ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DEI MALATI DI MORBO DI PARKINSON

 

Agevolazioni archivio

 

Home
Notiziario
Per contattarci
Il 5 per mille dell'IRPEF
Attività sociale
Parma
Verona
Perugia
Parma: Centro di cura
Centri Neurologici
La malattia
Sintomi
I problemi non motori
La terapia
Principi attivi e farmaci
Neurochirurgia
Verona: Chirurgia
I Manuali e gli Ausili
Diete personalizzate
Proteggere l'autonomia
Sostegno psicologico
Genetica e Staminali
Ultimissime
Le agevolazioni
La Posta
Convegni
I link


Agevolazioni economiche archivio
Agevolazioni economiche
Agevolazioni territoriali
Agevolazioni fiscali

 


Quando la Sanità non è in grado di dare terapie urgenti
Rischia la prigione chi offende un ricoverato
Il medico di base fa da filtro alle ricette dello specialista
Indennità di accompagnamento alle persone non autosufficienti
Nuovi modelli di tessera sanitaria e di ricetta
Caldo estivo, il Ministro Sirchia attiva il call center "1500"
Numero verde del Filo d'Argento per gli anziani
Come devono assistere al pronto soccorso
Per salvarsi dalle truffe
Si paga il medico di base quando si è fuori sede
Caldo estivo: il Ministro Sirchia emana Ordinanza urgente per tutelare gli anziani
La Asl deve sempre pagare il farmaco se è essenziale
I servizi delle ASL per vacanze esotiche in salute
Quando per i farmaci si paga una quota del prezzo
Una guida sul turismo per i disabili
Il farmacista può proporre il generico
Se la Asl non consente di curarsi all'estero
Un alter ego di protezione
Quando dal medico trovi il sostituto
Consigli per evitare i truffatori
Quando il farmacista non ha il medicinale
Quando e per cosa chiamare la guardia medica
Quando un altro chiede i tuoi dati
Quando manca il posto letto
L'amministratore di sostegno: la legge entra in vigore il 20 marzo 2004
L'amministratore di sostegno: approvata la legge
Che cosa è l'invalidità civile
Riconoscimento dello stato di Handicap (legge 104/92)
Le provvidenze economiche 2005 per gli invalidi civili
In merito all'assegno sociale: ricovero in un Istituto o Casa di Riposo
Assistenza protesica: come usufruirne
Invalidi, assegno da 878,00 Euro
Legge finanziaria 2004: modifiche in tema di invalidità
Ticket farmaceutico sulle ricette
Viaggi in treno
Viaggi in aereo
Per il parcheggio
Patente di guida per persone disabili
Contributi figurativi
Una guida per la pensione
Un milione al mese
Assegno per il nucleo familiare
Agevolazioni nel pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico
Permessi lavorativi
Permessi più semplici per i figli e i familiari disabili
I permessi per assistere i familiari disabili legge 104/92
Quando chi assiste il malato non è un membro della famiglia
Superare le barriere architettoniche
Cure sbagliate: quanto tempo c'è per farsi risarcire


 


QUANDO LA SANITA’ NON E’ IN GRADO DI DARE TERAPIE URGENTI

Il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) non può ricevere limitazioni di sorta ed è garantito dallo Stato ad ogni cittadino.
Perciò la Cassazione ha sempre affermato che, se, in presenza di una situazione di emergenza, le strutture sanitarie non sono in grado di fornire le cure necessarie, l’assistito può ricorrere a strutture private e poi richiedere alla ASL il rimborso, come assistenza indiretta (Cass. Lav. N. 2444, 20/02/2004).
Un caso di cui si è occupato il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna (sentenza 1348 del 20/09/2004) rappresenta una novità, in quanto l’assistenza è stata erogata non da un centro privato, ma dal reparto “solventi” di una struttura pubblica.
Un uomo con un grave tumore era stato autorizzato dalla sua regione a rivolgersi ad un ospedale di un'altra regione per le cure. Qui i medici avevano ravvisato l’urgenza dell’intervento: entro 5 giorni. Ma ciò non era realizzabile poiché la lista di attesa era di 360 giorni.
I medici avevano, quindi, ricoverato immediatamente il malato nel reparto solventi, dove l’intervento fu eseguito con un costo di 20.500 Euro.
La spesa secondo il Tar andava rimborsata all’assistito dalla ASL nella misura prevista dalla legge regionale.
CORRIERE SALUTE - Ottobre 2004




RISCHIA LA PRIGIONE CHI OFFENDE UN RICOVERATO

Una severa censura e un chiaro monito nei confronti di eventuali episodi di maleducazione del personale sanitario verso gli anziani vengono da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione penale, sentenza n. 31435 del 2 agosto 2004).
La Cassazione ha, infatti, ritenuto legittima la condanna alla reclusione inflitta ad un addetto all’assistenza agli anziani ricoverati in una casa di riposo: l’assistente aveva tenuto nei confronti dei degenti un comportamento maleducato e arrogante, urlando agli stessi rimproveri pesanti e offensivi.
La Cassazione ha precisato che tali atteggiamenti di disprezzo e maleducazione, oltre a rivelare una carenza assoluta di professionalità, costituivano fonte di sofferenza per gli anziani, che si vedevano vilipesi proprio dalla persona che avrebbe dovuto avere cura di loro.
L’assistente doveva quindi ritenersi colpevole del delitto di “maltrattamenti in famiglia” (articolo 572 del codice penale, reclusione da 1 a 5 anni) che tutela la persona nei rapporti fondati, non solo su vincoli familiari, ma anche sull’autorità o su specifiche ragioni di affidamento ad un soggetto in posizione di preminenza.
CORRIERE SALUTE - Settembre 2004

 


IL MEDICO DI BASE FA DA “FILTRO” ALLE RICETTE DELLO SPECIALISTA

Il medico di base è tenuto sempre e comunque a prescrivere i farmaci e gli esami indicati al suo paziente da un medico specialista?La risposta è no.
Il medico di famiglia, al quale compete la presa in carico di un paziente, può e deve esercitare un controllo e una valutazione di quanto prescritto dallo specialista, in base alle condizioni complessive di salute del proprio assistito.
Così come ha il compito di valutare l’effettiva necessità di effettuare esami clinici e diagnostici.
In particolare, se del farmaco indicato dallo specialista esiste un equivalente generico può (e dovrebbe) proporre la sostituzione, così come può rifiutarsi di prescrivere un farmaco che considera inutile e controindicato in base allo stato di salute del paziente e ad altre terapie eventualmente in corso. D’altra parte il medico specialista quando prescrive un farmaco, generalmente, ricorda al paziente di far verificare dal suo medico curante eventuali controindicazioni assolute o contingenti.
In ogni caso, il paziente con la ricetta dello specialista può, a pagamento, acquistare il farmaco o effettuare l’esame prescrittogli.
CORRIERE SALUTE- Settembre 2004




INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Una sentenza della Corte di Cassazione (8060/2004) fornisce importanti indicazioni per l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento alle persone con disabilità.
La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla prestazione a una persona che, pur potendo svolgere le principali attività della vita quotidiana in casa, non poteva uscire autonomamente dalla propria abitazione.
Il caso è stato ricondotto all’art. 1 della Legge 18/1980 e costituisce un’interpretazione estensiva della disciplina: in futuro la “non deambulabilità” potrà essere considerata un fattore determinante per definire una persona non autosufficiente.
(VITA, 30 luglio 2004)



NUOVI MODELLI DI TESSERA SANITARIA E DI RICETTA

Il Governo ha deciso una proroga per l’entrata in vigore del nuovo modello di ricetta (di colore rosso) da utilizzare per le prescrizioni di farmaci, visite, esami.
Fino al 1° aprile 2005 sarà possibile utilizzare sia il modello "vecchio" che il modello nuovo.
I cittadini sono comunque invitati a portare con sè il proprio codice fiscale quando si recano dal medico: nel nuovo modello di ricetta è, infatti, richiesta l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Con la firma, il 30 giugno 2004, dell'ultimo dei sei decreti attuativi, il quadro legislativo sul nuovo sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario è completo.
Con il nuovo sistema viene introdotta la Tessera sanitaria e la nuova Ricetta.
La Tessera sanitaria, che contiene i dati anagrafici dell'assistito ed il codice fiscale, potrà essere utilizzata anche nei Paesi dell'Unione europea per l'assistenza sanitaria.
La tessera sarà distribuita, gradualmente, a tutti cittadini muniti di codice fiscale e titolari del diritto all'assistenza sanitaria.
La nuova Ricetta sarà standardizzata, a lettura ottica e riporterà un codice collegato al medico prescrittore.
(Notizie dal Governo, 12 luglio 2004) Consulta il dossier del Governo

 


Caldo estivo, Ministro Sirchia attiva call center “1500”

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia per tutelare la salute della popolazione anziana dai possibili rischi derivanti da ondate di calore eccessivo ha attivato il call center per le emergenze sanitarie che risponde al numero “1500”.
Chiamando il “1500” i cittadini potranno avere consigli e informazioni, dispensati da medici e operatori appositamente formati, sulle misure di prevenzione da adottare, cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo e sui servizi attivati da Regioni e Comuni.
Il call center “1500” è operativo tutti i giorni, domenica e festivi inclusi, dalle 8 alle 20.

 


NUMERO VERDE DEL FILO D'ARGENTO PER GLI ANZIANI
800-995988

A partire dal mese di luglio viene potenziato il servizio del Filo d’Argento Auser, il telefono amico degli anziani che offre compagnia e aiuto concreto per affrontare meglio la vita di tutti i giorni.
Il Numero Verde del Filo d’Argento 800-995988, gratuito e senza scatto alla risposta, sarà attivo sette giorni la settimana dalle 9 alle 20.
Sono 5000 i volontari coinvolti e 100 le città già collegate al Numero Verde su tutto il territorio nazionale.
Nei mesi di luglio e agosto del 2003 sono arrivate oltre 20.000 telefonate.
Il 70% proveniva da donne molto anziane e sole, con un’età compresa fra i 75 e gli 85 anni. L’incidenza maggiore delle telefonate proveniva dai grandi centri urbani.
Fra le richieste di aiuto è prevalsa quella relativa alla compagnia; l’aiuto per il disbrigo di pratiche; la consegna della spesa e dei farmaci.
Molto richiesto anche il servizio di trasporto ad esempio per visite mediche, ambulatoriali o in ospedale.
In molte città sono inoltre attivi i pony della solidarietà, giovani studenti che con bicicletta e motorini consegnano medicine e spesa direttamente a casa dell’anziano che ne fa richiesta.
Per informazioni: Scrivi ad Auser

 


COME DEVONO ASSISTERE IN PRONTO SOCCORSO

Quando un paziente accede al Pronto Soccorso dell’Ospedale, prima dell’eventuale trasferimento al reparto di ricovero, ha diritto di ricevere dal medico l’informazione sulla diagnosi, nonché le cure urgenti previa l’esecuzione degli esami clinici che la situazione patologica eventualmente richieda.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cass. Sezione 4 Penale, sentenza n. 150 del 19 aprile 2004).
Vediamo i fatti su cui la Corte si è pronunciata.
Un uomo si sente male per strada; viene portato nello studio del suo medico di fiducia che diagnostica una anemia acuta e dispone il trasferimento del paziente al Pronto Soccorso. Il medico di turno, presa visione della certificazione del medico di fiducia, senza né formulare la diagnosi d’ingresso, né richiedere indagini urgenti, si limita a smistare il malato al reparto di medicina, dove, il giorno dopo il paziente muore.
La Corte ha ritenuto il medico di Pronto Soccorso responsabile di omicidio colposo: se avesse disposto l’esame urgente dell’emocromo che lo stato patologico imponeva, avrebbe scoperto una emorragia digestiva e avrebbe potuto evitare il decesso.
Corriere Salute- 4 luglio 2004

 


PER SALVARSI DALLE TRUFFE

Sul sito della Polizia di Stato, all'indirizzo
www.poliziadistato.it/pds/primapagina/truffe_anziani/lo_spot.htm è possibile trovare alcune delle truffe più ricorrenti, messe a punto da bande specializzate, ai danni delle persone anziane.
Sul portale della Polizia sono pubblicati i dati sul fenomeno e altri consigli, rivolti alle persone più vicine agli anziani.
Nell'anno 2003 sono state consumate un totale di 32.432 truffe, in particolare 5.445 a danno di persone ultrasessantenni (con un'incidenza in percentuale pari al 16,77%); nei primi cinque mesi del 2004 sono già 25.645 le truffe perpetrate, di cui 5.705 ai danni di ultrasessantenni, pari al 22,25%. Le vittime sono, nella maggior parte dei casi, cittadini anziani che vivono soli.
Per informazioni: Ufficio Stampa Dipartimento della Pubblica Sicurezza Tel. 06/465.365.51 - 465.372.10 e-mail: relazioni.est@interno.it



