
ottenere l’erogazione di prestazioni sanitarie adeguate.
Questo consenso informato può essere richiesto a voce, nel qual caso il
medico dovrà annotare sul libretto sanitario del paziente l’avvenuta
comunicazione (ai sensi del DL 196/93), o per iscritto, facendo firmare al
paziente un modulo contenente le informazioni sopra riportate, nonché le
generalità del paziente e il nome del medico.
Corriere Salute - Febbraio 2005

IL MEDICO D’AZIENDA NON PUO’ ESSERE ISPETTIVO
Il controllo sui lavoratori
per malattia può essere fatto soltanto dai medici dei Servizi ispettivi
degli Istituti previdenziali o del Servizio Sanitario pubblico. Lo ha
ribadito la Cassazione con sentenza del 21 gennaio 2005 (n. 1728 terza
sezione penale). La Corte ha ritenuto legittima la condanna (mille euro di
ammenda) inflitta ad un imprenditore per avere sottoposto un dipendente a
visita fiscale delegando a tal fine il medico dell’azienda. L’azienda,
secondo la Corte, viola l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori in base al
quale, nell’ipotesi di malattia o infortunio, il controllo del lavoratore
deve avvenire soltanto attraverso i medici del servizio ispettivo o del
servizio pubblico in quanto soltanto costoro possono garantire la dignità
del lavoratore. E ciò perché, in base alla norma dell’articolo 16 dello
Statuto dei lavoratori, il compito del medico aziendale è esclusivamente
quello di collaborare con l’imprenditore per verificare la regolarità delle
prestazioni lavorative sotto l’aspetto salutistico e della sicurezza,
svolgendo un’indagine preventiva di eventuali controindicazioni al lavoro e
accertamenti periodici dello stato di salute dei dipendenti.
Corriere Salute - Febbraio 2005

DA UN MEDICO DI FAMIGLIA ALL’ALTRO, SENZA “CARTELLA”
Ogni cittadino può, se
vuole, cambiare il medico di famiglia. In genere, avviene se ci si
trasferisce in una altra città o in un altro quartiere; in ogni caso si ha
diritto di cambiare medico anche per motivi non legati ad una variazione di
residenza o di domicilio. Ma quando ciò accade è necessario fornire al nuovo
medico la propria cartella clinica compilata dal vecchio dottore? La
risposta è no. Anche perché, in base alla convenzione (in fase di rinnovo)
tra medici di famiglia e Servizio Sanitario Nazionale, il medico non è
tenuto ad avere una “cartella clinica” dei pazienti (come quella che deve
obbligatoriamente essere redatta e conservata in ospedale quando avviene un
ricovero), ma soltanto una scheda sanitaria (che comunque può essere
accurata e dettagliatissima). Se il paziente la richiede per portarla dal
nuovo medico, il vecchio dottore può dargliela, se vuole, ma non è tenuto a
farlo. Il nuovo medico, quindi, non può chiedere al paziente la
documentazione del collega che l’ha preceduto, ma dovrà effettuare ex-novo
una anamnesi completa, sulla base di quanto il paziente riferirà, dei suoi
esami, o di sue cartelle cliniche ospedaliere.
Corriere Salute - Febbraio 2005

IL BOLLO FISCALE SULLA RICETTA
Quando si va dal medico e si
chiede la ricevuta della parcella (che, per legge, dovrebbe essere data),
rimane il dubbio se sia necessario o meno che su tale ricevuta ci sia la
marca da bollo.
E chi la debba pagare: il medico o il paziente?
Tutto dipende dall’importo della parcella.
In base a quanto prescrive la legge sull’imposta di bollo, se l’importo è
inferiore a 77,47 euro (pari alle vecchie 150.000 lire), c’è l’esenzione dal
bollo. Questo diventa, invece, obbligatorio quando la parcella supera tale
cifra.
Il bollo da applicare è pari a 1,29 Euro (pari alle vecchie 2.500 lire) e il
medico è tenuto ad aggiungere tale cifra al suo onorario, evidenziandola
separatamente.
L’importo del bollo rimane comunque sempre un onere a carico del paziente,
che è – detto in gergo – il consumatore finale della prestazione.
In sostanza, la marca da bollo va applicata, con le limitazioni dette,
quando la prestazione è esente dall’applicazione dell’IVA nella quale
casistica rientrano le prestazioni mediche) e, come nel caso dell’IVA,
questa grava interamente sull’utente.
Corriere Salute - Dicembre 2004

SE LO STUDIO DEL MEDICO NON E’ AGIBILE PER I DISABILI
Se un medico di famiglia ha,
tra i propri pazienti, un portatore di handicap costretto sulla sedia a
rotelle, non è obbligato ad adeguare l’accesso al proprio studio,
eliminando le barriere architettoniche, in base alle esigenze del paziente
in questione.
Questo perché lo studio medico non è considerato un “ambulatorio” aperto al
pubblico, struttura che, invece, deve garantire il soddisfacimento di una
serie di norme, tra le quali la possibilità di accesso anche per un
portatore di handicap in carrozzina.
Anche uno studio medico, sia privato sia di un medico convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale, ha dei requisiti di tipo igienico e sanitario
da rispettare, ma non quello dell’abbattimento delle barriere
architettoniche.
La convenzione dei medici di famiglia prevede, comunque, che il medico debba
recarsi al domicilio del paziente quando esistano gravi disagi alla
trasferibilità di quest’ultimo. L’impossibilità, da parte del paziente, di
raggiungere lo studio del proprio medico, anche per motivi legati all’insormontabilità
delle barriere architettoniche esistenti, può rientrare in questa casistica.
Corriere Salute - Dicembre 2004