SI PAGA IL MEDICO DI BASE QUANDO SI E’ FUORI SEDE

Se ci si ammala mentre si è fuori dal proprio comune di residenza, il medico di famiglia al quale eventualmente ci si rivolge deve essere pagato o no?
No, se è un pediatra (sempre che sia un pediatra di famiglia convenzionato). Sia che si vada presso il suo ambulatorio, sia che venga effettuata una visita domiciliare, non deve essere pagato, ma sarà lui direttamente a richiedere alla sua ASL di riferimento il rimborso che gli compete per quella che viene definita una prestazione occasionale.
Più complessa la situazione per gli adulti, in virtù della differente convenzione che i medici di medicina generale hanno, rispetto ai pediatri, con il Servizio Sanitario Nazionale.
In linea di principio, il medico va pagato e successivamente il paziente può richiedere il rimborso alla propria ASL presentando la fattura.
Ma se al medico fuori sede viene richiesta solo la prescrizione di un farmaco tra quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio per il proseguimento di una terapia in corso), la ricetta deve essere rilasciata gratuitamente.
Condizione essenziale, per gli adulti e per i bambini, che si abbia con sé il tesserino sanitario in regola.
Corriere Salute, giugno 2004




CALDO ESTIVO
IL MINISTRO SIRCHIA EMANA ORDINANZA URGENTE PER TUTELARE GLI ANZIANI
 

Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia, sentito il Garante per la privacy, ha emanato un’Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dei rischi per la salute della popolazione anziana derivanti da anomali innalzamenti delle temperature climatiche e dei tassi di umidità ambientale.
Il provvedimento, considerata la necessità di intervenire tempestivamente su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi ed assistenziali, per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte, e in particolare degli anziani in difficoltà sia fisiche che socio-economiche, stabilisce che le Amministrazioni comunali trasmettano alle Ausl gli elenchi delle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.
L’Ordinanza prevede che tali elenchi, utilizzati per finalità di pubblica utilità, possano essere acquisiti senza il consenso degli interessati.
Sulla base dei dati assunti, e di altri ritenuti idonei ad individuare le persone interessate, è disposto che le Ausl intraprendano, in collaborazione con la Protezione civile, iniziative volte a prevenire e monitorare danni gravi ed irreversibili, causati da anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, soprattutto in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.

Il provvedimento stabilisce inoltre che le Amministrazioni comunali intervengano anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto. L’Ordinanza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avrà validità fino al 30 settembre 2004.
(Comunicato Stampa del Ministero della Salute n°64 del 16 giugno 2004) Leggi il Comunicato dal Sito del Ministero




LA ASL DEVE SEMPRE PAGARE IL FARMACO SE E’ ESSENZIALE

Per ottenere il rimborso da parte del Servizio Sanitario di un farmaco che ci è essenziale, ma che non è compreso nella fascia A (specialità medicinali a carico del SSN) del Prontuario Terapeutico, basta il certificato del medico curante.
Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 4659 del 9 marzo 2001).
La vicenda sulla quale si sono pronunciati i giudici riguardava il mancato accoglimento da parte di una ASL della richiesta di rimborso del prezzo acquisto di un vaccino desensibilizzante avanzata da una persona affetta da allergia.
Unito all’istanza di rimborso c’era il certificato del medico curante della persona che attestava come quel farmaco doveva ritenersi essenziale per quel determinato assistito.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata, come si è detto, la richiesta di rimborso. Ha affermato, infatti, che ai fini della prova dell’essenzialità del farmaco basta la certificazione medica che attesti che quella specialità medicinale è indispensabile e insostituibile per  uno specifico paziente.
Corriere Salute 20 giugno 2004

 


I SERVIZI DELLE ASL PER VACANZE ESOTICHE IN SALUTE

In molti Paesi dei continenti africano e asiatico, ambite mete di viaggi turistici, sono presenti in forma endemica alcune pericolose malattie (prima tra tutte la malaria), inoltre le condizioni igieniche espongono chi vi si reca a contrarre infezioni anche alimentari (si pensi all’epatite A).
Però, dei quasi due milioni di italiani che ogni anno (stime Touring Club) si recano per turismo oppure per lavoro in Paesi a rischio sanitario, la percentuale di coloro che effettuano una adeguata profilassi è molto bassa.
Molto spesso ci si ricorda delle vaccinazioni soltanto pochi giorni prima della partenza, quando non c’è più il tempo necessario per garantirsi una efficace immunizzazione dalle malattie.
Se per l’estate state progettando un viaggio oversee, è questo il momento per rivolgersi ad uno dei Centri di medicina del viaggiatore, presenti in tutte le Regioni presso i Servizi di Igiene pubblica delle ASL.
Questi Centri sono in grado di fornire le informazioni su vaccinazioni e profilassi, qualunque sia la meta del viaggio, e di provvedere alla somministrazione a costi più bassi rispetto a quelli di un vaccino acquistato in farmacia e fatto somministrare privatamente.
Corriere Salute 20 giugno 2004

 


QUANDO PER I FARMACI SI PAGA UNA QUOTA DEL PREZZO

Oggi il Servizio Sanitario Nazionale riconosce la gratuità dei farmaci (inseriti in fascia A), ma soltanto entro un predeterminato prezzo massimo per ciascuna specialità.
In pratica, se l'assistito vuole un medicinale che costa di più di quanto prefissato per la gratuità, deve sborsare di tasca propria la differenza di prezzo.
Contro il decreto che ha stabilito questa regola (DM 27/9/2002) è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio.
Ma il Tribunale amministrativo (sentenza n. 7666 del 29/09/2003) lo ha respinto.
Il Tar ha ritenuto infatti legittimo il decreto, perché - ha specificato - esso attua un bilanciamento fra il diritto alla tutela della salute del cittadino e le effettive risorse economiche della Sanità, assicurando comunque la copertura completa per tutte le patologie clinicamente e epidemiologicamente rilevanti. Sempre secondo il Tar, il decreto lascia la facoltà ai medici di medicina generale di scegliere tra i diversi principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche.
In conclusione, dice il Tar, il decreto deve ritenersi legittimo perché fissa un criterio di rimborso omogeneo, consentendo i risparmi al SSN.
Corriere Salute  giugno 2004



UNA GUIDA SUL TURISMO PER I DISABILI

E’ stata pubblicata l’edizione 2004 della Guida “Turismo senza barriere. Musei, parchi, ristoranti, hotel: le migliori mete italiane accessibili anche alle persone disabili con le notizie utili per viaggiare”.
Frutto di un'indagine su tutto il territorio nazionale, la guida propone 71 mete, tra siti culturali, parchi naturali, alberghi, ristoranti, villaggi turistici e strutture sportive, dove l'attenzione al viaggiatore con esigenze speciali raggiunge un livello qualitativo di eccellenza.
Le 128 pagine della guida offrono un quadro generale del turismo accessibile in Italia, indicazioni pratiche su come organizzare viaggi e vacanze e un repertorio di informazioni utili alle persone disabili, completo di indirizzi e siti internet.
www.touringclub.it

 


IL FARMACISTA PUO’ PROPORRE IL GENERICO

Su diverse molecole farmaceutiche è scaduto il brevetto che autorizzava l’azienda che le aveva sviluppate a produrle e commercializzarle in esclusiva.
Oggi, sono, quindi, in commercio farmaci cosiddetti generici, con una composizione e un dosaggio identici agli originali.
I generici hanno solitamente un prezzo inferiore rispetto al farmaco equivalente di marca ed è su questo prezzo più conveniente che il Sistema Sanitario Nazionale fissa la soglia di gratuità per l’assistito.
Il medico -  se non vi sono specifiche ragioni contrarie o se il suo paziente non richiede esplicitamente il farmaco di marca - dovrebbe prescrivere il farmaco generico.
In ogni caso, se prescrive il farmaco di marca invece del generico, la differenza di costo è a carico del paziente.
Ma quando il farmacista si trova di fronte a una ricetta in cui è prescritto un farmaco di marca può sostituirlo con l’eventuale generico corrispondente?
Il farmacista ha la facoltà di informare il paziente che per quella specialità medicinale esiste un equivalente generico gratuito e, se il paziente accetta, può sostituirlo a quello prescritto dal medico.
Corriere Salute maggio 2004

 


SE LA ASL NON CONSENTE DI CURARSI ALL’ESTERO

Per recarsi all’estero allo scopo di sottoporsi a particolari cure a carico del Servizio Sanitario serve il benestare della ASL, che deve verificare l’impossibilità di ricevere quelle medesime cure in Italia.
La ASL, però, nel negare il nulla osta non potrà limitarsi ad affermare che quelle terapie sono disponibili anche in Italia.
Dovrà indicare specificatamente le strutture nazionali in grado di erogare la medesima cura.
Se l’ASL darà solo una indicazione generale dovrà risarcire al paziente le spese di cura sostenute all’estero.
Lo afferma la Cassazione (sez. Lav., sent. 5/11/03 n. 16535) che indica così ai giudici la strada da seguire in caso di contestazioni in merito e alle ASL la linea di condotta per evitare di essere citate in giudizio.
Compito della Pubblica Amministrazione, spiega la Corte, tenuto conto dei principi costituzionali di buon andamento della cosa pubblica e di tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo, è dare al cittadino informazioni sulle strutture di alta o altissima specializzazione idonee a fornire, per le patologie per le quali si è chiesta l’autorizzazione di cure all’estero, le stesse prestazioni specialistiche.
Corriere Salute maggio 2004

 


UN ALTER EGO DI PROTEZIONE
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: a tutela di chi si trova in stato di incapacità parziale o temporanea ora il giudice può nominare, più velocemente, una persona che deciderà nell’interesse del malato o del disabile, anche per il consenso delle cure

Una persona gravemente traumatizzata da un incidente stradale e in stato di shock; un anziano con deficit intellettivo, ma non interdetto; un disabile psichico maggiorenne che conserva un margine di autonomia. Chi, in casi come questi, - di soggetti incapaci di fatto, anche solo momentaneamente – può manifestare il consenso alle cure? Può farlo il “tutore”, legale rappresentante, ma certo non i familiari, trattandosi di un atto personale. Però la nomina del tutore fatta dal Tribunale Civile attraverso un giudizio, non è una procedura veloce e ciò ha creato spesso grandi difficoltà ai medici che avevano in cura la persona incapace di fatto.
PER CHI E COME
Una soluzione a questo problema viene ora dalla legge (9/1/2004 n. 6) che ha creato la figura dell’amministratore di sostegno: “La persona che per effetto di infermità o di menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche temporanea, si provvedere ai propri interessi (personali e patrimoniali) può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 3)”. L’amministratore di sostengo, quindi, può essere nominato per soggetti maggiori di età, affetti da infermità psichica o fisica che impedisca di provvedere agli interessi quotidiani di vita (anche in via temporanea o parziale) o che riduca la capacità al compimento di alcuni atti, nonché per persone affette da infermità psichica anche permanente che mantengano un margine di autonomia. La nuova figura rappresenta a tutti gli effetti la persona incapace e può, quindi, dare il consenso alle cure.
Designazione per il futuro
Può chiedere la nomina – oltre al beneficiario (v. dopo) – il coniuge, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° grado, il Pubblico Ministero.
Il Giudice Tutelare provvede (preferendo, ove possibile) il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente, i parenti in ordine di grado) entro 60 giorni, quando la documentazione medica provi lo stato di incapacità o dopo una istruttoria semplificata. Il decreto, succintamente motivato, non è impugnabile, ma modificabile e integrabile in ogni momento. La nomina può essere temporanea e limitata a compiere alcuni atti.
Altra novità
L’interessato, in previsione di una propria futura incapacità, può designare per l’avvenire il proprio amministratore di sostegno, con atto notarile o scrittura privata autenticata.
Il Giudice Tutelare non potrà sceglierne un altro, a meno di gravi motivi ostativi.

TRE POSSIBILI SOSTITUTI
Oggi, quindi, il Giudice dispone di tre istituti tra cui scegliere a seconda della situazione, del tipo e dello stadio della patologia in relazione alla concreta situazione dell’incapace.
La nomina dell’amministratore di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.
Interdizione
Per incapacità grave e irreversibile il Tribunale Civile provvederà all’interdizione, con la nomina di un tutore che rappresenta il soggetto totalmente incapace d’intendere e volere sia nei diritti della persona sia in quelli patrimoniali.
Inabilitazione
Per una limitata capacità a gestire il proprio patrimonio, il Tribunale Civile disporrà l’inabilitazione, con la nomina del curatore che provvedere la tutela dei soli interessi patrimoniali.
Mentre la nomina dell’amministrazione di sostegno è finalizzata esclusivamente ad approntare una protezione immediata della persona disabile o momentaneamente incapace, interdizione e inabilitazione hanno una finalità di tutela della collettività, per eliminare il disordine giuridico derivante sa comportamenti e atti giuridici posti in essere dal soggetto totalmente o parzialmente incapace.
Corriere Salute, maggio 2004
 

 
QUANDO DAL MEDICO TROVI IL SOSTITUTO

Quando un medico (oppure un pediatra) di famiglia si assenta dal lavoro per ferie, a causa di una malattia o per qualunque altro motivo, ha l’obbligo di identificare un medico sostituto (che teoricamente può essere ogni volta un collega diverso) che garantisce l’assistenza ai pazienti nelle medesime forme e negli stessi orari normalmente praticati.
Trovarsi di fronte ad un sostituto del proprio medico, anche se per alcuni può rappresentare un disagio, non è, però, esattamente come cambiare medico.
Il medico sostituto, infatti, ha piena visibilità della cartella clinica di ciascun paziente del medico titolare.
Perciò, anche se incontra il paziente per la prima volta. ha comunque un quadro dettagliato delle sue condizioni generali di salute e delle terapie eventualmente in corso.
Il medico sostituto potrà quindi essere un prosecutore fedele delle scelte terapeutiche operate dal medico titolare, ma potrà anche intervenire in piena autonomia di fronte a specifiche esigenze del paziente, essendo comunque consapevole della storia sanitaria dell’assistito.
Corriere Salute, aprile 2004

 

 
CONSIGLI PER EVITARE I TRUFFATORI

L’anziano, soprattutto se solo in casa, dovrebbe prendere alcune precauzioni per la sicurezza fisica ed economica. si tratta di consigli scontati, ma che vale sempre la pena di ribadire:
-          Mai aprire la porta a sconosciuti: se c’è la necessità di farlo si dovrebbe essere in compagnia di un parente o di un amico;
-          Non conversare con sconosciuti. Soprattutto non acconsentire a farli entrare in casa.
-        Mai firmare moduli, richieste o adesioni ad iniziative sociali che potrebbero poi rivelarsi sottoscrizioni per acquisti inutili. Il diritto di recesso c’è, ma per esercitarlo bisogna “sospettare” per tempo.
-          Se si vuole essere d’aiuto agli altri, servirsi solo di canali ufficiali: parrocchia, Croce Rossa, Enti di beneficenza conosciuti.
-         Ogni volta che entrano in campo soldi, operazioni bancarie, gioielli, farsi aiutare solo da persone ben conosciute.
-          Diffidare degli sconosciuti che offrono aiuto.
-         Per operazioni in banca o in posta, farsi accompagnare da conoscenti di fiducia: chiedere un aiuto non è umiliante e può essere una vera sicurezza.




QUANDO IL FARMACISTA NON HA IL MEDICINALE

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di andare in farmacia per acquistare un farmaco e di sentirsi rispondere dal farmacista che al momento ne è sprovvisto e che lo avrebbe procurato tempestivamente.
Ma attivarsi per procurare un medicinale al momento indisponibile è un obbligo al quale un farmacista deve assolvere, oppure una cortesia che ci rivolge?
Secondo le attuali normative, ogni farmacia ha l’obbligo di avere di scorta almeno una confezione dei cosiddetti farmaci salvavita. Per quanto concerne gli altri farmaci da vendere dietro prescrizione medica, così come per più di una confezione dei farmaci salvavita è possibile, e ammissibile, che una farmacia ne sia momentaneamente sfornita.
Il farmacista è, però, tenuto a procurare i farmaci nel più breve tempo possibile (nella normativa non è indicato un limite di tempo definito).
Generalmente, comunque, il farmaco richiesto viene approvvigionato in un tempo che va dalle poche ore a un paio di giorni al massimo.
Per il farmacista, invece, non c’è alcun obbligo di procurare i cosiddetti prodotti da banco.
Corriere Salute-  aprile 2004



QUANDO E PER COSA CHIAMARE LA GUARDIA MEDICA

Su tutto il territorio nazionale è garantito ai cittadini (tramite il 118 o tramite altre strutture locali) un servizio di “guardia medica”, ovvero la possibilità di contattare un medico negli orari e nei giorni in cui il medico di famiglia e il pediatra di base non sono tenuti ad esercitare l’attività, né ad essere reperibili (questo accade i giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo; nei giorni prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e nei giorni festivi per tutte le 24 ore).
Il medico del servizio di “guardia medica”, secondo le circostanze descritte da chi richiede assistenza telefonica – e assumendosi la responsabilità della decisione – potrà limitarsi a fornire un consulto telefonico, oppure potrà invitare la persona che chiama a recarsi in pronto soccorso, oppure potrà decidere di effettuare una visita domiciliare.
Il medico della guardia medica può, inoltre, prescrivere farmaci (limitatamente, però, a quelli indicati per terapie d’urgenza e riferite a quel caso); può rilasciare certificati di malattia (ma soltanto in caso di stretta necessità e per un periodo massimo di tre giorni) e può, infine, proporre, se lo ritiene opportuno, il ricovero ospedaliero.
Corriere della Sera, marzo 2004

 

QUANDO UN ALTRO CHIEDE I TUOI DATI

La nuova legge a tutela della privacy, il Testo Unico (DL.gvo 30.06.2003) in vigore dal primo gennaio 2004 regola, tra l’altro, ogni comunicazione del dato sanitario al paziente e riguarda, quindi, anche la cartella clinica.
Di fatto, si ricalca quanto già previsto nelle precedenti norme (legge n. 675/96), che pur non occupandosi specificatamente della cartella e della scheda di dimissione, prevedevano, in via generale, che i dati sanitari idonei a rivelare lo stato di salute potessero essere comunicati all’interessato solo da un medico da lui designato.
Se la comunicazione dei dati riguarda la salute di un terzo, allora è necessario il consenso dell’interessato (in mancanza, l’autorizzazione del garante).
Il Testo Unico del 2003 ha aggiunto una regolamentazione sul rilascio a terzi della cartella clinica. L’articolo 92 stabilisce, infatti, che eventuali richieste della cartella clinica da parte di persone diverse dal titolare, a strutture pubbliche o private, possono essere accolte – se non c’è autorizzazione del titolare stesso o del Garante – in tutto o in parte solo se la richiesta è motivata dalla necessità di ottenere il documento per raggiungere un fine tutelato dalla legge.
Il che può avvenire per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello del titolare del documento o altro diritto fondamentale e inviolabile.
Questo è il caso (di cui si è occupata la Magistratura) di un medico che aveva lavorato presso un laboratorio di analisi e che ritenendo, a ragione, che non gli fosse stato corrisposto il dovuto, ha fatto causa al laboratorio: per dimostrare la legittimità della richiesta, ha chiesto al giudice di poter produrre in giudizio l’elenco degli esami da lui eseguiti su soggetti portatori di AIDS.
Il giudice ha autorizzato la richiesta e così sono stati svelati in Tribunale i nomi dei soggetti esaminati dal medico.
Secondo la nuova norma del 2003, la cartella può essere richiesta anche per tutelare una situazione giuridicamente rilevante dello stesso richiedente.
E ciò anche se non deve essere usata in giudizio.
Potrebbe essere il caso di un soggetto il cui padre avrebbe diritto a una pensione per cause di servizio: il figlio potrebbe chiedere la cartella clinica del padre, specificando la finalità della richiesta.
Corriere Salute, 14 marzo 2004




QUANDO MANCA IL POSTO LETTO

Nei pronto soccorso i medici sono obbligati ad effettuare le terapie urgenti e, se mancano posti letto in caso di ricovero necessario, devono trovare una adeguata sistemazione del paziente negli ospedali o nelle cliniche private accreditate più vicine (art. 14 DPR 128 del 1969).
Questo tipo di assistenza si chiama “diretta”, in quanto erogata direttamente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con spesa a suo carico.
Gli stessi medici non sono obbligati a cercare una collocazione dell’assistito nelle cliniche private non accreditate.
Ma il paziente che, nelle circostanze prima descritte, si trova costretto a ricorrere ad una struttura privata a spese proprie, può poi chiedere alla ASL il rimborso della somma spesa.
Le cure inderogabili e urgenti, infatti, devono essere sempre garantite dal Servizio Sanitario, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.
Alla richiesta di rimborso il paziente dovrà allegare la certificazione del pronto soccorso sulla carenza di posti letto, sull’infruttuosa ricerca, nonché sull’urgenza delle cure. L’ammontare del rimborso è stabilito dalle Regioni (in Lombardia, per esempio, è del 30%).
Corriere Salute, 14 marzo 2004




AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
LA LEGGE ENTRA IN VIGORE IL 20 MARZO 2004

Entra in vigore il 20 marzo la Legge n. 6 del 2004, che istituisce nel codice civile la figura dell'amministratore di sostegno per coloro che si trovano "nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".
La legge è stata pensata per la fascia di popolazione più fragile: anziani, malati e disabili, ma anche tossicodipendenti, alcoolisti, carcerati, ovvero tutti coloro che hanno difficoltà ad esercitare i propri diritti civili.
I beneficiari della legge possono chiedere di essere affiancati da un amministratore di sostegno (coniuge, parente, amico, assistente sociale, ecc.).
Il giudice tutelare che riceve la richiesta ha sessanta giorni di tempo per la nomina, nella quale preciserà gli ambiti in cui lo stesso amministratore potrà agire (gestione di immobili, pensioni, partecipazioni societarie, rapporti con i sanitari, ecc.).



L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: APPROVATA LA LEGGE

La Commissione Giustizia ha approvato definitivamente il DDL 375-B: "Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".
Il provvedimento istituisce la figura dell’amministratore di sostegno per i disabili intellettivi e relazionali, che prima della legge avevano l'obbligo di ricorrere all'interdizione, con la nomina di un giudice tutelare.
L’amministrazione di sostegno rappresenta un rivoluzionario strumento di protezione dei soggetti psichicamente deboli e che non avrebbero trovato attenzione nel tradizionale alveo del Codice Civile, nel quale gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione non sono adatti per molti casi in cui l’infermità non sia così particolarmente grave da permettere il ricorso a queste procedure, che comunque sono onerose, complesse e privano l’infermo di ogni possibilità di compiere attività giuridicamente rilevante.
Con la riforma, pertanto, la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, su richiesta anche dello stesso soggetto che necessita del sostegno.
Nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere indicato l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno: in altri termini, il soggetto debole o infermo viene sostenuto non nella generalità della sua attività giuridica, bensì solo con riguardo a certe tipologie di atti.
Va poi precisato che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; e che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, oppure in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso: nella scelta, il giudice tutelare preferisce, se possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte e di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, si può ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

 I CARDINI DELL’INTERVENTO
I principali contenuti della legge sull’Amministratore di sostegno
Gli interessati
Tutti coloro che, per effetto di una infermità oppure di una menomazione o, ancora, a causa dell’età avanzata si trovano nell’impossibilità, anche temporanea, di badare ai propri interessi.
L’amministratore
A nominare la figura di sostegno è il giudice tutelare, con un decreto con il quale vengono specificati la durata dell’incarico, la tipologia di atti che possono essere compiuti solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti di spesa da sostenere.
La scelta
Può essere lo stesso interessato a designare l’amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, interviene il giudice tutelare che preferirà, quando possibile, il coniuge non separato, il convivente in maniera stabile e poi il padre, la madre, il figlio o il fratello.
La revoca
Quando cessano i presupposti che hanno condotto alla nomina, la revoca può essere pronunciata da giudice su richiesta ma anche d’ufficio.
                                                                                                       IL SOLE-24 ORE del 27 dicembre 2003