LA RESPONSABILITA’ DELLA CLINICA PRIVATA
La clinica privata risponde
nei confronti dei danni cagionati dal medico anche se collaboratore
occasionale. Lo ha stabilito la Cassazione (Sez. Civile 3, sent. 13055 del
10/09/2004). Ecco i fatti. Una donna su consiglio del ginecologo di fiducia,
sceglie di partorire in una clinica privata, presso la quale lo stesso
medico è collaboratore saltuario. Il parto viene mal condotto e il bambini
nasce in condizioni di slaute precarie. Al neonato, trasferito al
policlinico, viene diagnosticata una asfissia preinatale e il piccolo muore
poco dopo. Il tribunale condanna la clinica al pagamento dei danni ai
genitori, con un risarcimento di circa tre miliardi di lire. La Corte di
Appello conferma la sentenza riducendo l’importo.. La Cassazione, infine,
nel ritenere corretta la sentenza, ha puntualizzato che il rapporto tra
clinica privata e paziente (contratto atipico) fa sorgere a carico della
clinica obblighi alberghieri, di messa a disposizione di personale medico e
ausiliario, dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Quindi
essa risponde direttamente dei danni causati ai ricoverati dal personale in
essa operante, compreso quello occasionale e precario.
Corriere Salute-Novembre 2004

SE IL LAVORATORE MALATO NON SI FA TROVARE IN CASA
Capita sovente che il
lavoratore in malattia, non trovato in casa nelle fasce orarie di
reperibilità, adduca, a sua scusante, di essersi recato dal medico.
Basta ciò a far ritenere non censurabile il suo comportamento?
La Corte di Cassazione (sezione lavoro, sentenza numero 4247 del 2 marzo
2004) ha, al riguardo, precisato che il lavoratore, al fine di addurre
un’adeguata giustificazione per la sua assenza da casa. deve dimostrare sia
l’assoluta necessità di tale visita medica, sia anche l’assoluta
impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità.
In altri termini, il lavoratore deve provare anche che la causa del suo
allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza dimostrare
una causa di forza maggiore, costituisce, al fine della tutela della salute,
un “necessario” mezzo o situazione per curare la sua malattia.
Egli, inoltre, deve dimostrare che l’assenza dalla sua abitazione nelle
fasce di reperibilità è stata determinata da situazioni tali da comportare
adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità.
Corriere Salute-Novembre 2004

“SCADENZE” PIU’ LUNGHE PER LE RICETTE
Quando il nostro medico ci
compila una ricetta (per un farmaco, una visita specialistica, per analisi
del sangue), per quanto tempo è valida la prescrizione? Ovvero, dopo quanto
la ricetta non può essere più utilizzata e occorre farsene rilasciare una
nuova?
Fino a qualche tempo fa la validità era di 10 giorni per le ricette di
prescrizione di un farmaco e sei mesi per l’effettuazione di una visita
specialistica o di esami diagnostici.
Di recente le regole sono cambiate: la ricetta per la prescrizione di un
farmaco (quando non è ripetibile, cioè non è una ricetta che si può
utilizzare più volte) ha validità 30 giorni a partire dal giorno successivo
al rilascio; non ha scadenza, invece, la prescrizione di visita
specialistica o esame diagnostico.
Per quanto concerne la ripetibilità della ricetta, questa è ammessa, salvo
diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a
tre mesi dalla data di compilazione e comunque per non più di cinque volte.
Che si tratti di ricetta ripetibile o no, infine, è possibile la fornitura
frazionata da parte della farmacia in caso di indisponibilità dell’intero
quantitativo di farmaci prescritto.
Corriere Salute-Novembre 2004

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE 2005 PER GLI INVALIDI CIVILI
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con
messaggio n. 41682 del 22 dicembre 2004 ha indicato gli importi previsionali
e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli
invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2005.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli
del 2004.
|
Tipo di provvidenza
|
Importo
|
Limite di reddito |
|
|
2005 |
2004 |
2005 |
2004 |
|
Pensione ciechi civili assoluti |
252,91 |
248,19 |
13.739,69 |
13.430,78 |
|
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
233,87 |
229,50 |
13.739,69 |
13.430,78 |
|
Pensione ciechi civili parziali |
233,87 |
229,50 |
13.739,69 |
13.430,78 |
|
Pensione invalidi civili totali |
233,87 |
229,50 |
13.739,69 |
13.430,78 |
|
Pensione sordomuti |
233,87 |
229,50 |
13.739,69 |
13.430,78 |
|
Assegno mensile invalidi civili parziali |
233,87 |
229,50 |
4.017,26 |
3.942,25 |
|
Indennità mensile frequenza minori |
233,87 |
229,50 |
4.017,26 |
3.942,25 |
|
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
669,21 |
649,15 |
Nessuno |
Nessuno |
|
Indennità accompagnamento invalidi civili totali |
443,83 |
436,77 |
Nessuno |
Nessuno |
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Indennità comunicazione sordomuti |
223,38 |
220,18 |
Nessuno |
Nessuno |
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Indennità speciale ciechi ventesimisti |
161,30 |
157,69 |
Nessuno |
Nessuno |
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Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
420,02 |
412,18 |
Nessuno |
Nessuno
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