CHE COSA E’ L’ INVALIDITA’ CIVILE

L’INVALIDITA’ CIVILE consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
L’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.(articolo 6 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509).
GRADO DI INVALIDITA’
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con Decreto 5 febbraio 1992 del Ministro della Sanità.
La legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
SOGLIE D’INVALIDITA’
La soglia minima è quella di un terzo (34%).
Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.
La soglia del 46 % è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.
Almeno il 74% per il diritto all’assegno mensile in qualità di INVALIDO PARZIALE.
Il 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di INVALIDO TOTALE e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento.
RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE
Il riconoscimento dell’Invalidità Civile si ottiene presentando la domanda alla ASL di appartenenza su apposito modulo (modello A o modello B a seconda che l’istante sia persona maggiorenne ovvero persona minorenne o interdetta).
Deve essere allegata la certificazione medica, rilasciata dal medico di base o dallo specialista, che attesti le patologie invalidanti da cui l’interessato è affetto e l’autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza.
COMPITI DELLA ASL
Ricevuta la domanda, l’ASL entro tre mesi deve convocare per la visita di accertamento l’interessato, che è sottoposto a visita collegiale da parte della Commissione medica di invalidità della stessa ASL.
ESITI DELLA VISITA
La Commissione medica può effettivamente accertare lo stato di invalidità oppure negarlo; è comunque importante che sia definito il grado di invalidità, perché da esso dipende la disposizione dell’erogazione della pensione e delle altre provvidenze previste dalla normativa.
RICORSI
Avverso alle decisioni della Commissione, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito della visita (effettuata con raccomandata dalla ASL).
TUTELA
Considerata la complessità della procedura e delle difficoltà burocratiche, è consigliabile opportuno farsi assistere da un Ente di Patronato per lo svolgimento della pratica.
RICONOSCIMENTO DI AGGRAVAMENTO DELL’INFERMITA’
Per il riconoscimento di aggravamento va presentata anche copia del precedente verbale di invalidità.
RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE PER GLI STRANIERI
Possono richiedere il riconoscimento dello stato di invalido civile anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Gli invalidi civili hanno diritto alla fornitura gratuita di protesi ed altri ausili in relazione allo stato di invalidità riconosciuta.

 

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (LEGGE 104/92)

Lo stato di handicap consiste in una minorazione che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.
Il riconoscimento dello stato di handicap dà diritto ad ottenere le prestazioni (cura e riabilitazione, inserimento ed integrazione sociale, scolastica o lavorativa della persona handicappata, ecc.) erogate dai servizi sanitari e socio-assistenziali previste dalla legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
COME SI OTTIENE
Per il riconoscimento ai sensi della legge 104/92 è necessario farne esplicita richiesta con apposito modulo alla ASL di appartenenza.
PER GLI STRANIERI
Possono richiedere il riconoscimento dello stato di handicap anche gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale (le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla recente legislazione o da accordi internazionali).

 



LE PROVVIDENZE ECONOMICHE  2005 PER GLI INVALIDI CIVILI
 

PENSIONE DI INABILITA’ (€ 233,87 mensili)
La pensione di inabilità è riconosciuta all’assicurato che sia impossibilitato permanentemente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Dal 1° gennaio 1996 la pensione di inabilità è stata estesa anche ai dipendenti pubblici.
Aventi diritto:
Invalidi totali (percentuale di invalidità riconosciuta 100%
· Età compresa fra 18 e 65 anni
· Reddito personale assoggettato ad IRPEF non superiore a € 13.430,78 annui.
La revoca
La pensione di inabilità può essere revocata, per iniziativa dell’Istituto assicuratore o del pensionato, se l’interessato riacquista la capacità lavorativa. In suo luogo, può essere riconosciuto l’assegno di invalidità se la riduzione della capacità lavorativa sia comunque ridotta meno di un terzo.
Quest'ultima possibilità non è data agli ex dipendenti pubblici per i quali la legge ha esteso la pensione di inabilità ma non l’assegno di invalidità.

ASSEGNO MENSILE (€ 233,87 mensili)
Aventi diritto:
Invalidi parziali (percentuale di invalidità riconosciuta in misura non inferiore al 74 %
· Età compresa fra 18 e 65 anni
· Iscrizione nelle liste speciali di collocamento presso i competenti uffici provinciali del lavoro
· Reddito personale assoggettato ad IRPEF non superiore ad € 4.017,26.

INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA (€ 233,87 mensili)
Aventi diritto:
· Invalidi civili minorenni, non autosufficienti, che frequentino in modo continuo, ovvero periodico, corsi di trattamenti terapeutici o riabilitativi, o scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione professionale (obbligo formativo).
· Ne hanno diritto anche i bambini che frequentano l’asilo nido (Sentenza della Corte Costituzionale del 20/11/02).
· Reddito personale assoggettato ad IRPEF non superiore a € 4.017,26.
Note
- L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato in maniera continuativa e permanente in struttura pubblica.
- L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento.
- Per questa indennità non è prevista la liquidazione della tredicesima mensilità.

PENSIONE SOCIALE (€ 295,85 mensili )
E’ una prestazione assistenziale, non reversibile, che è stata riconosciuta fino al 31 dicembre 1995 ai cittadini italiani (cui sono equiparati i cittadini europei, della Repubblica di San Marino e i rifugiati politici) residenti in Italia, ultra sessantacinquenni, in stato di bisogno.
Aventi diritto:
· Invalidi civili totali o parziali, che al 1° gennaio 1996 (legge 335) avevano già compiuto 65 anni d’età.
· Reddito personale assoggettato ad IRPEF non superiore a € 13.430,78 se si tratta di invalido civile totale, ovvero di € 4.017,26 se si tratta di invalido civile parziale.

ASSEGNO SOCIALE (€ 374,97 mensili)
Viene corrisposto in luogo della pensione sociale agli invalidi civili che già titolari di pensioni di inabilità o di assegno mensile, hanno compiuto il 65° anno di età dopo il 1° gennaio 1996. Non è reversibile.
Esso è riservato ai cittadini italiani (cui sono equiparati i cittadini europei, quelli della Repubblica di San Marino e i rifugiati politici) residenti in Italia, che hanno compiuto i 65 anni, sono privi di reddito o hanno redditi non superiori a determinati limiti fissati dalla legge.
Il limite di reddito è di € 13.430,78, per gli invalidi totali e di € 4.017,26 per gli invalidi parziali.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (€ 443,83  mensili per 12 mensilità)
Istituita con la legge 11 febbraio 1980 n. 18.
Aventi diritto:
· Cittadini totalmente inabili per minorazioni fisiche o psichiche che comportino l’impossibilità per il soggetto di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
· Cittadini totalmente inabili con difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita per cui necessitano di assistenza continua.
· Cittadini ultra sessantacinquenni totalmente inabili con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
LA LEGGE HA PRECISATO CHE:
· l’Indennità di Accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa (Legge n. 508 del 21 novembre 1988 che ha modificato la legge istitutiva);
· l’Indennità di Accompagnamento non è concessa a coloro che, pur avendone i requisiti, siano ricoverati gratuitamente in istituto o in lungodegenza o in riabilitazione;
· l’Indennità di accompagnamento può essere concessa anche temporaneamente a seconda del tipo di infermità e può essere confermata o sospesa a seguito della chiamata a visita medica di accertamento nei giorni prossimi alla scadenza;
· l’Indennità di Accompagnamento può essere corrisposta ai minori anche al disotto dei 15 mesi (sentenza della Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991);
· al compimento del 18° anno di età, l’invalido è chiamato a visita medica per accertare se sussistano i requisiti per il mantenimento di tale beneficio;
· l’Indennità di Accompagnamento è cumulabile con la pensione di inabilità e non è sottoposta a limiti di età o di reddito.

 


IN MERITO ALL’ASSEGNO SOCIALE: RICOVERO IN UN ISTITUTO O CASA DI RIPOSO

Vorrei sapere se corrisponde verità la notizia, che mi è stata data, secondo la quale in caso di ricovero in un Istituto dovrei restituire l’assegno sociale di cui sono titolare.

 La sospensione parziale e non totale dell’assegno sociale in caso di ricovero in un Istituto o Casa di Riposo è applicata a determinate condizioni. L’assegno sociale è ridotto quando ricorre una delle seguenti condizioni:
-        del 50% quando la retta è a completo carico di un Ente pubblico;
-        del 25% se la quota della retta a carico dell’Ente pubblico è parziale e la quota a carico dell’interessato o dei suoi familiari è d’importo inferiore al 50% dell’assegno sociale;
-        nessuna riduzione se la retta a carico dell’Ente Pubblico è parziale e la quota a carico dell’interessato o dei suoi familiari è d’importo pari o superiore al 50% dell’assegno sociale.
Per il 2003 l’assegno sociale ha avuto un importo mensile di Euro 358,99.
La norma stabilisce che deve essere l’interessato a comunicare all’INPS l’avvenuto ricovero. La comunicazione all’INPS deve essere accompagnata da una idonea documentazione rilasciata dall’Istituto o Casa di Cura, circa l’esistenza e l’entità della retta a carico dell’Ente Pubblico e quella eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
                                     Progetto 2000- Il periodico dei pensionati della FNAP/CNA- dicembre 2003


ASSISTENZA PROTESICA: COME USUFRUIRNE

 In Italia oltre cinque milioni di persone sono portatori di handicap causati per lo più da incidenti gravi o da malattie invalidanti che provocano la riduzione oppure la perdita in modo permanente di funzioni psichiche, sensoriali o motorie.
La legislazione prevede norme che riconoscono ai disabili diritti assistenziali ed economici di cui però, talvolta, non tutti ne sono a conoscenza.
Per poterne beneficiare è necessario spesso destreggiarsi in una “selva” di norme e di regolamenti in continua evoluzione. Addirittura, per talune agevolazioni, le disposizioni previste differiscono da una Regione all’altra.
Il nostro intento è di fornire una informazione sempre più completa sulle varie opportunità socio-assistenziali offerte dalla struttura pubblica.
Una corretta informazione può, infatti, aiutare il malato a rivolgersi verso quei servizi meglio rispondenti ai propri bisogni.
In questo articolo indichiamo, in linea di massima, l’iter da seguire per richiedere l’assistenza protesica, previsto dalla normativa.
L’assistenza protesica consiste nella fornitura gratuita, a favore dei disabili, di ausili e di sussidi (busti ortopedici, calzature, protesi acustiche, carrozzelle, letti antidecubito, saliscendi per le scale, mezzi per l’incontinenza…) elencati nel “Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili” (i cosiddetti “presidi”) approvato dal Ministero della Sanità. Trattasi, in pratica, di un “listino prezzi” le cui voci di spesa sono, periodicamente stabilite, dallo stesso Ministero.
IL NOMENCLATORE TARIFFARIO
Con decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato adottato il nuovo nomenclatore tariffario, avente validità triennale, articolato in tre elenchi:
- elenco 1: indica i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie personalizzati alle esigenze del paziente (ad esempio: calzature ortopediche, ausili per l’udito). I presidi personalizzati sono adattati alle necessità del paziente attraverso delle modifiche eseguite da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista;
- elenco 2: contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie che non richiedono alcuna modifica (come: telefoni e ausili per telefonare, letto ortopedico, a manovella regolabile manualmente, ausili per la posizione seduta, per il sollevamento);
- elenco 3: stabilisce gli apparecchi che dovrebbero essere acquistati direttamente dalle Aziende USL, da assegnarsi in uso agli invalidi (ad esempio: montascale mobili).
Tutti gli ausili indicati nel nomenclatore devono rispondere ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea.
I presidi su misura devono, inoltre, essere muniti di una dichiarazione di conformità CEE e della relativa fascicolazione tecnica a garanzia della qualità del prodotto.
CHI HA DIRITTO
La normativa indica in modo specifico le condizioni di disabilità che danno diritto alle prestazioni di assistenza protesica. 
In particolare, hanno diritto alla fornitura dei presidi:
-         gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;
-         coloro che sono in attesa di accertamento sanitario, da parte della Commissione medica dell’Azienda USL, trovandosi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua;
-         coloro che sono in attesa del riconoscimento dell’invalidità civile ai quali, però, a seguito dell’accertamento dalla Commissione sanitaria, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.
L’erogazione della protesi viene quindi fornita anche a coloro che, trovandosi in particolari situazioni di disabilità, non sono stati ancora riconosciuti invalidi. 
PRESCRIZIONE ED AUTORIZZAZIONE
Per ottenere l’assistenza protesica, l’assistito deve presentare all’Ufficio Invalidi dell’Azienda USL, competente per territorio, i seguenti documenti:
- certificato di residenza (o autocertificazione);
- documentazione relativa al riconoscimento dell'invalidità civile
(ad esempio: se il soggetto è in attesa di accertamento sanitario, potrà essere richiesta oltre la certificazione medica anche fotocopia della domanda volta ad ottenere tale accertamento);
- prescrizione dell’ausilio da parte del medico specialista (dipendente dell’Azienda USL oppure convenzionato) che sia competente per tipologia di disabilità.

Compito del medico specialista sarà quello di individuare la soluzione più opportuna da adottare per facilitare il disabile nel suo handicap da supporto indicando, nella prescrizione, il codice identificativo dell’ausilio riportato nel nomenclatore-tariffario, nonché gli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- documentazione della ditta, oppure della farmacia o del laboratorio ortopedico convenzionato al quale l’assistito si rivolge per l’acquisto del presidio;
- autorizzazione del medico specialista dell’Azienda USL alla fornitura dell’ausilio.
Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata tempestivamente e, comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta.
All’atto dell’autorizzazione, sulla prescrizione è riportato l’importo che l’azienda USL si impegna di corrispondere al fornitore.
FORNITURA
Nel regolamento sono indicati i termini massimi di consegna della fornitura che iniziano dall’acquisizione della autorizzazione (per i plantari, 20 giorni; carrozzelle personalizzate, 50 giorni; ecc.).
Al momento della consegna della protesi o dell’ausilio, l’assistito dovrà rilasciare al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura che sarà trasmessa all’Azienda USL al fine del rimborso. All’assistito sono fornite dettagliate istruzioni in merito alla manutenzione e all’uso del presidio.
COLLAUDO
Entro 20 giorni dall’avvenuta consegna, dovrà essere effettuato il collaudo del dispositivo da parte dello specialista prescrittore che ne accerterà sia la congruenza clinica, sia la sua rispondenza ai termini dell’autorizzazione.
Per i non deambulanti, il collaudo potrà essere effettuato anche presso il proprio domicilio o nella struttura di ricovero.
Qualora il presidio non sia rispondente all’ordine, la ditta fornitrice sarà invitata ad effettuare le relative variazioni.
RINNOVO DEGLI AUSILI
I presidi ottenuti da parte del disabile di età superiore ai diciotto anni, sono rinnovabili a scadenze prestabilite, riportate dallo stesso nomenclatore-tariffario (per esemplificare: letto ortopedico otto anni, seggiolini otto anni, plantari dodici mesi).
Il rinnovo del presidio potrà essere, quindi, disposto quando sussistono le seguenti condizioni. In particolare:
- il presidio sia ancora necessario;
- sia trascorso il tempo minimo di durata stabilito nello stesso nomenclatore-tariffario;
- il presidio fornito non sia più idoneo oppure più convenientemente riparabile.

I termini di durata potranno, infatti, essere abbreviati nel caso in cui si presentassero nuove necessità terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psicofisico dell’invalido, risultanti da una dettagliata relazione del medico specialista della Azienda USL.
In caso di smarrimento o di rottura accidentale del presidio si potrà richiedere un’ulteriore fornitura anche prima della scadenza dei tempi previsti (ma, comunque, una sola volta).
La rottura del presidio comporterà, però, una particolare valutazione degli organi responsabili che dovranno accertare se risulti maggiormente conveniente riparare il presidio oppure procedere alla sua sostituzione.
 

INVALIDI, ASSEGNO DA 878,00 EURO

Disco verde all’assegno sostitutivo di accompagnamento in favore dei grandi invalidi. Si tratta di un assegno mensile dell’importo di 878,00 Euro, corrisposto per dodici mensilità ed esente da imposte. La somma è, poi, rivalutabile attraverso un decreto del Ministro dell’Economia in relazione alle risorse disponibili.
Lo comunica l’INPDAP con l’informativa 48 del 28 ottobre 2003. L’articolo 1, comma 1, della legge 288/2002 ha stabilito, in favore di determinate categorie di invalidi, la possibilità di ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile.
Ecco i destinatari del beneficio dell’accompagnatore:
-         pensionati colpiti dalle invalidità specifiche indicate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma; A-bis; B, numero 1, C, D, ed E della tabella annessa al DPR 915/1978, e successive modificazioni;
-         grandi invalidi per servizio previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 111/1984;
-         titolari di pensione di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella predetta tabella E, insigniti di medaglia d’oro al valore militare.

La legge 288/2002 ha, inoltre, previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quando non viene assegnato, entro 60 giorni dalla richiesta, un accompagnatore ai grandi invalidi affetti dalle infermità individuate alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 secondo comma e A-bis della predetta tabella E, spetta l’assegno mensile sostitutivo di accompagnatore.
Hanno diritto poi alla precedenza (in base all’articolo 1. Comma 2 della legge 288/2002) per l’ottenimento dell’assegno coloro che al 15 gennaio 2003 (data di entrata in vigore delle legge 288/2002) usufruivano di un accompagnatore militare o civile che è stato o sarà posto in congedo (la data del congedo va indicata nella domanda dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore).
Tale assegno sostitutivo è corrisposto dalle sedi periferiche dell’INPDAP a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2003  fino al 31 dicembre 2003, con esclusione dei periodi nei quali l’interessato ha fruito del servizio di accompagnamento.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, per chi ha prodotto istanza di accompagnamento per la prima volta dopo il 15 gennaio 2003.                        

Il Sole 24 ore- novembre 2003




LEGGE FINANZIARIA 2004: MODIFICHE IN TEMA DI INVALIDITA'
Ricorsi amministrativi: prorogati i termini di abrogazione

L’articolo 42 della Legge 326/2003 ha soppresso la possibilità di presentare ricorsi amministrativi contro i verbali emessi dalle Commissioni ASL relativi all’accertamento dell’invalidità ed allo stato di handicap.
I ricorsi potranno essere presentati solo di fronte al giudice ordinario.
Tuttavia, con il Decreto Legge 355 del 24 dicembre 2003 l’efficacia di questa disposizione è stata posticipata al 31 dicembre 2004. Potranno quindi essere ancora presentati per tutto l’anno 2004 i ricorsi amministrativi riguardanti i verbali di accertamento dell’invalidità e dello stato di handicap.

L’articolo 42 del maxi decreto legge 269/2003 prevede infatti una stretta per le provvidenze economiche (assegni di invalidità e pensioni di inabilità) dei disabili (invalidi civili, ciechi e sordomuti).
Ricorso amministrativo relegato in soffitta.
La prima restrizione per il disabile consiste nell’eliminazione della possibilità di impugnare con ricorso amministrativo i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale delle prestazioni economiche. Il disabile, quindi, se vuole vedersi riconoscere il diritto alla provvidenza economica deve rivolgersi al giudice con domanda da proporre, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento amministrativo.
Verifiche più incisive
All’atto della verifica dell’esistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti dei titolari delle prestazioni economiche attribuite ai disabili vengono valutate le patologie riscontrate al momento delle verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Quando il giudizio sullo stato di invalidità escluda la conferma del beneficio economico scatta la sospensione dei pagamenti con il conseguente provvedimento di revoca con decorrenza dalla data della verifica.
E’ prevista anche la programmazione annuale con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle verifiche straordinarie da effettuarsi da parte delle Commissioni mediche di verifica. Inoltre, saranno fissate le modalità tecniche per eseguire, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economie e per provvedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero degli indebiti. Non si procederà alla ripetizione delle somme indebitamente percepite prima dell’entrata in vigore del decreto legge 269/03 dai disabili privi dei requisiti reddituali.
Va evidenziato anche che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali riguardanti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabiltà ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro vanno notificati anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La legge 104/92 sulla disabilità
Sul piano applicativo della legge 104/92 le commissioni mediche di verifica allo scopo del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità sono integrate da un operatore sociale e da un esperto.
Un altro aspetto importante è costituito dalla sostituzione dell’articolo 97, comma 2, della legge 388/2000. La nuova previsione è destinata a evitare la ripetizione della visita medico-legale annuale per i disabili colpiti da gravi menomazioni fisiche permanenti. I soggetti, infatti, affetti da gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche e i disabili mentali gravi con effetti permanenti vengono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità.
Con decreto interministeriale (Economia e Salute), da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 269/03, sono individuate le patologie rispetto alle quali vengono esclusi gli accertamenti di controllo e viene indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche ASL se non acquisita agli atti, necessaria per comprovare l’invalidità.
L’articolo 42, comma 9, del decreto legge 269/03, prevede che la Direzione centrale degli uffici e dei servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell’Interno.
Finanziaria 2004
L’articolo 3, comma 121, della legge Finanziaria 2003 stabilisce che nei procedimenti giurisdizionali riguardanti l’invalidità civile (articolo 130 del decreto legislativo 112/98), quando è legittimata la Regione, possono scendere in campo per la difesa i funzionari regionali, quelli di ente locale e delle ASL, oppure da avvocati dipendenti dell’INPS, in base ad apposita convenzione con tale Istituto di previdenza. Questa strada è percorribile senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

IL SOLE 24 ORE- Gennaio 2004

TICKET FARMACEUTICO SULLE RICETTE 2004
Ecco Regione per Regione quali ticket incidono sulla nostra spesa per i farmaci essenziali (fascia A) e per l'assistenza "non urgente" al pronto soccorso.
Non pagano questi ticket alcune categorie di assistiti esenti per malattia o reddito

I ticket possono variare da Regione a Regione.
In tutte le Regioni "chi preferisce usare un farmaco di marca invece del corrispettivo generico fornito dal Servizio Sanitario Nazionale deve pagare la differenza di costo".
Occorre anche rammentare che restano in vigore le addizionali Irpef ed Irpeg che sette Regioni (Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Marche, Umbria e Veneto) hanno applicato dal 2002 sempre allo scopo di sostenere i costi della sanità.

I ticket applicati dalle Regioni:
PIEMONTE
-
ticket di 2 Euro a confezione, massimo ticket di 4 Euro per ricetta; ticket di 1 Euro sui farmaci per patologie croniche; Ticket pronto soccorso Euro 30,00 per visita- Euro 50,00 per visita ed esami;
LIGURIA
- ticket di 2 Euro a pezzo, massimo ticket di 4 Euro per ricetta; Ticket pronto soccorso nessuno;
LOMBARDIA
- ticket di 2 Euro a pezzo, massimo ticket di 4 Euro per ricetta; ticket di 1 Euro sui farmaci per  malattie rare e croniche; Estesa esenzione a pensionati a basso reddito, disoccupati e trapiantati; Ticket pronto soccorso Euro 35,00 per visita- Euro 50,00 per visita ed esami;
VENETO
- ticket di 2 Euro a pezzo, massimo ticket di 4 Euro per ricetta; Ticket pronto soccorso da Euro 18,59 a Euro 36,15;
ALTO ADIGE
- ticket di 2 Euro a pezzo, massimo ticket di 4 Euro per 2 o più confezioni; ticket di 1 Euro a ricetta per alcune categorie di assistiti (ad esempio cronici, invalidi ecc..); ticket di 1 Euro a pezzo (ticket di 2 Euro per più confezioni) per figli a carico dei genitori; Ticket pronto soccorso Euro 15,00 A eURO 100,00 per visita,  esami ed eliosoccorso. Euro 1000,00 se l'eliosoccorso è inappropriato;
TRENTINO
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso nessuno;
FRIULI VENEZIA GIULIA
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso nessuno;
EMILIA ROMAGNA
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso da Euro 12,91 a Euro 25,82;
TOSCANA
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso nessuno;
MARCHE

- ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso fino a Euro 36,15;
UMBRIA
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso nessuno;
ABRUZZO
-
ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso fino a Euro 36,15
MOLISE
-
ticket da Euro 0,50 per i generici da più di Euro 5,00;  Ticket pronto soccorso nessuno;
LAZIO
- ticket da Euro 2  a confezione fino a 5,50 (per 3 farmaci) ridotto per esenzioni; Ticket pronto soccorso nessuno;
Esenzioni
- le persone con malattie croniche e invalidanti con tesserino rilasciato dalle Asl, limitatamente ai farmaci indispensabili per la patologia riconosciuta, non pagano il ticket e possono farsi prescrivere fino a tre pezzi per ricetta;
- gli invalidi civili al 100%, i titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensioni al minimo, gli invalidi di guerra o per servizio o per lavoro non pagano il ticket sulla ricetta ma hanno diritto ad un solo pezzo per ricetta;
Ambedue le categorie pagano la eventuale differenza di prezzo se il farmaco supera quello di riferimento.
CAMPANIA
- ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso nessuno;
BASILICATA
- ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso fino a Euro 36,15;
PUGLIA
-
ticket da Eueo 2,00 a confezione fino a Euro 5,50 per ricetta- Euro 0.65 per alcuni farmaci; Ticket pronto soccorso nessuno;
REGIONE CALABRIA
- ticket di € 1 a pezzo; Ticket pronto soccorso nessuno;
SICILIA
-  ticket di 2 euro a farmaco per chi guadagna più di 36.000 euro all’anno; 1,50 euro fra 12.000 euro e 36.000 euro. Per le malattie croniche e rare da Euro 0,50 a Euro 1,50 a confezione. Niente ticket per specialità fuori brevetto a basso prezzo. Ticket pronto soccorso da Euro 15,50 a Euro 25,82;
SARDEGNA
- ticket nessuno;  Ticket pronto soccorso  Euro15,00.
Corriere Salute, marzo 2004
 



VIAGGI IN TRENO
Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall'opuscolo:
"I SERVIZI PER LA CLIENTELA DISABILE"
DELLE FERROVIE DELLO STATO

I centri di accoglienza costituiscono il punto di riferimento per le esigenze di viaggio in treno dei portatori di handicap.
Su richiesta del cliente disabile, i centri di accoglienza organizzano l'assistenza in 152 stazioni ferroviarie per il viaggio nella stazione di partenza e in quella di arrivo e dispongono i servizi per:
- le informazioni;
- la prenotazione dei viaggi per coloro che possiedono la carta blu e concessioni speciali;
- eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle;
- la guida in stazione e l'accompagnamento al treno;
- l'accompagnamento all'uscita di stazione o ad altro treno coincidente;
- la salita e la discesa con carrelli elevatori laddove disponibili;
- l'eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (1 collo).
Il personale del centro di accoglienza offre, inoltre, tutte le informazioni sull'orario dei treni e per orientare le scelte del cliente.
I centri di accoglienza possono essere ubicati presso:
- Ufficio Informazioni;
- Ufficio del Capostazione
- Sala Disco Verde
- Biglietteria.
COME OTTENERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il servizio di assistenza va richiesto telefonando o recandosi negli orari di apertura degli sportelli, al Centro di Accoglienza almeno 24 ore prima della partenza del treno scelto.
Il servizio di assistenza per i viaggi internazionali deve essere richiesto 3 giorni lavorativi prima dell'effettuazione del viaggio, direttamente alla stazione di partenza, e occorre presentarsi in stazione almeno 45 minuti prima della partenza del treno.
Le persone non deambulanti o con mobilità ridotta devono specificare, al momento della domanda, se viaggiano con sedia a rotelle propria oppure se intendono usufruire della sedia a rotelle messa a disposizione, gratuitamente, dalle Ferrovie dello Stato.
Le Ferrovie dello Stato non assumono responsabilità per furti o danni conseguenti al trasporto di sedie a rotelle, comprese le operazioni di carico, spostamento e scarico, anche nel corso del viaggio.
Presso ogni Centro di Accoglienza sono a disposizione una o due carrozzine del tipo pieghevole.
Possono essere utilizzate gratuitamente per muoversi nell'ambito della stazione di partenza o di coincidenza e raggiungere il treno oppure per raggiungere la stazione di arrivo fino all'uscita in corrispondenza di altri mezzi di interscambio (taxi, vettura privata, ecc.).
Il trasporto delle carrozzine di proprietà del disabile viene effettuato gratuitamente, tenendo presente che:
- chi viaggia con carrozzina di tipo rigido o tecnologico deve utilizzare le carrozze specializzate o, con l'assistenza del Centro di Accoglienza, trovare altra idonea soluzione;
- chi viaggia con sedia a rotelle pieghevole può utilizzare anche carrozze ordinarie, previo accordo con i Centri di Accoglienza sulle eventuali modalità di assistenza;
- il trasporto dei disabili in carrozzina con motore a scoppio è consentito solo sui treni provvisti di vano bagaglio.
La salita e la discesa dalle carrozze speciali è effettuata tramite un carrello elevatore manovrato dal personale appositamente incaricato dalle FS nelle stazioni dotate di tale attrezzatura.
Questi particolari tipi di trasporto devono essere evidenziati al momento della richiesta al Centro di Accoglienza.
Carrozze speciali, individuate da apposito pittogramma internazionale, per il trasporto di persone disabili in carrozzina sono state predisposte in determinati treni InterCity ed Eurostar Italia (ETR 460 e 500) che percorrono medie e lunghe distanze, su queste carrozze non sono ammesse sedie a rotelle con motore termico.
Sulle carrozze attrezzate possono trovare posto due persone disabili in carrozzina e due accompagnatori, lo spazio della carrozza, destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle, dispone di servizi igienici adeguati e zona viaggio con ampio finestrino e vari accessori.
I treni ETR 450 non sono attrezzati per il trasporto di persone su sedia a rotelle.
SERVIZIO A PAGAMENTO: TRASPORTO DALLA STAZIONE AL DOMICILIO E VICEVERSA (PER I TRENI EUROSTAR ITALIA)
Nelle città di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Padova e Venezia è organizzato un servizio di trasporto a pagamento - per i treni Eurostar Italia - dal domicilio all'ingresso in stazione e viceversa.
Il servizio viene attivato:
- con una preventiva richiesta telefonica del cliente al Centro di Accoglienza (o direttamente allo sportello), comunicando tutti i dati relativi al viaggio (data, treno e orario, ecc.); la richiesta deve essere effettuata fino a 6 ore prima della partenza del treno e non oltre le ore 19.00 del giorno precedente, per i treni del mattino in partenza fino alle ore 11.00.
- Il servizio si effettua all'interno del territorio urbano e con le seguenti modalità: concordato l'appuntamento con l'operatore, il cliente dovrà trovarsi al piano terra del numero civico dell'indirizzo fornito; il pagamento avverrà ad operazione conclusa con emissione di ricevuta fiscale.
PREZZI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per i viaggi individuali il passeggero disabile è tenuto a pagare il prezzo del biglietto a tariffa intera o ridotta, se ha titolo ad altra riduzione (Carta Verde, Carta d'Argento, ecc ).
CARTA BLU
Le persone disabili residenti in Italia, riconosciute invalide civili con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (quindi solo coloro che hanno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento), possono richiedere alle biglietterie o ai centri di Accoglienza il rilascio della "Carta Blu", previa consegna di copia del certificato di invalidità civile.
La "Carta Blu" è una tessera nominativa rilasciata dai suddetti uffici FS, con cui può essere acquistato un biglietto e l'eventuale supplemento IC/EC a tariffa intera valido per 2 persone (quindi gratuità del viaggio per l'accompagnatore).
La "Carta Blu" è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie.
La "Carta Blu" è valida anche nei collegamenti marittimi FS da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile.
La gratuità non riguarda eventuali servizi accessori quali le cuccette, i vagoni letto, ecc., che devono essere pagati per intero da ogni singolo viaggiatore.
Maggiori informazioni sul sito di Trenitalia , scegliendo la voce "Servizi per i disabili".
 



VIAGGI IN AEREO

Dobbiamo premettere che l'assistenza degli utenti di questo mezzo di trasporto, è regolamentato da specifiche disposizioni delle compagnie aeree.
L’Assistenza è garantita ai disabili sia a terra che durante il volo.
LE DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO AEREO DEI DISABILI
Il regolamento adottato dall'Alitalia è simile a quello applicato nella maggiore parte dei casi, da tutte le altre compagnie e prevede le seguenti sigle:
    - wchr passeggeri che, pur con difficoltà possono salire e scendere le scale dell'aereo e raggiungere autonomamente il proprio posto in cabina ma che necessitano di sedia a rotelle per raggiungere l'aereo;
    - wchs passeggeri con difficoltà a salire e scendere dall'aereo ma autonomi nel raggiungere il proprio posto in cabina;
    - wchc passeggeri con sedia a rotelle completamente immobili che necessitano dell'assistenza per l'imbarco e lo sbarco, nonché l'assistenza durante il volo. In questo ultimo caso e' previsto l'obbligo dell'accompagnamento se il viaggio e' superiore a tre ore;
    - stcr disabile in barella;
    - bind disabile non vedente;
    - deaf disabile sordo.
TRASPORTO CARROZZELLA
Il trasporto della sedia a rotelle pieghevole, (di proprietà del passeggero), e' gratuito. La stessa potrà essere collocata anche in cabina se lo spazio a disposizione lo permette.
LIMITAZIONI

Per ragioni di sicurezza il numero di passeggeri appartenenti alla classificazione aeritalia wchc non può superare il numero di due per ciascun volo.
SERVIZIO NEGLI AEREOPORTI
In molti aeroporti, compreso Fiumicino, si sono istituiti servizi di informazione ed assistenza a favore dei disabili denominati "sala amica" o "cortesy corner". Presso tali strutture e' possibile essere assistiti per tutte le pratiche connesse ai viaggi aerei.
 



PER IL PARCHEGGIO
CONTRASSEGNO SPECIALE

Per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381 regolamento di circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede il rilascio di uno speciale contrassegno (di colore arancione) che consente di circolare e sostare in zone vietate normalmente ai veicoli.
Questo contrassegno è stato esteso anche ai non vedenti (art. 3 DPR 503/96).
L'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 specifica che la circolazione e la sosta dei veicoli siano consentite purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.
La circolazione e la sosta sono consentite:
    a) Zone a traffico limitato
    b) Aree pedonali urbane
    c) Corsie preferenziali riservate ai servizi pubblici collettivi (taxi, ecc.)

La sosta non è consentita invece nelle zone in cui è prevista la rimozione degli autoveicoli.
In tali zone l'autoveicolo degli invalidi non può essere rimosso a meno che non crei grave intralcio o pericolo; rimane sempre l'applicazione della sanzione amministrativa.
Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta con custodia dei veicoli, ai possessori del contrassegno speciale devono essere riservati almeno un posto ogni 50 posti disponibili.
I posti disponibili sono indicati con apposito segnale.
Il contrassegno è concesso a prescindere dalla titolarietà di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
Il contrassegno speciale per invalidi è valido su tutto il territorio nazionale.
Chi è munito di contrassegno non è tenuto all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nei parcheggi a tempo determinato (art. 188 D.LGS 285/92).
DOCUMENTI RICHIESTI
Compilare il modello di domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza;
Allegare:
-  certificato medico rilasciato dalla USL/Settore Medico Legale della propria zona di residenza nel quale il medico deve anche dichiarare testualmente: "A tale minorazione fisica consegue una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Si rilascia il presente certificato a domanda dell'interessato ai fini della concessione del contrassegno speciale di cui all'art. 381 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e dell'art.12 D.P.R.. 503/96".
Il regolamento al Codice della Strada prevede, inoltre, che il Sindaco con propria ordinanza nei casi di particolari condizioni di disabilità, possa assegnare gratuitamente ad una specifica persona un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno speciale del soggetto autorizzato ad usufruirne. Il regolamento però non prevede una obbligatorietà per il rilascio di tale tipo di assegnazione e ne limita anche la concessione nelle zone ad alta densità di circolazione.
VALIDITÀ'
Il contrassegno è valido 5 anni dalla data del rilascio.
SOSTA DI AUTOVEICOLI MUNITI DI CONTRASSEGNO SPECIALE IN AREE SOGGETTE A TARIFFAZIONE
Il regolamento sulla circolazione stradale stabilisce che, nelle aree soggette a tariffazione, per la sosta degli autoveicoli (strisce blu) un certo numero di posti è riservato agli invalidi civili titolari di contrassegno.
Spesso accade che tali posti sono occupati da altri individui o addirittura da persone non provviste da contrassegno speciale.
Le norme del codice della strada e quelle successive contenute nel DPR 24 luglio 1996, n. 503, sono intese a facilitare la mobilità dei disabili, per cui vanno interpretate e applicate in loro favore.
Conseguentemente, i disabili i quali utilizzano uno stallo di sosta diverso da quelli loro riservati non debbano pagare la tariffa prevista per la generalità degli utenti.
 



PATENTE DI GUIDA PER PERSONE DISABILI

La patente di guida
Al disabile  possono essere rilasciate le patenti di guida A, B, C o D speciali.
La visita
Per ottenere il rilascio della patente speciale , il disabile deve sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; di solito esiste almeno una Commissione di questo tipo per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende USL.
E', inoltre, possibile rivolgersi anche ad una Commissione diversa da quella di residenza, in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno l'istanza di accertamento.
Come richiedere la visita di idoneità
La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.
Nel corso della visita potranno essere esibiti ulteriori documenti a carattere clinico (preferibilmente rilasciati da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile che può farsi assistere da un medico di fiducia, a proprie spese.
Nel caso in cui, nel corso della visita e dell'analisi della documentazione presentata all'atto dell'accertamento, la commissione abbia dei dubbi circa l'idoneità o meno del disabile alla conduzione di un automezzo si può procedere ad una prova pratica alla guida di un veicolo adattato alle particolari esigenze.
Al superamento di tale valutazione, viene rilasciato un certificato di idoneità che ha una validità di 90 giorni.
In caso di ricorso
Nei casi in cui la Commissione Medica consideri il candidato non idoneo alla conduzione di automezzi, il disabile può, se ritiene  l'accertamento dell'idoneità insufficiente o che tale accertamento sia stato condotto in modo superficiale,  rifiutare di sottoscrivere il verbale di visita; malgrado questa possibilità, la prassi più seguita è tuttavia quella del ricorso con il quale il disabile chiede di essere sottoposto ad una nuova visita di accertamento.
Tale ricorso va inviato entro 30 giorni dal diniego, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a  
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale  Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5"
Via G. Caraci, 36
00156 Roma

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medico locale e, come per il primo accertamento, il disabile potrà essere accompagnato da un medico di fiducia i cui oneri rimarranno sempre a suo carico.
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento.
C'è da tenere presente, anche se raramente presentato, che un ricorso può essere richiesto anche quando gli adattamenti prescritti dalla Commissione non vengono accettatati  dal disabile.
L'esame di guida
La Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
Nel caso in cui il disabile non sia già titolare di una patente normale, dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti.
In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla Commissione Medico Locale.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.
Il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti - viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, almeno 90 giorni prima della scadenza della patente, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Le ormai rare patenti di categoria F ancora in circolazione vengono via via sostituite con patenti A o B o C o D speciali.
LA PATENTE EUROPEA
Come abbiamo visto sopra, per molte persone disabili poter guidare un veicolo comporta necessariamente il suo adattamento alle specifiche menomazioni del guidatore e la normativa vigente impone che sulla patente vengano indicati gli adattamenti meccanici ritenuti obbligatori dalla commissione medica al fine di assicurare al guidatore disabile la perfetta padronanza del veicolo.
La normativa
Al fine di elaborare un modello di patente che sia uniforme e quindi leggibile senza 'traduzioni' da parte dei cittadini e delle forze dell'ordine di tutti i paesi europei, è stata emanata dal Ministero dei Trasporti una Circolare che, sulla base della direttiva 2000/56/CE elaborata dalla Commissione Europea, introduce alcune novità anche per i guidatori disabili, tra cui, in particolare, una nuova modalità di indicazione degli adattamenti meccanici sulle patenti di guida.
La nuova normativa ha lo scopo di uniformare e, nel limite del possibile, a semplificare la complessa normativa esistente in merito alle patenti di guida, prevedendo, in primo luogo, che gli adattamenti alle autovetture non siano più espressi (come finora è accaduto) con una indicazione per esteso sulla patente, ma siano indicati attraverso una serie di codici standard comuni per tutti i Paesi d'Europa.
I codici
I codici sono presenti non solo nella patente, ma anche nel certificato rilasciato dalle Commissioni mediche locali e nel foglio rosa, per evitare inutili differenziazioni.
Qualche esempio:
20.13: freno azionato dal ginocchio;
25.04: acceleratore manuale;
25.05: acceleratore azionato dal ginocchio;
25.06: servo acceleratore;
40.10: sterzo adattato (joystick);
40.11: pomello sul volante.

La volontà di utilizzare un linguaggio 'per codici' non si è limitata solo all'elenco dei possibili adattamenti alle autovetture, ma si è anche estesa alle differenti categorie di disabilità.
Queste, infatti, sono state classificate in tredici categorie, a ciascuna delle quali corrisponde una serie di combinazioni dei vari adattamenti da effettuare sull'auto che si rendono  obbligatori nei singoli casi.
Sono state previste circa 200 combinazioni di questo tipo, ma, ovviamente – data la specificità della situazione di ciascun individuo - in modo non tassativo;  viene ammessa la possibilità di prescrivere anche combinazioni di adattamenti attualmente non previsti. Il risultato è che si ha un codice cumulativo per  ogni combinazione di adattamenti.
Facciamo un esempio.
Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti troviamo la combinazione con il codice 60.15.
Il codice 60.15 è così "descritto" dalla Circolare: 10.02+ 10.04+ 20.06+ 20.08+ 25.04+ 40.01.
Vediamo come è composto tale codice:
10.02: cambio di velocità automatico;
10.04: adattamento della leva del cambio;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
25.04: acceleratore manuale;
40.01: servosterzo standard.
Ad ogni modifica strutturale dell'automezzo corrisponde  un particolare codice.



CONTRIBUTI FIGURATIVI

LEGGE FINANZIARIA 2001 (L.388/01 ART. 80 Comma 3)
DECORRENZA: 2 Gennaio 2002
AVENTI DIRITTO:
- lavoratori disabili in servizio al 1° gennaio 2002
- sordomuti (Legge 881/70)
– invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 74% che ne facciano domanda.
LA MISURA DEL BENEFICIO:
La contribuzione figurativa è riconosciuta, a richiesta, nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, comprese le cooperative.
Il beneficio, nella forma di contribuzione figurativa, è utile, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia dell’anzianità contributiva, nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, nel limite massimo di cinque anni (consentendo a chi sarà in possesso del requisito anagrafico, di perfezionare il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità con trenta anni di lavoro effettivamente svolto)
DECORRENZA:
La Circolare dell’INPDAP n. 74/2000 del 08/01/2002, seguita dalla nota del 10/01/2002, precisa che il calcolo dei contributi figurativi decorre dal momento in cui il lavoratore si è visto riconoscere l’invalidità civile superiore al 74%, e non dall’inizio della carriera lavorativa come è previsto per i sordomuti.
Si escludono dal beneficio i periodi non correlati ad attività lavorativa (per esempio quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto).
DOCUMENTAZIONE:
·
Domanda all'Istituto di previdenza a cui il lavoratore appartiene e per conoscenza al datore di lavoro;
· Copia del verbale redatto dalle Commissioni Mediche delle ASL attestante il grado d'invalidità o lo stato di sordomutismo.

 

UNA GUIDA PER LE PENSIONI

Consultate www.italia.gov.it/newsletter/Portale.html?id=qualepensione per approfondire tutti i meccanismi relativi alle pensioni: i contributi; i riscatti onerosi; cosa fare prima della pensione; quale tipo di pensione scegliere; essere pensionati; previdenza on line; fondi speciali di previdenza; previdenza volontaria.



UN MILIONE AL MESE

Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (art.38).
Finanziaria 2002 - decorrenza 1 gennaio 2002
Importo € 543,79  al mese per tredici mensilità.


REQUISITI

Reddito:
- Il beneficiario se vive da solo non deve avere redditi propri per un importo superiore a € 6.836,57 annui.
- Se coniugato non deve possedere redditi propri per un importo superiore a € 6.836,57 ed il cumulo di reddito non deve essere superiore a € 11.503,44 annui.
Età:
- Sessantenni e ultra sessantenni invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensioni di inabilità o di altre pensioni con i limiti di reddito di cui sopra.
- Sessantacinquenni pensionati al minimo che possano far valere almeno 25 anni di contribuzione versata.
-  Sessantaseienni con 20 anni di contribuzione.
-  Sessantasettenni con 15 anni di contribuzione.
-  Sessantottenni con 10 anni di contribuzione.
-  Sessantanovenni con 5 anni di contribuzione.
- Settantenni e ultra settantenni beneficiari di pensioni INPS a qualunque titolo (pensionati al minimo, titolari di assegno o pensione sociale).

Ai pensionati residenti in Italia, individuati come possibili beneficiari dell’aumento, viene spedita, a partire dalla metà di gennaio con postel o posta prioritaria, la comunicazione MOD. Richiesta
RED.Mil2  e il Mod. Tipo RED Milione sul quale sono indicate le tipologie di redditi da dichiarare.
I pensionati che ritengano di avere diritto all’aumento e che non abbiano ricevuto la comunicazione, possono presentare la dichiarazione reddituale utilizzando il MOD. CERT/RED.
Per l’assistenza nella compilazione dei documenti rivolgersi ai CAF.




ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Una maggiorazione è prevista per il nucleo familiare in cui vi sia uno o più figli portatori di handicap.
Tale maggiorazione è condizionata:
DAL REDDITO FAMILIARE E DAL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.
Per i figli minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita, o per maggiorenni che per la gravità dell’handicap non possano svolgere alcun tipo di lavoro, la legge stabilisce limiti di reddito superiori.





AGEVOLAZIONI NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO
AL SERVIZIO TELEFONICO

Riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento
A partire dal 1° dicembre 2001 chi è titolare di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria "B" può usufruire di una riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento.
Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- requisito sociale, appartenere ad un nucleo familiare all'interno del quale vi sia una persona titolare di pensione di invalidità civile o di pensione sociale, o un anziano al di sopra dei 75 anni di età, oppure in cui il capofamiglia risulti disoccupato;
- requisito economico, disporre di un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (indicatore ISEE) relativo al nucleo familiare di appartenenza non superiore a 6.713,94 Euro annui (pari a 13.000.000 di lire).
L' Attestato ISEE, contenente il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, deve essere richiesto, attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, presso i centri di assistenza fiscale (C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell'I.N.P.S.
Per ottenere l'agevolazione, è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta che si può scaricare dal sito della TELECOM.
Una volta compilato, il modulo va inviato, a mezzo raccomandata, all'indirizzo della sede Telecom Italia indicato sulla bolletta.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione da allegare al modulo di richiesta, che deve essere inoltrato e sottoscritto dal titolare della linea telefonica oggetto dell'agevolazione, è la seguente:
    - fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare del contratto di abbonamento;
    - fotocopia del documento d'identità in corso di validità della persona con il requisito sociale, solo se diversa dal titolare della linea telefonica;
    - fotocopia dell’attestato ISEE rilasciato dall’INPS;
    - per persona disoccupata, o in cerca di prima occupazione, certificato di iscrizione rilasciato dall'Ufficio di collocamento o altra documentazione comprovante tale stato.
    - per persona che percepisce pensione sociale o di invalidità, fotocopia della pensione sociale o di invalidità dalla quale risultino: nome, cognome, codice fiscale, categoria, codice INPS e decorrenza della pensione.

DECORRENZA E VALIDITA'
Le condizioni economiche agevolate decorreranno, a partire dal 1° dicembre 2001, dalla data di ricezione da parte di Telecom Italia della domanda (nel caso di Nuovo Impianto, dalla data di attivazione).
La riduzione del 50 % dell'importo mensile di abbonamento avrà decadenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell'attestato ISEE.
Tale scadenza verrà ricordata all'utente attraverso l'inserimento di un apposito messaggio nelle ultime due bollette prima del termine dell'agevolazione.
Alla scadenza dell'agevolazione sarà possibile rinnovarla, presentando una nuova documentazione, entro il bimestre successivo alla scadenza.
In caso di mancata richiesta di rinnovo, Telecom provvederà a ripristinare la categoria di abbonamento originaria con il recupero dell'importo di abbonamento a partire dalla data di scadenza dell’agevolazione.
Al venire meno dei requisiti dichiarati, l'utente è tenuto a dare tempestiva comunicazione a Telecom Italia, a mezzo lettera raccomandata.
Peraltro Telecom Italia potrà effettuare in qualsiasi momento i controlli previsti dalle vigenti normative circa le veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
 



PERMESSI LAVORATIVI

Il lavoratore dipendente che sia coniuge o parente o affine entro il terzo grado (per esempio il cognato, il suocero, ecc.) di persona handicappata grave può fruire di tre giorni mensili di permesso dal lavoro. Si tratta di permessi retribuiti per intero a carico dell’INPS o altro Ente previdenziale.
Per poterne fruire non è più necessario (come lo era originariamente) il requisito della convivenza nello stesso nucleo familiare della persona disabile: in base alla Circolare dell’INPS n. 133/2000 è però necessario, nel caso la persona da assistere sia maggiorenne, che il familiare in questione garantisca la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
I permessi sono giornalieri, fruibili a scelta in maniera continuativa o frazionata, anche in ore non cumulabili da un mese all’altro.
La legge 8.3.200 n. 53 ha previsto ulteriori congedi per cause particolari: per decesso o grave infermità di un familiare e per gravi e documentati motivi familiari. I permessi per decesso o grave infermità di un familiare consistono in tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge o del convivente.
Il congedo per gravi motivi familiari può arrivare fino a due anni e può essere utilizzato anche in modo frazionato. Non è retribuito e non è computato ai fini previdenziali.
I gravi motivi sono elencati nel Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 21.7.2000, n. 278. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione.




PERMESSI PIU’ SEMPLICI PER I FIGLI E I FAMILIARI DISABILI

I permessi giornalieri per figli e familiari disabili sono ridotti proporzionalmente se l’assistenza è limitata ad una parte del mese.
I genitori possono usufruire dei permessi con assenze alternate dal lavoro anche per i figli maggiorenni. In alcuni casi si può fare a meno del certificato della ASL. Sono queste le principali novità contenute in una recente circolare dell’INPS (n. 128/2003) che fornisce una serie di chiarimenti per l’applicazione delle regole dettate dalla legge 104/92 ad alcune situazioni particolari.
PERMESSI RIDOTTI
In base ai criteri stabiliti dai ministeri, l’ente di previdenza ha precisato che se l’assistenza non viene prestata in modo assiduo, i tre giorni di permesso spettano in misura ridotta. In pratica viene concesso un giorno per ogni 10 giorni di assistenza.
Per cui al di sotto di questa soglia il lavoratore non ha diritto a nulla.
Nessuna limitazione è prevista invece per i permessi di due ore giornaliere retribuite di cui possono usufruire, anche a turno, i genitori di bambini al di sotto dei tre anni. In questo caso la riduzione non scatta in quanto il permesso a ore è legato alla singola giornata. Tali permessi sono inoltre cumulabili con quelli spettanti per l’allattamento di un altro figlio. I due benefici non si possono invece sommare per lo stesso figlio portatore di handicap.
SINDROME DI DOWN
Una facilitazione non da poco riguarda i disabili affetti dalla sindrome di Down, per i quali i tre giorni di permesso possono essere concessi anche sulla base di un certificato del medico di famiglia corredata dal cariotipo, un esame di laboratorio che permette di accertare tale patologia. Non è più indispensabile, quindi, la presentazione dell’attestato della ASL sulla grave situazione di handicap. Va detto inoltre che per tale categoria i permessi, una volta riconosciuti, spettano per sempre non essendo previsti ulteriori accertamenti sanitari e controlli periodici.
GRANDI INVALIDI
Le cose diventano più semplici anche per i permessi chiesti dai lavoratori che devono assistere un familiare grande invalido di guerra. Anche in questo caso si può fare a meno dell’attestato della ASL. Per l’INPS basta allegare alla domanda il certificato di pensione del Ministero del Tesoro o copia del decreto di concessione dell’assegno.
FIGLI MAGGIORENNI
Ai genitori che hanno figli disabili minorenni, la legge 104/92 riconosce tre giorni al mese di congedo retribuito. I permessi possono essere presi singolarmente o uno di seguito all’altro e i genitori si possono assentare a turno dal lavoro nell’arco dello stesso mese. Ora le stesse agevolazioni spettano anche ai genitori di figli maggiorenni, ai quali il decreto legislativo n. 152/01 (Testo unico sulla maternità) ha esteso il beneficio dei tre giorni. Attenzione però, se il figlio disabile non è convivente occorre dimostrare che viene assistito in modo continuativo ed esclusivo dal genitore che chiede i permessi. In proposito l’INPS ha precisato che tale requisito sussiste se la distanza tra l’abitazione del genitore e quella del figlio non convivente può essere coperta nell’arco di un’ora. In caso contrario l’assistenza quotidiana che dà diritto ai permessi deve essere provata.
CUMULO DI PERMESSI
Un lavoratore disabile che fruisce dei permessi giornalieri per se stesso può essere assistito da un altro lavoratore il quale ha diritto a sua volta ai tre giorni di permesso. E’ necessario però che i giorni coincidano. L’assenza dal lavoro ha un senso se serve per assistere una persona che in quel momento non sta lavorando per sottoporsi ad esami o a terapie incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
QUANDO SPETTANO I TRE GIORNI DI PERMESSO
Figli fino a tre anni
I genitori possono usufruire in alternativo di due benefici:
1) prolungamento del congedo parentale (ex astensione lavorativa). Per le giornate di assenza dal lavoro hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione.
2) permesso retribuito al 100% di due ore al giorno.
Entrambi i benefici comportano la copertura completa e gratuita per la pensione.
Figli da 3 a 18 anni
I genitori possono usufruire di un permesso retribuito di tre giorni al mese che possono essere presi singolarmente o uno di seguito all’altro. I permessi possono essere frazionati anche in tante mezze giornate, ma non in permessi orari.
Figli maggiorenni
I tre giorni di permesso spettano anche quando il figlio disabile raggiunge la maggiore età. Se il disabile non convive con i genitori, i permessi spettano se si dimostra che l’assistenza viene data in via continuativa ed esclusiva, dal richiedente stesso.
Familiari disabili
Il lavoratore ha diritto a tre giorni di permesso mensile per assistere il coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado gravemente handicappati (esempio: genitori, suoceri, fratelli, sorelle, ecc.).
Lavoratori disabili
Il lavoratore gravemente handicappato può usufruire a scelta per se stesso dei tre giorni mensili o di permessi di due ore per ogni giorno lavorativo.
Più permessi
Se nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate, per ognuna di esse, il lavoratore ha diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito.
                                                                                                   GAZZETTA DI PARMA- 21 LUGLIO 2003
 

I PERMESSI PER ASSISTERE I FAMILIARI DISABILI LEGGE 104/92

Per ottenere i benefici della legge 104/92 occorre che il soggetto handicappato non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate. Che cosa si intende per ricovero a tempo pieno? In particolare, per un anziano ricoverato in un pensionato (casa di riposo) con pagamento a proprio carico, il parente può fruire di questi permessi?

Ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: “Colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.
Ai sensi della norma appena citata, per poter fruire dei tre giorni di permesso è necessario che il familiare handicappato conviva con il parente che intende dargli assistenza e che non sia ricoverato giorno e notte presso una struttura specializzata. Pertanto, qualora, come nel caso prospettato dal lettore, si tratti di un anziano (e non di un handicappato) ricoverato in una casa di riposo (e dunque a tempo pieno e non convivente), il familiare che intende prestargli assistenza non avrà diritto ai tre giorni di permesso.
                                                                                                                  IL SOLE 24 ORE- dicembre 2003


 



QUANDO CHI ASSISTE IL MALATO NON E’ UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA

Nel caso in cui ci si rivolga a persone, anche di origine extracomunitaria, per un aiuto a casa occorre seguire la disciplina normativa relativa al lavoro domestico contenuta essenzialmente nella legge 339/58. Ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge, rientrano in tale disciplina i lavoratori domestici che prestano il proprio lavoro, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare.
Il rapporto di lavoro domestico deve essere a carattere continuativo, cioè non occasionale, sebbene le prestazioni del domestico possono essere rese a ore, oppure in determinati giorni della settimana, secondo gli accordi raggiunti tra i contraenti.
Se il lavoratore si fosse riservato il diritto di scegliere quando svolgere il lavoro e per quale durata, allora il rapporto non potrebbe più essere qualificato come domestico anche perché mancherebbe il requisito della subordinazione che caratterizza in ogni caso tale prestazione.
Il lavoro dovrebbe poi essere reso all’interno dell’abitazione del datore di lavoro, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la stessa prestazione possa essere svolta anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, a condizione che sia diretta a soddisfare un bisogno del datore di lavoro e non costituisca strumento dell’attività professionale di costui.
E’ quindi importante che il lavoratore svolga la propria attività in modo diretto, totale ed esclusivo per il soddisfacimento delle esigenze della vita familiare: ogni qualvolta il datore di lavoro dovesse impiegare il domestico per fini diversi, assegnandoli incarichi esorbitanti la funzione e l’obiettivo indicati, allora il rapporto muterebbe e automaticamente diventerebbe soggetto a differente disciplina.
Qualora il lavoro domestico sia svolto nell’ambito di una famiglia, il rapporto si instaura esclusivamente tra prestatore di lavoro e la persona che lo ha assunto, anche se le prestazioni lavorative vengono rese nell’interesse di tutti i componenti dello stesso nucleo familiare.
Le argomentazioni sviluppate permettono di concludere che per l’assistenza ad un malato parkinsoniano, è possibile ricorrere a rapporti di lavoro legali con persone estranee al nucleo familiare, il cui grado di professionalità avrà rilievo ai fini dell’inquadramento nelle diverse categorie indicate dalle norme vigenti e che ne determinano poi la retribuzione.



SUPERARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per accedere alla propria abitazione con una adeguata sicurezza e per assicurare la completa fruibilità di tutti gli spazi abitativi, la persona disabile può avvalersi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Tale legge disciplina il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Le risorse finanziarie attualmente disponibili per la realizzazione di significative migliorie da apportare sia agli ambienti condominiali, sia all’interno dei singoli alloggi, sono rappresentate dai finanziamenti, a fondo perduto, erogati dai Comuni.
Rientrano fra le opere ammesse al contributo pubblico: l’installazione dell’ascensore, di un servoscala, di una piattaforma elevatrice, l’ampliamento delle porte di ingresso, l’applicazione di scivoli, ma anche migliorie interne da effettuare nell’ambito domestico (adeguamento del bagno, della cucina, della camera, ecc…).
LA DOMANDA
Requisito essenziale per poter accedere al contributo è che il disabile abbia  effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui intende intervenire.
L’interessato deve inoltrare, entro il 1° marzo di ciascun anno, la prescritta domanda, in carta da bollo, al Sindaco del Comune in cui è localizzato l’immobile con l’indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, allegando, quale documentazione minima:
-           certificato medico, in carta libera, attestante l’handicap del richiedente;
-         dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino l’ubicazione dell’abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
IL CONTRIBUTO
L’entità del contributo viene determinata sulla base del preventivo presentato.
Il finanziamento copre interamente il costo degli adattamenti realizzati fino alla concorrenza di cinque milioni mentre, per la parte eventualmente eccedente, la partecipazione del contributo pubblico viene determinata mediante l’applicazione delle seguenti aliquote:
-         25% da cinque milioni a 25 milioni;
-         5% da 25 milioni a 100 milioni.
Se la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè a lire 13 milioni e 750 mila lire.
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Affinché i suddetti contributi vengano effettivamente erogati occorre, infine, presentare la documentazione di spesa consistente nella fattura attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori, debitamente quietanzata.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).


 


CURE SBAGLIATE: QUANTO TEMPO C’E’ PER FARSI RISARCIRE

Chi ritiene di essere stato danneggiato da un intervento chirurgico o da una altra cura per colpa del medico, entro quanto tempo può chiedere il risarcimento?
La risposta è: entro 10 anni (per l’articolo 2946 del Codice Civile).
Ma da quando decorrono i 10 anni?
La Cassazione (sezione 2 civile, sentenza 28 gennaio 2004, n. 1547) ha stabilito che i 10 anni decorrono dal momento in cui è avvenuta la prestazione medica (e non, come affermato da alcune decisioni di giudici, da quando il malato viene a conoscenza del danno subito).
In pratica: chi teme di essere stato danneggiato da cure sbagliate, deve, entro 10 anni dalle cure stesse, fare i dovuti accertamenti clinici per documentare l’esistenza delle lesioni e, entro gli stessi 10 anni, chiedere il risarcimento.
La notifica dell'atto con il quale si inizia il giudizio, oppure una formale richiesta di messa in mora del medico, bastano per interrompere il decorso della prescrizione (e far iniziare un nuovo decennio per poter chiedere il risarcimento).

Corriere Salute 29 febbraio 2004



 

 
 


 

subbul1a.gif (1043 byte)

Proprietà della UP Unione Parkinsoniani - Sede di Parma
Spedite un messaggio di posta elettronica ad
info@parkinsonitalia.it contenente richieste od informazioni

subbul1a.gif (1043 byte)